RECLAMO AVVERSO LE ELEZIONI OCF DEL 12 DICEMBRE 2016

12 Dicembre, 2016 | Autore : |

 

Il presente reclamo verrà depositato in scadenza termini, presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

Spett.le Ufficio di Presidenza del XXXIII Congresso Nazionale Forense

Nella sua sede, in Via dei Matti, numero zero, Neverland

 

e p.c.

Spett.le Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli

Nella sua propria sede

 

e p.c.

Organismo Unitario dell’Avvocatura (se esistente in vita)

Nella sua sede, ovunque essa si trovi

 

 

“Santissimo Mascherin, noi ti salutiamo… con la nostra faccia sotto i tuoi piedi… senza chiederti nemmeno di stare fermo…” Cit. Giovanni Boccacce: “Il decamerone marrone”, edizioni Diritto e Ragione S.P.Q.R.

 

 

RECLAMO AVVERSO LE ELEZIONI RELATIVE ALLA SCELTA DEI DELEGATI ALL’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE, SVOLTESI A NAPOLI IN DATA 12/12/2016

 

Io sottoscritto Avv. Salvatore Lucignano, nato a Napoli il 04/05/1978, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli, delegato al XXXIII Congresso Nazionale dell’Avvocatura, presento il seguente reclamo, ai sensi dell’art. 6 n. 13 della mozione statutaria approvata al XXXIII Congresso Nazionale Forense, istitutiva dell’Organismo Congressuale Forense, avverso le elezioni per i delegati all’Organismo svoltesi a Napoli, in data 12/12/2016.

Tali elezioni risultano infatti viziate dai seguenti

MOTIVI

 

  1. Considerazioni preliminari. Sull’ammissibilità del reclamo.

Il presente reclamo non può essere indirizzato all’Ufficio di Presidenza del XXXIII Congresso Nazionale Forense, mancando esso di una sede, di un domicilio, di un luogo di ritrovo, un covo, una tana, una casella di posta elettronica o altro idoneo strumento di comunicazione che non consista nei segnali di fumo. Pertanto, stante l’ammissibilità dei reclami decisi da tale eminentissimo e reverendissimo ufficio, in data 30 novembre 2016, lo deposito al Consiglio dell’Ordine di Napoli, nella qualità di Ordine organizzatore del voto. Confido che, come avvenuto per i reclami già esaminati e decisi, si riterrà di poter ammettere il presente reclamo, “comunque pervenuto” all’attenzione del nobile simposio incaricato di deciderlo. Per il resto… senza nulla a pretendere.

 

  1. Illegittimità della decisione adottata dall’Ufficio di Presidenza del XXXIII Congresso Nazionale Forense in data 30/11/2016. Inesistenza dell’Ufficio.

Le elezioni impugnate sono state disposte a seguito di reclami presentati dagli Avv.ti Fasano, Scarpa, Maruzzelli e De Luca, che contestavano la regolarità delle elezioni indette in data 04/11/2016. Tali reclami, indirizzati alla segreteria del Consiglio dell’Ordine di Napoli, nella qualità di soggetto organizzatore delle operazioni elettorali, risultano essere stati trasmessi all’Ufficio di Presidenza del XXXIII Congresso Nazionale Forense su indicazione del Presidente del Consiglio Nazionale Forense. Risulta infatti che la procedura in oggetto sia stata avallata da nota pubblica diffusa in data 11 novembre 2016, firmata dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, ed indirizzata ad imprecisate entità, chiamate “alcuni avvocati”.

Con il primo motivo di reclamo si contesta l’inesistenza dell’Ufficio individuato dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, e dunque l’assoluta illegittimità della decisione emessa da tale Ufficio in data 30/11/2016.

L’inesistenza dell’Ufficio deriva dalla puntuale analisi delle norme statutarie approvate al XXXIII Congresso Nazionale Forense, alle quali occorre rifarsi per verificare la disciplina applicabile ai reclami avverso le elezioni dei delegati all’Organismo Congressuale Forense. Orbene, tale disciplina si rinviene nell’art. 6 n. 13 della mozione statutaria vigente, e prevede che i reclami avverso le elezioni dei delegati all’Organismo Congressuale Forense vadano presentati all’Ufficio di Presidenza entro tre giorni dallo svolgimento dell’elezione contestata.

Detta mozione, all’art. 1 n. 2 reca le definizioni utilizzate, definendo l’Ufficio di Presidenza come l’Ufficio di Presidenza del Congresso di cui al successivo art. 3, comma 12, dello statuto.

L’art. 3 comma 12 dello statuto, alla lettera a) prevede che l’Ufficio di Presidenza del Congresso “siede presso il CNF fino alla data di apertura del Congresso e nella sede congressuale durante lo svolgimento dei lavori”. Nessuna norma prevede la sede dell’Ufficio dopo lo svolgimento dei lavori Congressuali, e pertanto l’individuazione della sede in cui l’Ufficio di Presidenza del XXXIII Congresso si sarebbe riunito per decidere i reclami sottoposti alla segreteria del Consiglio dell’Ordine di Napoli è stata stabilita in modo arbitrario e senza seguire alcuna disposizione statutaria che la prevedesse. L’assenza di previsioni formali circa la localizzazione dell’Ufficio, una volta terminati i lavori, depone chiaramente in favore di una lettura delle norme secondo le quali tale ufficio dovesse e potesse svolgere le proprie funzioni sino al completamento dei lavori congressuali, non essendo concepito e normato per poter svolgere attività in prorogatio, una volta conclusosi il Congresso Nazionale Forense. L’Ufficio chiamato a decidere i reclami è dunque quello previsto dalle nuove norme, mentre quelle vecchie non consentivano che il corrispondente ufficio operasse al di fuori ed oltre lo svolgimento del Congresso.

Lo stesso art. 3 comma 12 dello statuto attualmente vigente, alla lettera c) prevede che l’Ufficio di Presidenza sia coordinato dal Coordinatore dell’ OCF (Organismo Congressuale Forense) o da un suo delegato. Nel caso di specie l’Ufficio non ha visto la presenza del Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense, perché carica non ancora istituita e pertanto detto Ufficio si è riunito in una composizione che violava detta norma.

In particolare, l’Ufficio di Presidenza riunitosi in data 30/11/2016, come risulta dal verbale della riunione, pubblicato a seguito della decisione dei reclami, era composto secondo le previsioni riguardanti il suo funzionamento durante il XXXIII Congresso Nazionale Forense. La circostanza risulta confermata dallo stesso Ufficio, il quale rilevava che l’Ufficio chiamato a decidere i reclami presentati dagli avvocati Maruzzelli, Scarpa, Fasano e De Luca non poteva che essere l’Ufficio di Presidenza di cui all’intestazione del verbale, non potendo farsi riferimento all’Ufficio previsto dallo statuto approvato in sede congressuale. La circostanza risulta peraltro avvalorata dalla presenza, all’interno dell’Ufficio di Presidenza del Congresso, dell’Avv. Mirella Casiello, qualificata come Presidente dell’OUA (Organismo Unitario dell’Avvocatura).

Ebbene, il caso di specie appare un tipico caso di attribuzione di competenza decisionale da valutare secondo il regime transitorio, stante la successione di Organismi ed Uffici prevista dalla mozione statutaria n. 2, istitutiva dell’OCF (Organismo Congressuale Forense). Non vi è dubbio infatti che la mancata costituzione dell’Ufficio di Presidenza legittimato a decidere dei reclami di cui all’art. 6 n. 13 dello statuto vigente, non possa in alcun modo far ritenere che un diverso Ufficio possa assumere le decisioni spettanti all’Organo a tanto deputato dalle norme, se non in ragione di specifiche previsioni, anche transitorie.

Nel caso di specie la disciplina transitoria va ricercata nell’art. 9 dello statuto istitutivo di OCF, che assolutamente nulla prevede in materia di successione, proroga, prorogatio o ultrattività dell’Ufficio di Presidenza in carica durante il XXXIII Congresso Nazionale Forense.

Ad avvalorare la tesi che detto Ufficio abbia dunque terminato il proprio compito con la fine dei lavori Congressuali e l’approvazione dello statuto istitutivo di OCF, concorre la disposizione di cui all’art. 10 dello statuto stesso, la quale recita: “Con l’approvazione delle presenti norme regolamentari e statutarie adottate in attuazione dell’art. 39, comma 3, legge professionale, sono abrogate tutte le previgenti norme statutarie e regolamentari relative al Congresso Nazionale Forense ed all’organismo di sua rappresentanza denominato Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana.

In particolare dunque, secondo l’art. 10 dello statuto vigente, l’approvazione delle norme regolamentari e statutarie ha abrogato le norme previgenti. Ciò significa che le norme in grado di regolare le vicende relative all’OCF possono rinvenirsi unicamente tra quelle vigenti, ovvero quelle del nuovo statuto, approvato durante il XXXIII Congresso Nazionale Forense. Come però si è visto, dette norme non prevedono alcuna ultrattività, prorogatio o proroga dell’Ufficio di Presidenza Congressuale disciplinato dalle previgenti norme statutarie e regolamentari relative al Congresso Nazionale Forense ed all’Organismo di sua rappresentanza denominato Organismo Unitario dell’Avvocatura, pertanto l’ultrattività dell’Ufficio di Presidenza del XXXIII Congresso Nazionale Forense è illegittima, per violazione dell’ art. 3 n. 12 dello statuto approvato dal XXXIII Congresso Nazionale Forense. Detto Ufficio, essendo regolato da norme abrogate, mancando normativa transitoria di riferimento, è infatti cessato di esistere nel momento dell’entrata in vigore dello statuto istitutivo dell’Organismo Congressuale Forense.

Ad ulteriore rafforzamento della tesi che propende per l’inesistenza dell’Ufficio di Presidenza del XXXIII Congresso Nazionale Forense, così come composto, in ragione delle norme statutarie e regolamentari previgenti, abrogate dall’art. 10 del nuovo statuto dell’Organismo Congressuale Forense, valgono le considerazioni ulteriori che possono svolgersi in questa sede a proposito del richiamo della pronuncia resa dall’Ufficio di Presidenza del Congresso, in data 30/11/2016.

In particolare ci si sofferma sul richiamo alla necessità che tale Ufficio assumesse la decisione, onde poter svolgere gli adempimenti necessari ed urgenti stabiliti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 158/2015. Ebbene, il richiamo effettuato dall’Ufficio inesistente è del tutto inconferente ed estraneo al caso in oggetto. La pronuncia richiamata dall’Ufficio di Presidenza inesistente si occupava in realtà di definire l’operatività possibile di un Consiglio Regionale le cui norme statutarie prevedano possibilità di “prorogatio” sino alla nomina dei nuovi componenti eletti. Le considerazioni che la Consulta ha svolto, sulla portata di tali poteri, connessi allo status di Consiglio “prorogato”, derivano dunque dall’analisi di una norma, segnatamente l’art. 86, comma 3, dello Statuto regionale della Regione Abruzzo. Peraltro, nel caso richiamato dall’Ufficio di Presidenza inesistente, detta sentenza ha accolto le ragioni dei ricorrenti, accertando che gli atti impugnati, ed oggetto di analisi da parte della Corte Costituzionale, effettivamente esulavano dai poteri connessi al regime di prorogatio del Consiglio Regionale scaduto.

Nulla dunque, nella pronuncia n. 158/2015 resa dalla Corte Costituzionale, appare idoneo a legittimare l’esistenza e la necessaria operatività dell’Ufficio di Presidenza cancellato dalla mozione statutaria istitutiva di OCF. Men che meno detta “necessità” di trovare un Organo decidente, nell’evidente vuoto normativo, può divenire fondamento della legittimazione dell’Organo stesso, perché lo stato di necessità invocato dall’Ufficio illegittimo riunitosi in data 30 novembre 2016, fa riferimento ad una valutazione soggettiva, ovvero al bisogno politico dei soggetti interessati ad una decisione, che tale Organo effettivamente decidesse, ma non è affatto un caso che la pronuncia qui contestata non abbia fatto riferimento ad alcuna norma che regolasse la legittimazione a decidere, o anche solo l’esistenza in vita, dell’Ufficio fantasma.

Dal tenore complessivo delle argomentazioni qui svolte, appare dunque evidente che l’Ufficio di Presidenza del XXXIII Congresso Nazionale di Rimini abbia deciso dei reclami proposti dai colleghi Scarpa, Fasano, Maruzzelli e De Luca, non già sulla base di norme, seppure solo pattizie, che ne giustificassero l’azione, bensì sull’eminentissima e reverendissima, nonché augusta e professionale volontà del Presidente del Consiglio Nazionale Forense pro tempore, Dott. Luppman Gran Cavalier Arcimegaducaconte Avv. Andrea Mascherin, Principe di Zamunda.

Tale augusta, angelica e immacolata volontà, non costituendo fondamento normativo, bensì apparendo “ictu oculi” quale emanazione ultraterrena dello Spirito della Santissima Trinità, appare tuttavia inidonea a riportare in vita l’Ufficio di Presidenza del XXXIII Congresso Nazionale Forense, così come formato in ragione delle norme che ne regolavano l’esistenza e l’operatività possibile. Non vi è dunque alcun dubbio che tale Ufficio debba considerarsi definitivamente cessato con la fine del XXXIII Congresso Nazionale Forense, essendo stato concepito per regolare un Congresso che non presentasse alcuna attività che andasse oltre i tre giorni dell’assise Congressuale, o che si occupasse di vicende successive, quali invece sono i reclami per cui è e sarà causa, a Dio piacendo.

 

  1. Illegittimità della decisione adottata dall’Ufficio di Presidenza del XXXIII Congresso Nazionale Forense in data 30/11/2016. I Giudici delegati.

Dal verbale della decisione assunta dall’Olandese Volante, Alias l’Ufficio di Presidenza fantasma del Congresso fantoccio tenutosi a Rimini tra il 6 e l’8 ottobre 2016, emerge chiaramente che alcuni dei “giudici” della vicenda siano stati “delegati”, da coloro che risulterebbero componenti di diritto dell’Ufficio. Orbene, i criteri della composizione di tale ufficio vanno ricercati nelle norme, essendo stato “supremamissimamente” ritenuto che detto ufficio dovesse essere composto e funzionare secondo le disposizioni che ne descrivevano natura e funzioni, e non essendo immaginabile che esso abbia potuto funzionare quale cieco che si muova nella nebbia più fitta o quale notte più buia della notte più buia, ovvero qual batacchio nero di un manzo nero in una notte senza stelle.

Cosa dicono dunque le norme che riguardano l’Ufficio di Presidenza del XXXIII Congresso Nazionale Forense? Ebbene, dette norme si ritrovano nel regolamento dei lavori congressuali, all’art. 7, con riferimento all’art. 5 dello Statuto di OUA. Il primo comma dell’art. 7 del regolamento richiamato, prevedeva che l’Ufficio di Presidenza sia così costituito: “…dai presidenti dell’O.U.A., del C.N.F. e della Cassa di Previdenza Forense, nonché dai Presidenti degli Ordini distrettuale e circondariali del luogo dove ha sede il Congresso”. Il riferimento all’art. 5 dello Statuto di OUA vale solo a ricordare che detto articolo, al comma n. 4, prevedeva che: “I lavori del Congresso sono regolati da un Ufficio di Presidenza secondo le norme contenute nel Regolamento congressuale”.

Nessuna altra norma del regolamento dei lavoro congressuali o dello statuto di OUA parla della composizione dell’Ufficio di Presidenza, né prevede facoltà che i componenti indicati dalla norma possano essere sostituiti da propri delegati. Tale assenza di riferimenti normativi alla facoltà di delega travolge dunque la presenza dei “giudici” delegati durante la riunione dell’Ufficio di Presidenza del XXXIII Congresso degli Shinigami Forensi. Non vi era alcuna facoltà che i soggetti che componevano l’Ufficio di Presidenza del XXXIII Congresso Nazionale Forense si facessero sostituire da propri “delegati”. Nessuna norma, di legge o pattizia, lo prevede e pertanto la composizione del Collegio che ha giudicato dei reclami per cui sarà causa era illegittima ed arbitraria.

 

  1. Illegittimità della decisione adottata dall’Ufficio di Presidenza del XXXIII Congresso Nazionale Forense in data 30/11/2016. La restrizione delle candidature.

L’Ufficio riunitosi per decidere dei reclami proposti a Napoli avverso l’elezione del 4 novembre 2016 ha dovuto confrontare i fatti rappresentati dai reclamanti con le norme che regolavano quelle elezioni. Dette norme, prevedono che le elezioni per i delegati all’Organismo Congressuale Forense O. C. F., si svolgano con le modalità previste dall’art. 6 dello statuto istitutivo dell’Organismo. Dette norme, nella parte che riguardano la presentazione delle candidature alle elezioni, si limitano a prescrivere che esse debbano essere presentate “…al Presidente del COA distrettuale almeno ventiquattro ore prima dell’inizio delle operazioni elettorali…” cfr. art. 6, comma 5. Pertanto, una volta annullate le operazioni elettorali, e disposte nuovamente dette operazioni, così come effettivamente realizzato dall’Ufficio di Presidenza che ha deciso dei reclami di cui si discute, quale norma avrebbe consentito a detto Ufficio di restringere l’elettorato passivo alle sole candidature pervenute al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli entro il 3 novembre 2016? Nessuna. Nessuna norma infatti consentirebbe una tale restrizione, anche in ragione dell’annullamento delle operazioni elettorali, e della rinnovazione di dette operazioni. Il tenore della decisione operata dall’Ufficio di Presidenza del XXXIII Congresso Nazionale Forense infatti non lascia adito ad alcun “Dubbio” (Cit. Sansonettiensis). Nuove operazioni elettorali necessitavano un rifacimento dell’intera procedura, così come prevista dalle norme regolanti le operazioni in oggetto e tali norme, all’art. 6.5 dello statuto richiamato dai decidenti, prevedono che l’elettorato passivo “…spetta ad ogni avvocato iscritto in uno degli albi ed elenchi speciali degli stessi che si siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento.” Pertanto la decisione di restringere l’elettorato passivo, pur in presenza di rinnovate operazioni elettorali, appare illegittima e va censurata.  Tale interpretazione peraltro, è suffragata da analoga normativa, unica applicabile in analogia al caso di specie, rinvenuta all’interno dell’ordinamento. Lo afferma la Sentenza resa dal Consiglio di Stato, V Sezione, del 19 maggio 1998, n. 636. Detta sentenza chiarisce come, in caso di annullamento del procedimento elettorale e di rinnovazione dello stesso, la fase del procedimento elettorale relativa alla presentazione della candidature non può avere vita autonoma e resta caducata in caso di annullamento degli atti successivi. Il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza in oggetto non è difficile da comprendere. Il procedimento elettorale, così come tassativamente regolato dalle norme che lo prevedono, deve sempre garantire al massimo il diritto di elettorato attivo e passivo, con riferimento  all’attualità del voto.

La pronuncia in oggetto chiarisce in modo incontestabile come la decisione assunta dall’Ufficio di Presidenza del XXXIII Congresso di Rimini sia illegittima, laddove pur avendo annullato le elezioni per l’OCF tenutesi a Napoli, in data 04/11/2016, abbia disposto la loro rinnovazione, con restrizione dell’elettorato passivo ai soli candidati che avevano presentato le candidature entro il 3 novembre 2016. Tale restrizione impedisce che le nuove elezioni, svoltesi lunedì, 12 dicembre 2016, potessero tener conto di tutti i mutamenti di scenario intervenuti tra le prime elezioni annullate e quelle che sono state indette e che, vista la giurisprudenza citata, sono illegittime e andranno svolte una terza volta.

 

  1. Illegittimità delle elezioni convocate in data 12/12/2016. Esclusione di candidati, segnatamente, di “io”.

In data 31 ottobre 2016 il sottoscritto, Avv. Salvatore Lucignano, presentava la sua candidatura alle elezioni indette in Napoli per il 04 novembre 2016, inviando PEC all’indirizzo messo a disposizione dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. (Cfr. allegato n. 1). Ciò nonostante, inspiegabilmente, dato il fascino e le indubbie possibilità di vittoria del candidato Lucignano, detto candidato, che sarei io, veniva escluso dalla competizione, privandolo di una sicura elezione, che ha provocato nell’avv. Lucignano un gravissimo stress, condito da frustrazione, eritemi purulenti, inappetenza e senso di vuoto esistenziale.

Faccio sommessamente notare che le norme dello statuto istitutivo dell’Organismo Congressuale Forense parlando di presentazione delle candidature, ma non disciplinano alcuna REVOCA delle stesse. In altri termini, una volta PRESENTATE, le candidature non sono REVOCABILI, anche perché manca la disciplina che ne disponga una revoca rituale e legittima. Dunque… sia le elezioni annullate del 4 novembre 2016, sia le elezioni da annullare del 12 dicembre 2016, hanno visto l’assenza di Salvatore I, detto “Il Magnifico”, Signore del Riff. Dette elezioni sono dunque, senza Dubb…ehm, no, senza fallo, da annullare, perché prive di un bellissimo candidato pretermesso.

 

  1. Non c’è due senza tre.

Come se non bastasse, indette le nuove elezioni, in ossequio alla norma che mi consentiva di ricandidarmi nuovamente, e valutata la mia indubbia bellezza, ho NUOVAMENTE depositato la mia candidatura, attraverso le stesse modalità previste per la prima volta (cfr. All. 2), ma nemmeno stavolta mi hanno preso in considerazione, evidentemente spaventati dalla mia bellezza disumana.

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

Considerando la sciatteria, l’arbitrio, l’assenza di ogni formalismo, formalità o rispetto delle procedure che hanno contraddistinto questa penosa vicenda, considerando altresì che tale vicenda sta esponendo l’avvocatura italiana al pubblico ludibrio, contribuendo a generare nella cittadinanza tutta l’idea che gli avvocati italiani che siedono nelle nostre istituzioni forensi, lungi dall’essere giuristi, siano dei pecoroni, incapaci di intendere e volere, che etiam, un portale di legno massiccio veniva gravemente danneggiato dall’imperizia di tale Aronna Piperna, il sottoscritto Avv. Salvatore Lucignano, come sopra individuato e per nulla disposto a mantenere un atteggiamento rispettoso o serio verso questa buffonata che avete inscenato, si pregia di offrire alle Vostre Spettabili intelligenze le seguenti

CONCLUSIONI

  1. Vogliate in primo luogo levare mano e far risolvere la vicenda OCF ad un avvocato, che scriva nuove norme, degne di tal nome;
  2. In subordine, in ragione delle considerazioni giuridiche espresse nel presente reclamo, Vogliate annullare nuovamente le elezioni svoltesi a Napoli in data 12/12/2016;
  3. In ultimo, Vogliate pregare insieme a me la Madonna di Piedigrotta affinché le istituzioni forensi italiane possano al più presto essere liberate dalle infauste “presenze” che attualmente le infestano e cominciare ad essere frequentate da avvocati.

Napoli – Frittole, millequattrocento, quasi millecinque

In fede, Avv. Salvatore Charles I. Niedermaier Lucignano

 

 

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