PEZZA D’APPOGGIO N. 3 – REATI EDILIZI- PRESCRIZIONE(COMPUTO DEL TERMINE) – ASSOLUZIONE(APPLICAZIONE art. 131bis c.p.p. Cd.”particolare tenuità del fatto”)

1 Novembre, 2016 | Autore : | Tags: ,  ,  ,  

Tribunale di Napoli – Sezione I^penale – G.M. D.ssa Diana -BOTTILLO  – giugno/luglio 2015:

reati edilizi (D.P.R. N. 380/2001; D.Lgs. n. 42/2004):assoluzione ex art. 530 c.p.p. – applicazione della cd. “particolare tenuità del fatto”, ex art. 131bis c.p.; prescrizione.

fattispecie illecito amministrativo(D.P.R. N. 380/2001- D.Lgs. n. 42/2004):  prescrizione dei reati; computo del decorso.

 

Con l’odierna pezza d’appoggio, commentiamo l’indicata sentenza, e, precisamente, per quel che attiene la qualificazione giuridica del cd. “computo” della prescrizione, alla luce degli episodi di sospensioni ed interruzioni della stessa per il caso di specie,

nonchè per la riconosciuta applicazione dell’assoluzione dell’imputato dalle fattispecie “amministrative”, delle contravvenzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001, per come  integrate nel d.lgs. n. 42 del 2004) attraverso l’applicazione del dato normativo introdotto dal “nuovo” art. 131bis c.p., per come introdotto dalla legge n. 28 del 16.03.2015.

In particolare, nella meritoria opera di ricostruzione e qualificazione della realtà giuridica dei fatti, per come emersa dibattimentalmente,  il Giudice, sgombrato il campo dalle ipotesi contravvenzionali in contestazione, per il decorso tangibile del temine massimo quinquennale della prescrizione, fornisce una notevole applicazione, anche con ricorso ad indicazioni giurisprudenziali di legittimità, del principio costituzionale, altresì fondante gli odierni codici penali sostanziale e di rito, dell’ “in dubio pro reo”.

In particolare, è da intendersi la motivazione ed i corrispondente ragionamento giuridico sulla tempistica prescrizionale, ciò sia per le ipotesi contravvenzionali, con prescrizione massima nei 5 anni, sia per quelle delittuose, con prescrizione massima nei sette anni e mezzo, in entrambi i casi  degni di nota per la specificità e la precisione del computo, e, soprattutto, per la motivazione afferente il non allungamento della tempistica per il calcolo definitivo del decorso massimo prescrizionale, in ragione dell’appllicazione dei criteri di cui agli art. 69, 133, 133bis e ter c.p. al soggetto imputato.

Analogamente degna di nota è la declaratoria di assoluzione dell’imputata ex art. 530c.p.p.-131bis c.p., con applicazione al caso di specie della qualificazione del reato p. e p. ex art. 181, in ragione del riconoscimento della specifica contestazione  dalla Pubblica Accusa nell’ipotesi di cui a Cassazione penale Sezione III^ –  Sent. n. 27055/2015.

 

 

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