effettività del pagamento dei compensi, “effetto annuncio” e tutela dei diritti del difensore.

22 Ottobre, 2016 | Autore : | Tags: ,  

Da un sguardo sul sito  istituzionale del Ministero della Giustizia, dal link:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1281879&previsiousPage=mg_16_1

apprendiamo,  in maniera incontrovertibile, della possibilità di compensazione,  pressoché totale,

dei crediti che un difensore vanta, nei confronti dello Stato, in ragione dei pregressi decreti di liquidazione,

divenuti irrevocabili, e delle relative attività processuali, prestate in assistenza legale di soggetti,

appunto,  ammessi al cd.”gratuito patrocinio”.

Tale interpretazione autentica della norma delegificata

(d.m. 15 luglio 2016 – Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato),

è un ulteriore passo avanti nell’effettività dei pagamenti, seppur “virtuali”, dei colleghi,

nonchè un utile strumento per i colleghi aventi  i cosiddetti “grandi numeri” di liquidazioni fatturate,

con altrettanti “grandi numeri” di ricavi, e conseguenti” grandi numeri” di importi,

inerenti le varie voci d’imposta a livello centrale e periferico.

Sul punto, nonostante quanto sopra evidenziato, deve badarsi che, per espresso link,

peraltro indicato con redirect interno alla circolare interpretativa postata sul sito del ministero,

l’effettività di tale “compensazione” tra crediti con lo Stato e debiti fiscal-tributari,

sarà materialmente impossibile per i soggetti non registrati alla cosiddetta piattaforma di certificazione dei crediti,

che, in termini di tempo e costi, prevede la registrazione on-line e la dotazione per l’utente di una firma digitale certa.

Altra “pecca” della citata circolare, è la mancata previsione ed espressa indicazione di mancata possibilità,

della compensazione dei crediti con lo Stato dell’avvocato con il pagamento dei contributi previdenziali,

obbligatori e/o complementari, dovuti dagli avvocati all’ente Cassa forense.

A mio avviso,  in un’ottica finalisticamente orientata alla realizzazione sostanziale del dato normativo,

per come sancito dai principi Costituzionali, quali il Principio democratico, quello di uguaglianza e quello solidarista (cfr. artt. da 1 a 3 Cost.),

e, soprattutto, in ossequio ai Diritti civili, etico-sociali , economici e politici dei cittadini-lavoratori-avvocati(cfr. artt. 13-28, 29-34  e 35-54 Cost.),

il ministro ed il governo in carica potrebbero “fare di più”,

trovando il modo di tutelare il credito vantato dall’avvocato nei confronti dello Stato, 

in ragione del proprio patrocinio professionale,

dandogli l’effettiva possibilità di compensare tali crediti con i “debiti previdenziali”,

 dello stesso avvocato con la propria istituzione complementare di previdenza.

Resta, a tutt’oggi, senza risposte, e con sparute e non pubblicizzate attuazioni,

il pur utile strumento, introdotto dalla cd- legge di stabilità 2016, LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 , pubblicata in GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70), ai commi da 783 a 787 dell’art. 1 recita:

“784. Al fine di consentire la realizzazione e la piena operativita’ di sistemi informatici idonei ad assicurare la completa automatizzazione di tutte le attivita’ amministrative relative ai settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti liquidati a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia e senza oneri a carico della finanza pubblica, con i consigli dell’ordine circondariale forense per consentire che alcune unita’ di personale dei predetti consigli dell’ordine vengano distaccate presso gli uffici giudiziari a supporto delle attivita’ di cancelleria o di segreteria esclusivamente nei settori di cui al presente comma.

Le convenzioni sono stipulate in conformita’ e nei limiti di una convenzione quadro, previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense. La convenzione quadro individua le procedure di controllo necessarie a impedire che i soggetti di cui al presente comma siano adibiti a supporto di attivita’ diverse da quelle previste dal presente comma e che agli stessi sia consentito l’accesso a dati sensibili e giudiziari diversi e ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi con lo svolgimento delle predette attivita’ di supporto.

La convenzione quadro prevede l’obbligo dei consigli dell’ordine circondariale forense di stipulare adeguate polizze di assicurazione per la responsabilita’ per danno erariale con massimale non inferiore a quello stabilito dalla medesima convenzione, al fine di tutelare il personale di cancelleria o di segreteria dalle eventuali conseguenze derivanti dalle condotte del personale distaccato presso l’ufficio giudiziario.

785. Per tutta la durata del periodo durante il quale i soggetti di cui al comma 784 sono distaccati presso gli uffici giudiziari, i consigli dell’ordine dai quali dipendono sono tenuti a corrispondere loro i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

Per l’intera durata del medesimo periodo, agli stessi soggetti non compete alcuna forma di compenso, di indennita’, di rimborso spese o di trattamento previdenziale, assistenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione, con la quale non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

786. Le disposizioni di cui ai commi 784 e 785 hanno efficacia per i tre anni successivi alla data della loro entrata in vigore.

Le convenzioni stipulate a norma dei predetti commi cessano di avere efficacia decorso il termine di cui al periodo precedente.

787. Le convenzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 784 e 785, stipulate dai capi degli uffici giudiziari con le amministrazioni pubbliche devono essere preventivamente autorizzate, a pena di inefficacia, dal Ministero della giustizia e devono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

A mio sommesso avviso, questo strumento è da intendersi quale “prima leva” nell’effettività del sinallagma: prestazione professionale effettuata in assistenza di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato- pagamento dell’avvocato.

A tutt’oggi, comunque, permangono, tuttavia una serie di incognite, tra le quali,

  1. Sensibilizzare la classe forense, specialmente per quel che riguarda l’operatività dei dipendenti dei C.O.A. da “prestare” all’Amministrazione Giudiziaria;
  2. Ordine Giudiziario, perchè, anche alla luce della recentissima direttiva UE del 13 ottobre 2016,  si velocizzi nella tempistica, organizzandosi per ridurre effettivamente la tempistica attuale per ammettere il soggetto richiedente  e  per la decisione sulla liquidazione,  garantendo, in tal modo, che il diritto al patrocinio gratuito – il sostegno finanziario o giudiziario destinato a chi non dispone delle risorse necessarie per sostenere i costi del procedimento – sia riconosciuto ed offerto in modo uniforme in tutta l’UE, per quanto riguarda l’ambito penale;
  3. il personale Amministrativo investito della questione, perchè si organizzi e determini ad implementare l’utilizzo della piattaforma digitale, attraverso le componenti  Si.Amm. , SDI e PCC , riducendo, tempi e costi e numero di personale occorrente al cd. “data entry” ad alle revisioni contabili.

Nell’attesa di eventuali sviluppi, possiamo solo iniziare ad apprendere l’utilizzo effettivo dei mezzi,

allo stato, a disposizione dell’utenza, confidando nelle opportune coscienze dei soggetti cointeressati alla vicenda,

evitando che strumenti utili, per quanto perfettibili, si concretizzino in mero “effetto annuncio”.

 

 

 

 

 

 


            

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