PEZZA D’APPOGGIO N° 5 – artt. 17-110 del R.D. n.773 del 18.06.1931 – attrezzature CD. “videopoker” IN PUBBLICO ESERCIZIO – ASSOLUZIONE PERCHè IL FATTO NON è PIù PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO

7 Novembre, 2016 | Autore : | Tags:

TRIBUNALE DI NAPOLI -VI^ SEZIONE PENALE – G.M. PRES. S. ALIPERTI – FEBBRAIO/MARZO 2015

CONTESTAZIONE DEL P.M.: artt. 17-110 del R.D. n.773 del 18.06.1931 –

ASSOLUZIONE PERCHE’ IL FATTO NON E’ PIU’ PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO.

 

La pezza d’appoggio che vi proponiamo oggi, tratta un caso di quotidiana trattazione in aule di giustizia,

almeno fino al completo “smaltimento del carico”, dovuto, altresì, anche all’inutile iscrizione della notitia criminis,

stante l’intervenuta abolito criminis relativa alle contestazioni mosse dalla Pubblica Accusa,

per come presentati nell’esempio di oggi.

Nello specifico, il caso oggi analizzato tratterà la fattispecie tipica di un esercizio commerciale, più precisamente un bar,

che all’epoca della contestazione, aveva allocati al proprio interno degli apparecchi cd. “videopoker”,

senza aver mai richiesto, nè ottenuto,

la precedentemente necessaria autorizzazione all’utilizzo dei macchinari da parte della  competente Questura,

e senza esporre chiaramente agli avventori la tabella indicativa di quali attrezzature fossero “ammesse” e quali vietate.

Constatata da parte della P.G. operante la situazione sopra descritta, veniva iscritta dal P.M. nel proprio registro la notitia criminis,

e, quindi, emesso decreto penale di condanna, ritualmente opposto da parte del difensore dell’imputata.

Incardinato il procedimento dinanzi il competente Giudice Monocratico,

si procedeva, quindi,  all’esame della documentazione prodotta dalla difesa in atto di opposizione al decreto penale di condanna.

Dall’esame di quanto enunciato, si evinceva che, per effetto di  intervenuta successione di leggi  penali in ambito,

in relazione alle contestazioni mosse, la fattispecie tipica, per come contestata all’imputato,

aveva subito la dequalificazione e degradazione giuridica della incriminazione, e, per l’effetto,

il G.M. motivava l’assoluzione dell’imputata dai fatti contestati per intervenuta non previsione della fattispecie quale ipotesi di reato.

 

 

 

 

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