LA PENSIONE DI INABILITA’ IN CASSA FORENSE Informazioni e consigli utili a cura dell’Avv. Roberta Riccio e Avv. Giuseppe Fera

20 Aprile, 2019 | Autore : |

LA PENSIONE DI INABILITA’ IN CASSA FORENSE
Informazioni e consigli utili a cura dell’Avv. Roberta Riccio e Avv. Giuseppe Fera
Cassa Forense corrisponde ai suoi iscritti le seguenti prestazioni previdenziali: a) Pensione di vecchiaia; b) Pensione di anzianità; c) Pensione di invalidità; d) Pensione di inabilità; e) Pensione di reversibilità; f) Pensione indiretta; g) Pensione di vecchiaia contributiva.
Il Regolamento per le Prestazioni Previdenziali all’art. 9 disciplina la PENSIONE DI INABILITA’, che è concessa su istanza dell’avente diritto, che abbia maturato almeno CINQUE anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e l’iscrizione SIA IN ATTO, continuativamente, da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell’iscritto medesimo, in caso di incapacità all’esercizio della professione, in modo permanente e totale, a causa di malattia o infortunio.
L’iscritto, quindi, deve essere in regola con i contributi, risultare iscritto in modo continuativo ed il primo contributo deve risultare versato prima del compimento di 40 anni di età.
A tal proposito si segnala che il riscatto, in caso di iscrizione oltre i quaranta anni, non è mai elemento costitutivo dei requisiti per l’accesso all’istituto della pensione d’inabilità, a differenza di quanto accade con l’opzione per l’iscrizione retroattiva, fruibile esclusivamente al momento dell’iscrizione ed entro sei mesi dalla stessa (art. 3 regolamento attuazione articolo 21 legge 247/2012) e con la facoltà d’iscrizione conferita agli ultraquarantenni (art. 4 regolamento attuazione articolo 21 legge 247/2012) con l’applicazione della contribuzione speciale, pari al doppio dei minimi previsti per gli anni oggetto di retrodatazione, entrambi istituti idonei a costituire in capo agli iscritti i requisiti contributivi e d’iscrizione minimi per l’accessibilità alla pensione di inabilità. Anche per l’accesso a detto istituto v’è termine perentorio di sei mesi dall’iscrizione. L’iscritto deve, altresì, essere incapace all’esercizio della professione in modo PERMANENTE E TOTALE a causa di malattia o infortunio.
I requisiti sanitari devono essere riconosciuti da una Commissione Medica Distrettuale formata da tre medici specialisti nelle patologie invalidanti denunciate nominati, su delega del presidente della Cassa, da un componente il comitato dei delegati eletto nel distretto in cui è compreso l’ordine forense al quale è iscritto il richiedente e che ha la più ampia facoltà di iniziativa, di controllo e di segnalazione.
Se, dalla documentazione presentata dall’interessato, si evince in modo inequivocabile una malattia PALESE E IRREVERSIBILE e come tale riconosciuta dal medico fiduciario della Cassa, la giunta, informato il delegato preventivamente, può provvedere senza ulteriore istruzione.
Il richiedente può farsi assistere da un proprio medico di fiducia a sue spese. mentre le spese delle Commissioni mediche e degli accertamenti sono interamente a carico di Cassa.
Entro 4 mesi dalla nomina, la Commissione deve inviare alla Direzione Generale di Cassa il formulario contenente l’indicazione e la descrizione dell’infermità riscontrata, la valutazione motivata della esclusione permanente e totale della capacità dell’iscritto all’esercizio professionale e il parere sulla revisionabilità delle condizioni di inabilità.
La giunta esecutiva, esaminata la domanda corredata dalla relazione della commissione medica distrettuale e sentito, ove occorra, uno o più medici fiduciari scelti dal presidente, delibera sulla concessione.
La pensione è concessa solo a seguito di cancellazione dagli albi professionali (il pensionato ha tempo sino a tre mesi dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda) ed è sospesa in caso di reiscrizione salvo il diritto di ripetizione da parte di Cassa dei ratei di pensione corrisposti dalla data della reiscrizione. Cassa Forense nei DIECI anni successivi alla concessione della pensione può assoggettare a revisione la permanenza della condizione di inabilità, sospendendo la prestazione nel caso in cui il beneficiario si sottragga al controllo.
Se la Giunta esecutiva rigetta la domanda di pensione, è possibile, entro 30 giorni, proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione della Cassa e a tal fine, essere sottoposti a una nuova visita, da parte della commissione medica d’appello.
L’art. 13 del Nuovo regolamento per l’accertamento della inabilità e invalidità di Cassa Forense recita “Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma lo stato di inabilità o invalidità possa essere accertato inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione potrà essere adottato “a posteriori”, anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore del coniuge superstite e dei figli minori. La giunta vi provvede sentito il medico fiduciario. I superstiti, aventi diritto alla reversibilità della pensione, possono proporre ricorso ai sensi dell’art. 9 di questo regolamento.
Per il calcolo della quota base e modulare della pensione l’art. 9 n. 2 e 4 del Regolamento per le prestazioni previdenziali rimandano agli artt. 4, 5 comma 1 e 6 del predetto regolamento ovvero si fa riferimento alla media dei redditi, rivalutati, dichiarati dall’iscritto ai fini Irpef per tutti gli anni di iscrizione maturati, fino all’anno antecedente a quello della decorrenza del trattamento pensionistico (ricordiamo che la pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda).
Su domanda dell’avente diritto, se applicando i criteri di calcolo previsti dal Regolamento la pensione annua sia inferiore al minimo, è corrisposta un’integrazione fino al raggiungimento del suddetto importo.

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