PEZZA D’APPOGGIO N. 10 – INCENDIO NON AUTORIZZATO DI RIFIUTI CON EMISSIONE DI FUMI NELL’ARIA – applicazione dell’aumento di pena in relazione al cd. Cumulo”giuridico”

20 Dicembre, 2016 | Autore : | Tags:

TRIBUNALE DI NAPOLI – IV SEZIONE PENALE

G.M. DR. M. RESCIGNO – LUGLIO 2016

con la sentenza odierna, tratteremo una interessante vicenda,

seppur relativa a ipotesi di reato di non rilevante “allarme sociale”,

inerente la violazioni in tema di cd. “eco-reati”.

In particolare, ci occuperemo dell’ipotesi, per come contestata dalla Pubblica Accusa,

del concorso di due soggetti, uno ritento “mandante” ed uno “esecutore materiale”,

dei reati p. e p. dall’art. 256 comma II del d. lgs.  152/2006;  che punisce:

“….1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1,

chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,

commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione,

iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: 

(comma così modificato dall’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014) 

a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; 

b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.”; 

e dell’art. 674 c.p., ( e qui, nel caso di specie, ad avviso di chi scrive,

rectius andava applicato l’art. 256bis bella stessa Legge speciale ut supra citata);

perchè  effettuando l’illecito incendio dei rifiuti di cui sopra,

immetteva nell’atmosfera fumi molesti per le persone.

Da quanto emerso dibattimentalmente, tuttavia, si accertavano le seguenti circostanze:

  1. che i rifiuti in questione non fossero neppure astrattamente qualificabili quali “pericolosi”;
  2. che,   alla data dei fatti, il presunto “mandante” dell’illecito smaltimento,  per come contestato dal verbale di sequestro e per come riferito dalla P.G. escussa in esame testimoniale, fosse, addirittura in altra città, tramite esibizione di copia di apposita certificazione medica di pari data;
  3. che il presunto “esecutore materiale”, soggetto  lavoratore straniero regolare in Italia, neppure fosse a conoscenza della vigenza di tale e tanta  legislazione -codicistica e speciale- in materie di cd. “ecoreati” in Italia;
  4. che lo stesso soggetto non aveva in animo alcuna volontà, neppure a titolo di dolo eventuale, di produrre il cd. “danno ambientale  diffuso mediante ecoreato”, essendosi “limitato” a bruciare delle materie diverse per liberare spazio e ripulire il cortile del capannone industriale ove lavorava.

Da tanto, il Giudice desumeva la prova liberatoria di responsabilità per il presunto “mandante”,

qualificando, quindi,  in virtù di quanto sopra specificato,

la responsabilità  del “presunto esecutore materiale”,

ed unico effettivo responsabile del reato nell’ipotesi lieve,

con pena base della sola multa per euro 2.800,00

(circa € 200,00 in più del minimo edittale previsto  pari ad € 2.600,00),

escludendo il concorso di persone nei due reati ipotizzati dalla Pubblica Accusa,

ed applicando l’opportuno aumento del minimo edittale  concesso,

per una pena finale di  € 3.000,00 di ammenda,

sussunto alla ratio di cui all’art. 81 c.p., e per come specificato da Cassazione SS. UU.  penali, Sent. 15/1998,

in virtù del principio di diritto sul cd. “cumulo giuridico tra pena di specie diversa”,

con concessione, alla luce della valutazione di non recidività in astratto per il soggetto agente,

e per la assoluta precedente incensuratezza personale dello stesso,

del beneficio di pena sospesa e non menzione.

 

V GM NA RESCIGNO 2016 legge speciali rifiuti e art. 674 c.p. – prova della responsabilità – esclsione- determinazione della pena per il cumulo materiale di reati

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