COMUNICATO DEL DIRETTIVO NAZIONALE
Nuova Avvocatura Democratica
25 aprile 2026
Grave discriminazione ai danni dell’avvocatura: compensazione diretta illimitata dei crediti verso la PA dal 15 giugno 2026
Il Direttivo Nazionale di Nuova Avvocatura Democratica esprime la più ferma censura verso la previsione contenuta nell’articolo 1, comma 112, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026), come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, che a decorrere dal 15 giugno 2026 introduce la compensazione diretta, senza alcuna soglia o limite, dei crediti professionali vantati dagli avvocati nei confronti della Pubblica Amministrazione con i debiti degli stessi professionisti verso la PA.
Una misura ingiusta e discriminatoria
La nuova disciplina – che troverà applicazione mediante le disposizioni di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 33/2025 in combinato disposto con l’articolo 3 dello stesso decreto – prevede che l’Agenzia delle Entrate proceda alla compensazione integrale dei crediti degli avvocati risultanti da certificazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del d.l. n. 185/2008 con i debiti tributari e contributivi, senza applicazione dei limiti di pignorabilità, come previsto per i lavoratori dipendenti.
Mentre al lavoratore dipendente, giustamente, l’ordinamento garantisce che la retribuzione possa essere aggredita solo entro limiti rigorosi – un quinto per importi fino a 5.000 euro, un settimo per importi tra 2.500 e 5.000 euro, un decimo per importi fino a 2.500 euro, come previsto dall’articolo 171 del d.lgs. n. 33/2025 e dall’articolo 545 c.p.c. – al libero professionista viene riservato un trattamento ben più severo: l’intero credito certificato può essere compensato, azzerandolo, con i debiti verso l’erario e gli enti previdenziali.
L’assurdo paradosso: vittime delle lungaggini della PA, puniti due volte
La discriminazione diventa ancora più evidente se si considera che gli avvocati – come tutti i liberi professionisti – spesso si trovano in difficoltà con i pagamenti fiscali e contributivi proprio a causa dei ritardi e delle lungaggini croniche della Pubblica Amministrazione italiana nei pagamenti dei compensi professionali.
È noto che le PA, nonostante la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento e l’articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002, continuano a pagare le fatture con tempi che superano di gran lunga i termini di legge (30 giorni per gli enti pubblici, 60 giorni per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale). Il professionista si trova così nella paradossale situazione di dover attendere mesi – talora anni – per incassare il proprio compenso, mentre è costretto ad adempiere puntualmente ai versamenti tributari e contributivi scaduti, pena l’iscrizione a ruolo con sanzioni e interessi.
Ora, con la compensazione diretta senza limiti, il professionista che ha un credito certificato verso la PA di, ad esempio, 50.000 euro e un debito tributario di pari importo, si vedrà azzerato il credito senza ricevere un centesimo, mentre il lavoratore dipendente con retribuzione mensile di 2.500 euro può al massimo subire un pignoramento di 250 euro (un decimo).

Il vulnus costituzionale: disparità di trattamento irragionevole
La misura si pone in evidente contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione.
La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che il principio di uguaglianza non impone un trattamento identico per situazioni diverse, ma esige che eventuali differenziazioni siano razionalmente giustificate (Corte cost. n. 209/1975, n. 248/2015). Tuttavia, nel caso di specie, manca qualsiasi ragionevole giustificazione per riservare al libero professionista un trattamento deteriore rispetto al lavoratore dipendente.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 100/1974, ha riconosciuto che «è contrario a qualsiasi criterio logico porre sullo stesso piano, ai fini della valutazione del principio di eguaglianza, dei liberi professionisti […] e i dipendenti privati», ammettendo discipline differenziate. Tuttavia, tale diversità di trattamento è legittima solo quando favorisce il lavoratore dipendente in ragione della sua posizione di debolezza contrattuale.
Nel caso che ci occupa, al contrario, il libero professionista – che non gode di alcuna garanzia di continuità reddituale, che è esposto ai ritardi della PA e che deve anticipare le spese di giustizia – viene penalizzato rispetto al dipendente, in assenza di alcuna ratio giustificativa.
Violazione del diritto di difesa e dell’articolo 24 Cost.
La misura, se applicata ai crediti degli avvocati, lede il diritto di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione. L’avvocato che vede azzerato il proprio credito professionale – già maturato e certificato – per effetto della compensazione diretta si trova privato delle risorse necessarie all’esercizio dell’attività professionale, con conseguente pregiudizio per l’assistenza ai propri clienti.
La compensazione “impropria” nel rapporto di lavoro dipendente
Giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che la compensazione impropria – quella che si attua tra crediti e debiti nascenti dal medesimo rapporto – non è soggetta ai limiti di pignorabilità previsti dall’articolo 545 c.p.c. e dall’articolo 1246 c.c.
Come affermato dalla Cassazione, sez. lav., ord. n. 141/2025:
«L’istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica – ivi compreso l’articolo 1246 c.c. sui limiti della compensabilità dei crediti – presuppongono l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere.»
Principio confermato anche da Cass. n. 5024/2009 e Cass. n. 3930/2001.
Tuttavia, la compensazione diretta introdotta dall’articolo 16 del d.lgs. n. 33/2025 – che opera tra il credito professionale certificato verso la PA e il debito tributario/contributivo del professionista – costituisce una compensazione propria, atteso che i due rapporti (rapporto professionale con la PA e rapporto tributario con l’Erario) sono giuridicamente autonomi e distinti.
Pertanto, in applicazione dei principi civilistici, dovrebbero applicarsi i limiti di cui all’articolo 545 c.p.c. e all’articolo 1246 c.c., che esclude la compensabilità dei crediti impignorabili. Invece, la norma introdotta consente la compensazione senza alcun limite, in palese violazione dei principi generali.

Le richieste di Nuova Avvocatura Democratica
Il Direttivo Nazionale di Nuova Avvocatura Democratica chiede con forza:
- L’immediata sospensione dell’applicazione della norma, mediante intervento correttivo urgente da parte del Governo e del Parlamento;
- L’introduzione di soglie di impignorabilità per i crediti professionali certificate, analoghe a quelle previste per le retribuzioni dei lavoratori dipendenti, in applicazione del principio costituzionale di uguaglianza;
- Il riconoscimento del credito professionale certificato quale credito alimentare, in ragione della sua funzione di sostentamento del professionista e della sua famiglia, con conseguente applicazione dei limiti rafforzati di cui all’articolo 545, terzo comma, c.p.c.;
- La previsione di un “minimo vitale” sottratto alla compensazione, in analogia con quanto previsto dall’articolo 171 del d.lgs. n. 33/2025 per le pensioni (importo corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro);
- L’esclusione dalla compensazione diretta dei crediti professionali maturati in esecuzione di attività a favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di attività espletate in adempimento di un munus pubblico.
La misura introdotta rappresenta un vulnus inaccettabile ai diritti dell’avvocatura e, più in generale, dei liberi professionisti.
In un momento storico in cui le istituzioni europee sollecitano gli Stati membri a ridurre i tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione, l’Italia introduce una norma che, anziché responsabilizzare le PA morosa, penalizza ulteriormente il professionista creditore, privandolo delle somme a lui dovute per compensare debiti tributari spesso generati proprio dai ritardi nei pagamenti pubblici.
Nuova Avvocatura Democratica si impegna a promuovere ogni iniziativa, anche giudiziale, per contrastare questa grave discriminazione e tutelare la dignità della professione forense.
Il Direttivo Nazionale
Nuova Avvocatura Democratica
