IL RISARCIMENTO ESEMPLARE COME STRUMENTO DI RIEQUILIBRIO SOCIALE

15 Giugno, 2017 | Autore : |

Lo studio del presente articolo darà diritto a due crediti formativi in materia obbligatoria. 

 

Il 16 maggio 2016, la I sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n.  9978 (Pres. S. Di Palma – Rel. A. P. Lamorgese), così si esprimeva:

 

Queste le ragioni che inducono il Collegio a giudicare opportuno un intervento delle Sezioni Unite sul tema della riconoscibilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi.

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 374 c.p.c.  comma 2, rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, in quanto implicante la soluzione di una questione di massima di particolare importanza.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2016

1. CONFIGURABILITA’ DEL RISARCIMENTO ESEMPLARE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO.

 

 

NAD si occupa da tempo di analizzare due aspetti fondamentali e strettamente legati, che appartengono al declino dell’avvocatura italiana di questi ultimi anni:

 

  1. La perdita di valore economico delle prestazioni degli avvocati italiani;
  2. L’incapacità delle istituzioni forensi di sponsorizzare l’adozione di istituti che possano ridare valore economico agli avvocati, producendo al contempo maggiore giustizia sociale.

 

Il risarcimento esemplare, che in italiano rende forse al meglio le qualità giuridiche dell’istituto di common law dei punitive damages, è uno strumento di cui in Italia non si vede ancora l’utilizzo, se non laddove l’ordinamento sia chiamato ad applicare pronunce straniere compatibili con i principi interni ed europei, eppure un’avvocatura davvero “politica”, proiettata verso il benessere economico dei propri appartenenti e preoccupata finalmente di “valori” non retorici e pomposi, ma ancorati al valore economico da un legame virtuoso, si sarebbe da tempo spesa per una proposta sul tema.

 

NAD lo farà, partendo da alcune considerazioni sui fini e sui limiti dell’istituto del risarcimento esemplare.

 

 

2. LA FUNZIONE SOCIALE DEL RIEQUILIBRIO DI VALORE 

 

Nell’ordinamento italiano la funzione risarcitoria del danno è rigidamente ancorata al compito di restaurare la sfera patrimoniale del danneggiato. In merito il leading case è la sentenza n. 1183 del 2007 della Corte di Cassazione, che ha riguardato un caso, analogo a quello preso in esame dall’ordinanza n. 9978 del 2016, di responsabilità da prodotto difettoso per i vizi di un casco da motociclista. Ne è stata tratta la seguente massima:

 

 

Nel vigente ordinamento alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, anche mediante l’attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno subito mentre rimane estranea al sistema l’idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed è indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta. E’ quindi incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto dei danni punitivi che, per altro verso, non è neanche riferibile alla risarcibilità dei danni non patrimoniali o morali.”

 

Tuttavia, considerazioni sulla reale portata dell’istituto, in termini di possibile contrarietà all’ordine pubblico ovvero ai precetti costituzionali, stanno spingendo la giurisprudenza e la dottrina a valutare diversamente e con favore, l’ingresso nell’ordinamento italiano dei punitive damages.

In origine peraltro, l’istituto dei punitive damages, non si configura affatto come una forma di risarcimento del danno, bensì come una ulteriore pena, di natura affilittiva e deterrente, tesa a punire illeciti di particolare riprovevolezza, in quanto compiuti con motivazioni e finalità abiette o con inaccettabile negligenza. Pertanto, parlare di un risarcimento del danno estraneo ai canoni del nostro ordinamento, non è corretto, perché i punitive damages, ovvero il risarcimento esemplare, non risarciscono il danno, ma puniscono un comportamento socialmente riprovevole, al fine di scoraggiarne la reiterazione.

 

Ecco dunque che l’istituto, correttamente analizzato e qualificato, impone di valutare la sua adozione da parte dell’ordinamento italiano, solo valutandone la compatibilità con l’ordine pubblico, inteso come insieme di precetti posti alla base del sentire comune, per quanto riguarda la liceità di una sanzione civile irrogata in via ulteriore ed autonoma dal risarcimento del danno, in favore del danneggiato.

Tale funzione, a parere di chi scrive, è non solo compatibile con i principi dell’ordinamento italiano, ma altamente auspicabile, in quanto la funzione effettiva del risarcimento esemplare,  se ancorata alle possibilità economiche del soggetto colpevole, potrebbe consentire in moltissimi casi di asimmetrie reiterate e riprovevoli, di riequilibrare il valore economico della funzione sul mercato dei soggetti di diritto (esempio classico: produttori o fornitori di servizi vs cittadini consumatori).

Il risarcimento esemplare potrebbe avere funzione preventiva dell’illecito, imponendo al soggetto tentato dal mettere in pratica comportamenti antisociali particolarmente riprovevoli e dai potenziali effetti assai dannosi per una potenziale pluralità di cittadini, di ponderare diversamente i rischi ed i possibili benefici economici del proprio agire.

3. LA NOBILE FUNZIONEDELL’AVVOCATO, UNITA AI SUOI INTERESSI ECONOMICI

In tale ottica l’avvocato che si battesse per il riconoscimento di risarcimenti esemplari, si troverebbe a far coincidere due interessi spesso contrapposti: quello di una giustizia dal profondo valore morale, e quello di un interesse economico personale e professionale, legato al riconoscimento del risarcimento esemplare.

In altri termini, laddove l’ordinamento italiano riesca a rendere l’avvocato il vero artefice di condanne a risarcimenti esemplari, per comportamenti antisociali, non solo la cittadinanza, ma anche l’avvocatura, si troverebbero a godere di un nuovo e potente strumento di riequilibrio delle asimmetrie del potere economico, spostando valore secondo direttrici eticamente auspicabili, redistribuendo ricchezza e trasferendola dal danneggiante, soccombente e moralmente deprecabile, al danneggiato e al suo avvocato, alleati per fini di giustizia, e correttamente incentivati da un possibile risarcimento esemplare.

Avv. Salvatore Lucignano

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