PEZZA D’APPOGGIO N°6 – CALUNNIA – RITIRO DELLA QUERELA- ELEMENTO SOGGETTIVO – DIFETTO CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPUTATA DELLA INNOCENZA DEL SOGGETTO ACCUSATO. IL FATTO NON SUSSSITE

7 Novembre, 2016 | Autore : | Tags:

TRIBUNALE DI NAPOLI – XI^ SEZIONE PENALE –

G.M. D.ssa S.RICCIO – gennaio/febbraio 2016

con l’odierna pezza d’appoggio,

andiamo a verificare gli elementi fondanti il reato di calunnia,

smontati, quanto al dato soggettivo, nella sentenza citata,

che assolve l’imputata perchè il fatto non sussiste.

 

Nella caso di specie, si tratta di un soggetto imputato per  aver denunziato e, poi, ritirato la denunzia,

di esser stata vittima di aggressione, lesioni e tentata rapina.

In particolare, in riferimento al cd. “elemento soggettivo” della fattispecie tipica,

il dolo specifico dell’incolpazione da parte del presunto calunniatore,

che consta nella consapevolezza dell’ingiusta accusa di un soggetto,

del quale si è bene consapevoli dell’innocenza rispetto all’accusa mossa,

non è emerso nè dagli atti d’indagine, nè dall’istruzione dibattimentale.

Infatti, sebbene dal punto di vista del cd. “elemento oggettivo” del reato p. e p. ex art. 368 c.p.,

poteva astrattamente ravvisarsi l’ipotesi contestata dalla Pubblica Accusa;

dall’istruzione probatoria, anche in relazione all’esame del teste d’Accusa,

l’ Ufficiale di P.G. che aveva redatto il verbale di cristallizzazione della denunzia-querela,

è emersa la verosimiglianza di quanto dichiarato nella denunzia dell’imputata,

anche in riferimento allo stato fisico e psichico d’agitazione del soggetto denunziante, per come descritto dall’Ufficiale di P.G..

Tale situazione, corroborata dalla documentazione prodotta dalla difesa e fatta acquisire agli atti del  processo,

ha portato il ragionamento  logico-giuridico fondante le motivazioni della sentenza,

ad escludere la consapevolezza, nell’imputato-denunciante, della”certa non-colpevolezza” del soggetto denunciato,

peraltro, nelle more deceduto, e, in virtù dell’essenzialità della piena prova di tale requisito,

per cristallizzare al fattispecie tipica calunniatoria,

ad escludere la sussistenza del reato stesso,

emettendo sentenza assolutoria, perchè il fatto non sussiste.

 

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