PEZZA D’APPOGGIO N°9 – FURTO ALL’INTERNO DI UN IPERMERCATO – DERUBRICAZIONE IN TENTATIVO- PROSCIOGLIMENTO PER DIFETTO DI VALIDA QUERELA

2 Dicembre, 2016 | Autore : | Tags:

TRIBUNALE DI NAPOLI  – V^SEZIONE PENALE

G.M. D.SSA A. E. DE TOLLIS – APRILE 2016

 

Con l’odierna “pezza d’appoggio”, tratteremo un “caso tipico”,

soggetto di numerosi “ripensamenti giuridici” da parte della Suprema Corte,

che , da ultimo, ha, in tema,  proposto l’interpretazione ottimale, con la Sentenza  SS.UU.  penali, n° 52117 del 16.12.2014,

altresì oggetto dell’elaborato sottoposto ai candidati all’esame per abilitazione alle cd. “Giurisdizioni Superiori”,

tenutosi a Roma lo scorso novembre.

Partendo dal principio di diritto,  elaborato per la Sentenza Ss.Uu. n. 52117/2014, che,

in conformità alle sentenze SS.UU. penali, Sent. 34952 del 19.04.2012, e,

in difformità da Cassazione Sez. V^ penale Sent. n. 1701 del 16.01.2014,

afferma la seguente massima:  “Il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata,

esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa

(o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell’ordine presenti in loco),

sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce,

e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione,

impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo,

in quanto l’agente non ha conseguito, neppure momentaneamente,

l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva,

non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo.”.

 

Il caso oggi alla nostra attenzione, prevedeva, appunto, la contestazione da parte della Pubblica Accusa, ai quattro imputati,

dell’ipotesi di furto pluriaggravato dal mezzo fraudolento,  in concorso tra loro( art. 110-624-625 comma 2 c.p.).

Dall’istruttoria dibattimentale, consistita in esame, controesame e riesame dei testi,

e dalla visione dei files video prodotti dal servizio di telecamere di sicurezza interne all’ipermercato,

emergevano , tuttavia, rappresentazioni della realtà differenti da quanto contestato in notitia criminis.

In particolare,  emergevano:

  1. la mancata e specifica  individuazione ed identificazione, nelle immediatezze dei fatti, dei singoli soggetti individuati e sottoposti a processo;
  2. la permanenza degli stessi, sino all’arrivo alle casse, alla sottoposizione al circuito chiuso delle telecamere di sicurezza;
  3. la “particolare tenuità” del fatto e lo scarso valore della “res furtiva”;
  4. la assenza di valida querela da parte di soggetto validamente legittimato ed  avente diritto alla doglianza punitiva;
  5. l’impossibilità di identificare i precisi “presunti autori” dell’occultamento della “res furtiva” e i singoli episodi di occultamento.

In relazione a quanto sopra, il Giudicante derubricava la notizia criminis,

dall’ipotesi contestata nell’ipotesi di tentativo di concorso in furto di modico valore

( art. 56-62 n.4, 110 e 624 c.p.), e, in ragione dell’assenza di querela,

oltrechè di legittimazione dell’esponente a richiedere la punizione degli eventuali colpevoli,

proscioglieva gli imputati ex art. 529 c.p.p.

 

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