Clausole Euribor, determinatezza e trasparenza: la nullità per indeterminatezza tra rigore formale e tutela sostanziale del mutuatario
Nota a Trib. Milano, Sez. VI, 25 marzo 2026, n. 2591
di Sergio Amicarelli

- Premessa: il consolidamento di un orientamento rigoroso
La sentenza del Tribunale di Milano del 25 marzo 2026, n. 2591 si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, volto a rafforzare il controllo sulla validità delle clausole di determinazione degli interessi nei contratti di mutuo a tasso variabile.
Il provvedimento si segnala per aver ribadito, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. civ., n. 20801/2024), che il mero richiamo al parametro Euribor non è di per sé sufficiente a soddisfare il requisito di determinatezza richiesto dall’art. 1346 c.c., occorrendo invece una puntuale specificazione dei criteri tecnici di calcolo.
- Il principio di determinatezza della clausola Euribor
Il fulcro della decisione risiede nell’affermazione secondo cui la clausola di indicizzazione del tasso variabile deve essere strutturata in modo tale da consentire una determinazione oggettiva ed univoca del tasso applicabile.
In tale prospettiva, il Tribunale individua una serie di elementi imprescindibili:
- la durata del parametro Euribor (1, 3, 6 mesi);
- la periodicità della rilevazione;
- la fonte ufficiale di pubblicazione;
- il criterio di calcolo, ed in particolare il divisore (anno civile o commerciale: 365/360 giorni).
L’assenza anche di uno solo di tali elementi – nel caso di specie, proprio il divisore – determina la nullità della clausola per indeterminatezza dell’oggetto.
La pronuncia valorizza, dunque, una nozione sostanziale di determinatezza, che non si esaurisce nella mera indicazione nominale del parametro, ma richiede la completa intellegibilità del meccanismo di calcolo.
- Il raccordo con il principio di trasparenza
Particolarmente significativo è il collegamento operato dal Tribunale tra determinatezza e trasparenza.
Richiamando i più recenti arresti della Suprema Corte (Cass. civ., ord. n. 7382/2025; Cass., SS.UU., n. 15130/2024), il giudice milanese evidenzia come la validità della clausola sugli interessi presupponga che il mutuatario sia posto in condizione di comprendere, secondo un criterio di normale prevedibilità, il funzionamento economico del contratto.
In tale ottica, il difetto di trasparenza si manifesta:
- nella carenza del piano di ammortamento;
- nella mancata indicazione della quota interessi;
- nell’assenza della metodologia di calcolo.
La decisione, dunque, conferma che determinatezza e trasparenza costituiscono requisiti tra loro complementari e inscindibili.

- Gli effetti della nullità: integrazione automatica ex art. 117 TUB
Accertata la nullità della clausola, il Tribunale esclude la caducazione dell’intero contratto, facendo applicazione del meccanismo di integrazione automatica previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), TUB.
Ne consegue:
- la sostituzione del tasso convenzionale con il tasso minimo dei BOT;
- la necessità di ricalcolare il rapporto sin dall’origine;
- la rideterminazione del dare-avere tra le parti.
Nel caso concreto, tale operazione ha condotto alla revoca del decreto ingiuntivo e alla condanna del mutuatario al pagamento di un importo ricalcolato sulla base dei conteggi del CTU.
- Profili critici e implicazioni sistematiche
La pronuncia in commento si colloca all’interno di una tendenza giurisprudenziale caratterizzata da un crescente rigore nella valutazione delle clausole bancarie.
Da un lato, tale approccio appare coerente con l’esigenza di tutela del contraente debole e con i principi di trasparenza imposti dalla normativa di settore.
Dall’altro lato, non può sottacersi come l’elevato formalismo richiesto nella redazione delle clausole rischi di tradursi in una significativa esposizione degli istituti di credito a contenziosi seriali, specie in relazione a contratti stipulati in epoca anteriore al consolidamento di tali orientamenti.
In particolare, la valorizzazione del criterio del divisore quale elemento essenziale della clausola solleva interrogativi circa il grado di dettaglio richiesto per ritenere soddisfatto il requisito di determinatezza.
- Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Milano rafforza un principio destinato ad incidere profondamente sulla prassi bancaria: la validità delle clausole Euribor è subordinata non solo alla loro esistenza, ma alla loro completa e rigorosa determinabilità.
Ne emerge un quadro in cui:
- la determinatezza assume una dimensione tecnica e non meramente formale;
- la trasparenza si configura come parametro sostanziale di validità;
- il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB si consolida quale rimedio automatico in caso di nullità.
La decisione rappresenta, pertanto, un ulteriore tassello nel processo di progressiva “tipizzazione giudiziale” dei requisiti delle clausole di interesse variabile, imponendo agli operatori bancari un livello di diligenza redazionale particolarmente elevato.
Avv. Sergio Amicarelli
