BRADISISMO AI CAMPI FLEGREI: IL GOVERNO DICHIARI LO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE
Subito le misure per la popolazione. E per gli avvocati colpiti, Cassa Forense attivi ogni strumento di sostegno.
del Direttivo Nazionale di Nuova Avvocatura Democratica
La crisi bradisismica che da mesi interessa l’area dei Campi Flegrei non è più qualificabile come un fenomeno ordinario. L’intensificazione delle scosse, il progressivo sollevamento del suolo, i danni agli edifici pubblici e privati, l’evacuazione di centinaia di famiglie, la chiusura di istituti scolastici e la compromissione di attività economiche e professionali delineano un quadro che ha superato da tempo la soglia della gestione in via ordinaria.
Eppure, a fronte di una emergenza che colpisce un’area densamente abitata — centinaia di migliaia di cittadini nei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Monte di Procida e nella zona occidentale di Napoli — il Governo non ha ancora assunto le determinazioni che l’ordinamento gli consente e che la situazione impone.
Lo strumento giuridico esiste già: il Codice della Protezione Civile
Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) offre una cornice normativa chiara e immediatamente azionabile. L’art. 7, comma 1, lettera c) qualifica come emergenze di rilievo nazionale quelle «connesse con eventi calamitosi di origine naturale che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari». L’art. 16 include espressamente il rischio sismico e quello vulcanico tra le tipologie di rischio per le quali si esplica l’azione del Servizio nazionale della protezione civile.
Il meccanismo è disciplinato dall’art. 24: il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e acquisita l’intesa della Regione interessata, delibera lo stato di emergenza di rilievo nazionale, fissandone durata ed estensione territoriale e autorizzando l’emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all’art. 25.
Le ordinanze di protezione civile — adottabili in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e delle norme UE — consentono di disporre, tra l’altro: soccorso e assistenza alla popolazione; ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture; prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale; ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate; interventi strutturali per la riduzione del rischio residuo (art. 25, comma 2). Il tutto con risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (art. 44).
Non si tratta, dunque, di invocare poteri straordinari che l’ordinamento non conosce. Si tratta di attivare poteri straordinari che l’ordinamento già prevede, e che il Governo ha utilizzato ripetutamente — e doverosamente — in occasione di eventi calamitosi che hanno colpito altri territori del Paese.
I precedenti: quando il Governo ha agito, e bene
A dimostrazione che lo strumento della dichiarazione dello stato di emergenza è duttile e tempestivo, basti ricordare le più recenti deliberazioni del Consiglio dei Ministri:
Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia (9 aprile 2026): per eccezionali e violenti eventi meteorologici, il Governo ha deliberato lo stato di emergenza stanziando 50 milioni di euro.
Province di Catanzaro e Cosenza (10 marzo 2026): stato di emergenza per danni da maltempo verificatisi tra l’11 e il 20 febbraio 2026.
Calabria, Sardegna e Sicilia (26 gennaio 2026): dichiarazione di emergenza nazionale della durata di 12 mesi per il ciclone Harry, supportata dal D.L. 25/2026 per gli stanziamenti.
Province di Belluno, Treviso e Venezia (19 maggio 2025): proroga dello stato di emergenza fino al maggio 2026 per le ondate di maltempo dell’autunno 2023.
Città Metropolitana di Genova e Provincia di Savona (21 marzo 2025): proroga e rifinanziamento dello stato di emergenza per le alluvioni del 2023.
Colpisce, in questa rassegna, la capacità dell’esecutivo di intervenire con rapidità e flessibilità quando l’emergenza tocca altri territori. E colpisce, per contrasto, l’inerzia che si registra rispetto al fenomeno bradisismico flegreo, che per durata, gravità e impatto sulla popolazione non è meno meritevole di tutela.
Ciò che chiediamo non è un trattamento di favore. È un trattamento di eguaglianza.
Le misure per la popolazione
La dichiarazione dello stato di emergenza consentirebbe nell’immediato:
lo stanziamento di risorse per il soccorso e l’assistenza alla popolazione sfollata o in condizioni di precarietà abitativa;
l’avvio della ricognizione dei danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, con la prospettiva di misure di ristoro e riparazione (art. 28 D.Lgs. 1/2018);
il ripristino della funzionalità delle infrastrutture e dei servizi pubblici;
l’adozione di prime misure economiche a sostegno delle attività produttive e professionali danneggiate;
la possibilità di nominare commissari delegati che coordinino gli interventi con poteri straordinari.
Sono misure che toccano la carne viva di un territorio: famiglie che non sanno se la propria casa resisterà alla prossima scossa, commercianti che vedono azzerati i propri incassi, scuole che chiudono per inagibilità, presidi sanitari che operano in condizioni di precarietà.
Le misure per l’avvocatura: il ruolo di Cassa Forense
L’emergenza bradisismica colpisce anche centinaia di avvocati che operano nei comuni dell’area flegrea. Studi professionali lesionati o inagibili, interruzione dell’attività, danni materiali e perdita di reddito. L’iscrizione all’albo forense — e la conseguente iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (art. 21, comma 8, L. 247/2012) — fonda un rapporto previdenziale e assistenziale che, nei momenti di crisi, deve tradursi in tutele concrete.
Non è la prima volta che il legislatore riconosce la necessità di misure specifiche per gli avvocati colpiti da eventi calamitosi. La Cassazione Civile, con sentenza n. 12844 del 2019, ha interpretato estensivamente le disposizioni di sospensione dei termini processuali adottate per il sisma dell’Emilia del 2012 (D.L. 74/2012), affermando che tali norme «trovano applicazione anche a favore degli avvocati che esercitano la loro attività nei territori colpiti dal sisma, in quanto, pur non contemplandoli espressamente, esse sono volte a consentire anche a questi ultimi di superare le difficoltà derivate dal terremoto». È un principio di civiltà giuridica che il Governo e il Parlamento hanno già dimostrato di saper tradurre in atti normativi.

Chiediamo pertanto che, una volta dichiarato lo stato di emergenza, la Cassa Forense attivi ogni strumento disponibile — regolamentare e, ove occorra, sollecitando l’intervento normativo — per:
la sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali e integrativi per gli avvocati con studio nei comuni interessati;
l’attivazione di forme di indennizzo per i danni materiali subiti dagli studi professionali;
l’erogazione di prestazioni assistenziali straordinarie a favore degli iscritti colpiti dall’emergenza;
ogni ulteriore misura di sostegno al reddito per il periodo di forzata interruzione o riduzione dell’attività professionale.
Ricordiamo che gli ordini e i collegi professionali — e dunque anche l’avvocatura — sono già riconosciuti dall’art. 13, comma 2, D.Lgs. 1/2018 come soggetti che «concorrono alle attività di protezione civile». È tempo che questo concorso si traduca anche in tutele per i professionisti che operano nei territori colpiti.
Se lo strumento generale non basta: la decretazione d’urgenza
Le particolari caratteristiche del fenomeno bradisismico — localizzato, progressivo, non riconducibile a un singolo evento catastrofico ma a uno sciame sismico persistente — potrebbero sollevare, nella valutazione governativa, dubbi sulla piena riconducibilità della fattispecie ai presupposti dell’art. 7, comma 1, lettera c), D.Lgs. 1/2018. Se così fosse, se il Governo ritenesse lo strumento ordinario del Codice della Protezione Civile non perfettamente calzante rispetto alla specificità del fenomeno, non per questo può restare inerte.
L’articolo 77 della Costituzione consente al Governo di adottare, sotto la propria responsabilità e in casi straordinari di necessità e urgenza, decreti-legge da convertire in legge entro sessanta giorni. È lo strumento che il Governo ha già utilizzato — da ultimo con il D.L. 27 febbraio 2026, n. 25, per il ciclone Harry — e che deve essere impiegato anche ora, con un provvedimento d’urgenza che:
dichiari lo stato di emergenza per i comuni dell’area flegrea;
stanzi le risorse necessarie;
detti misure immediate per la popolazione, per le imprese e per i professionisti;
sospenda i termini processuali e amministrativi per i soggetti che operano o risiedono nei territori colpiti, secondo il modello già sperimentato per il sisma dell’Emilia e per quello dell’Abruzzo.
Non c’è spazio per ulteriori indugi. Ogni giorno di attesa è un giorno di danno per centinaia di migliaia di cittadini.

Perché parliamo noi, oggi
Nuova Avvocatura Democratica è da sempre impegnata nella difesa dei diritti fondamentali, a partire da quelli che toccano la vita quotidiana delle persone: il diritto all’abitazione, alla salute, al lavoro, alla sicurezza. Il bradisismo ai Campi Flegrei non è una questione locale: è una questione nazionale che interpella la coscienza civile e la responsabilità istituzionale in maniera trasversale.
Come avvocati sentiamo il dovere di dare voce a chi in queste settimane vive con angoscia l’incertezza del futuro. E sentiamo il dovere di richiamare il Governo all’adempimento di un obbligo che non è solo giuridico, ma prima ancora umano e costituzionale: proteggere i cittadini, garantire l’eguaglianza dei territori di fronte all’emergenza, non lasciare nessuno indietro.
Il Governo, in collaborazione con tutti gli enti territoriali coinvolti e senza distinzioni di colore politico, dichiari senza ulteriori ritardi lo stato di emergenza nazionale per il bradisismo nei Campi Flegrei. Per la popolazione. Per l’avvocatura. Per la giustizia.
Il Direttivo Nazionale di Nuova Avvocatura Democratica
8 agosto 2026
