CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PERIZIA GRAFOLOGICA : CASI PRATICI (relazione dell’Avv. Francesco Trascente al convegno dal titolo “La falsità del testamento olografo del 25.01.2020)

27 Gennaio, 2020 | Autore : |

Il testamento olografo deve rispettare, secondo l’art. 602 del Codice Civile, alcuni requisiti: il primo, la totale autografia, ovvero le volontà devono essere espresse interamente per mano del testatore, non potendo quest’ultimo ricorrere al supporto di un terzo o di un computer in nessuna parte del testamento.
Il secondo, la data che deve indicare il giorno, il mese e l’anno, non rilevando comunque la posizione della stessa rispetto al testo. La data riceve invece particolare attenzione nel nostro ordinamento giuridico poiché, in caso di presenza di più testamenti olografi, fa fede l’ultimo in senso cronologico. Inoltre, il riferimento alla data è indispensabile in caso di valutazioni sulla capacità di intendere e volere del testatore in quel momento.
Il terzo, la sottoscrizione di mano del testatore e posta alla fine delle disposizioni, che deve consentire di individuare con certezza il testatore,  non risultando pertanto necessaria in tutti i casi la firma per esteso.
Non sono richieste altre particolari formalità e non occorre redigerlo in presenza di Notaio o di testimoni.
Nel momento in cui si pone la questione di impugnare un testamento olografo emerge però l’interrogativo su quale forma, dal punto di vista giuridico, adottare e su quale procedura seguire.
Di recente la Cassazione Civile, in Sezioni Unite, con sentenza del 15 giugno 2015 n. 12307, ha fissato un punto sulla modalità di impugnazione del testamento olografo. Dopo lunghi dibattiti sul tema tra sostenitori di due diverse teorie (da un lato, chi sosteneva la necessità di proporre querela di falso, dall’altro chi sosteneva la forma dell’istanza di disconoscimento, individuando diversi presupposti e diverse ricadute in ambito giuridico), con questa sentenza è stato stabilito che chi intende contestare il testamento deve avanzare domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e accollarsi l’onere della prova, ovvero dovrà lui stesso provare i fatti dedotti a fondamento di tale istanza.
In pratica, chi volesse contestare la paternità di un testamento dovrà procedere di propria iniziativa e sostenere fino in fondo la posizione assunta, individuand
o e dimostrando gli elementi a sostegno di questa. E’ evidente che tale percorso può comportare un notevole dispendio di energie e di risorse economiche.
A nostro parere, per affrontare in modo costruttivo, consapevole ed economico la fase di valutazione atta a decidere se impugnare o meno qualsiasi tipo di documento (anche assegni, firme, documenti, lettere ecc.) su cui si nutrono dubbi di paternità grafica,  può essere opportuno richiedere al perito grafologo un parere tecnico preliminare (extragiudiziario).

 Qualora risulti possibile l’accesso al documento da parte del perito, tale approccio consente all’interessato di avere in anticipo l’eventuale conferma della fondatezza dei propri dubbi e quindi anche maggiore consapevolezza della solidità degli elementi a disposizione da portare in causa, ben prima di imbarcarsi in un procedimento giudiziario.
Un parere tecnico preliminare, non avendo lo stesso livello di dettaglio descrittivo richiesto in una relazione di perizia grafologica redatta nell’ambito di un procedimento giudiziario, ma basandosi,  sul piano qualitativo, sulle medesime indagini e sullo stesso livello di approfondimento tecnico, fornisce in modo efficace, ma in modo più sintetico ed economico di una perizia completa, l’esito e il quadro di elementi utili a decidere se contestare o meno uno scritto.
Solo successivamente chi è interessato a procedere potrà con serenità decidere se avvalersi formalmente di un Consulente Tecnico di Parte da nominare nei termini previsti per legge.

 La perizia grafologica si pone quindi alla base dell’accertamento tecnico nell’ambito del giudizio di impugnazione del testamento olografo.

“la perizia su di un testamento quindi implica una grande responsabilità” come afferma Andreoli nel suo libro “il perito calligrafo “ del 1870 .

Questa intuizione e abbastanza dimostrata, dato che per analizzare il testamento, bisogna che il perito abbia una visione ampia del problema che vada oltre il momento tecnico grafologico coinvolgendo la dimensione psicologica, sociologica, antropologica e culturale. Inoltre deve conoscere il soggetto a livello storico nelle sue vicissitudini di lavoro e di malattie.

Una buona analisi del testamento necessità di un esame del testo e della firma senza prendere in considerazione (in prima fase) le comparative alternative.

VALORI E LIMITI DELLA CONSULENZA GRAFOTECNICA :

La consulenza tecnica

Sia in ambito civile quanto in quella penale, la consulenza tecnica quale strumento di ricerca di prova, rappresenta una della fonti di convincimento del giudice e del magistrato che può chiedere l’intervento di un esperto, che attraverso le sue specifiche competenze tecniche e scientifiche, gli consenta   di acquisire elementi idonei al raggiungimento della verità .

Il ricorso alla consulenza tecnica volendola dire con Carnelutti nasce dalla “insufficenza del giudice”. La necessita della perizia e una diretta conseguenza dell’obiettiva esigenza di considerare l’indagine tecnica “non solo nell’ottica dell’autorità procedente (del Giudice), “ma anche in quella delle parti”, anche in presenza “di una particolare capacità culturale del giudice”.

Consolo ha evidenziato l’esigenza di “un più meditato controllo delle ragioni che stanno alla base di ogni decisione”     

In ambito di valutazione  del testamento olografo vanno tenuti i debita considerazione le fenomenologie dell’invecchiamento che troppo spesso i perizia vengono interpretate come elementi di artificiosità.

Andrebbe fatto un discorso ampio sviluppato in u tempo che in questa occasione non abbiamo.

Ci limiteremo quindi a presentare in estrema sintesi queste fenomenologie che sono state sperimentate e verificate a livello universitario e che ci consentono di capire i relazione  alla scrittura in quale fase di invecchiamento il soggetto si trovi.

Sono notizie queste preziose nell’analisi della verifica peritale dell’olografo.

Sappiamo che l’invecchiamento inizia con l’affievolimento del tono neuromuscolare per l’impoverimento dei potenziali energetici del soggetto.

Ed inevitabilmente si verifica l’indurimento dei tratti grafici, che a sua volta si accompagna alla riduzione delle spinte espansive.

La grafia perde la genuinità delle spinte, perche il potenziale bioenergetico non assiste più il soggetto nella libera manifestazione delle ampiezze grafiche cosi come avveniva in passato, e quindi cominciamo le instabilità, in particolare del tipo pressorio che troppo spesso vengono interpretate come segni di artificiosità.

 I movimenti perdono di elasticità ed i tratti grafici ne risentono assumendo i requisiti di secchezza, per la sommatoria del calo potenziale bioenergetico  e della riduzione delle spinte espansive.

La secchezza equivale proprio alla perdita della elasticità dei movimenti.

Queste fenomenologie finiscono per verificarsi in una  età in cui il soggetto si sente ancora attivo, si sente ancora impegnato di conseguenza per mantenere i ritmi abituali, è costretto a compiere delle forzature su se stesso , cercando di superare le difficoltà conseguenti alle descritte fasi di avviato invecchiamento.

Il soggetto pur leggendo dentro di se che i potenziali si sono attenuati e che non ha più la possibilità di continuare gli impegni come in passato non ci può rinunciare e subentrano le forzature che si concretizzano nelle sconnessioni dei movimenti, stiramenti dei tratti indici specifici di forzature e non di artificiosità.

 

Andando sempre piu aventi con il tempo si arriverà alla “frammentarieta” e la “destrutturazione” dei tratti.

Quindi avremo i tratti eccessivamente spezzettati anche e specialmente all’interno della stessa lettera (frammentarietà).

Fino ad arrivare alla destrutturazione dove il soggetto non e piu capace di scrivere, in quanto viene meno la funzione di coordinamento e di esecuzione dei movimenti

 

 

Limiti dell’indagine tecnica peritale :

L’indagine peritale incontra due limiti, il primo attinente l’oggetto della stessa il secondo la libertà e la discrezionalità del giudice nel decidere.

Il comma 2 dell’art. 220 c.p.p. stabilisce che non sono ammesse perizie per stabilire ;

°l’abitualità o la professionalità nel reato;

°la tendenza a delinquere ;

°il carattere e la personalità dell’imputato e in genere;

°le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche     

Difficoltà della perizia grafologica:

Viene considerata una delle perizie più difficili a giudizio di chi ha studiato il problema con rigore scientifico.

Le cause delle difficoltà riscontrate nell’eseguire una consulenza tecnica su manoscritti vanno ricondotte ad una serie di motivi:

la variabilità del grafismo individuale ;

le difficolta ad avere a disposizione scritture che siamo effettivamente confrontabili con quelle contestate;

la non conoscenza del modo in cui sono –state realizzate le scritture da analizzare ;

altre difficoltà connesse ad elementi di contesto che riguardano, per esempio l’invecchiamento della carta e degli inchiostri.

L’attività peritale quindi si presenta come strumento per ricercare la verità, utilizzato non direttamente dal giudice, ma attraverso l’opera di una terza persona che deve essere fornita di particolari cognizioni tecniche e scientifiche.

In questo modo la consulenza tecnica si pone al di fuori delle parti e assume cosi funzione di garanzia.

Questo spiega la necessita e quindi la doverosità da parte del giudice di ricorrere ad essa, anche nel caso in cui il giudice avesse competenza nel campo.

Nell’ambito della perizia grafologica le cautele nascono dalla consapevolezza di due fattori: la complessità dell’indagine grafologica, per le difficoltà di reperire tutte le condizioni di accertamento della verità, e l’ambiguità della situazione in cui il perito opera, cioè uno scenario in cui esistono sempre due verità , quelle di ciascuna delle parti in causa.

E evidente quindi che il rigore metodologico si pone come un imprescindibile esigenza di deontologia processuale e tale rigore sara tanto maggiore quanto più e matura la consapevolezza epistemologica del perito.

La perizia è un  giudizio tecnico sopra dati e fatti che devono essere analizzati, controllati, e valutati in base sulla base di particolari competenze e conoscenze scientifiche, oltre che di capacità pratiche, cioè di perizia nel settore.

La perizia quindi può essere definita come un sorta di

comunicazione ai non esperti per far loro comprendere in modo coerente, razionale, logico e dimostrativo, il perche di un giudizio.

E chiaro quindi che la consulenza tecnica grafologica deve possedere una chiara valenza dimostrativa dalla quale va esclusa ogni improvvisazione o casualità, poiché il consulente sottopone il proprio lavoro a un rigore metodologico che giustifichi sempre i risultati del proprio lavoro, svolto con correttezza e coerenza metologica.   

In ambito di perizia grafologica su testamento olografo, il perito si trova a lavorare   affrontando due difficoltà in particolare; la prima è costituita dalla impossibilità di poter raccogliere un saggio grafico, la seconda e che spesso le comparative a disposizione sono limitate ed in alcuni casi quelle prodotte in giudizio che dovrebbero essere date per buone ed incontestate non si ha la certezza che possano effettivamente avere provenienza certa ed incontestatamente appartenenti al testatore.

Infatti il perito dovrebbe sempre fare una verifica preliminare sulle comparative.

Abbiamo visto che per essere olografo il testamento deve essere scritto interamente di proprio pugno dal testatore, datata, quindi indicante g,m,a, luogo, e firmato.

Quando sorge  il dubbio che il testamento non sia in tutto o in parte redatto dal testatore per poter escludere che il de cuius sia stato aiutato, o la sua mano sostenuta oppure che quest’ultimo sia stato aiutato materialmente a compilarlo viene richiesto il parere del consulente.

In entrambi i casi va eseguita una attenta verifica di tutta la scrittura.

Se c’è il dubbio che parte della grafia del  testamento sia di un’altra mano, si procede innanzi tutto a una comparazione tra la scrittura delle parole di dubbia autenticità con il resto della grafia della scheda testamentaria.

Nel caso in cui di sospetta che il de cuius sia stato aiutato o la sua mano sia stata sostenuta da un’altra mano  si deve verificare se affiorano segni in contrasto con la grafia del testatore, pertanto dovuti ad automatismi a lui estranei.

In ogni caso bisogna disporre di un numero sufficiente di comparative, possibilmente coeve alla data del testamento.

Bisogna altresì rendersi conto delle condizioni fisiche e psichiche del testatore alla data della presunta redazione del testamento, quindi acquisire documentazione medica cartelle cliniche e certificazione ufficiale in genere all’epoca della redazione.

Questo servirà a far comprendere in modo adeguato che certe irregolarità dei segni che si riscontreranno eventualmente

Non solo per convincersi sull’attribuibilità o meno della scrittura alla mano del testatore, ma anche per comprendere se le irregolarità possano essere ascrivibili a stati patologici che hanno potuto incidere sull’equilibrio mentale del loro autore, oppure se rispecchiano turbe tali da convincere che lo scrivente non era in grado al tempo della redazione del documento di comprendere appieno ciò che scriveva non era pertanto in grado di intendere e di volere.

LA MANO GUIDATA :

 in alcuni casi il consulente si trova a pronunciarsi sulla scrittura vergata da una persona gravemente ammalata  come può essere una persona in punta di morte affetta da paralisi o analfabeta, perciò si sospetta che La mano evidentemente inerte delle scrivente sia stata o guidata o sorretta da un’altra mano.

Se la mano era inerte e quindi è stata letteralmente condotta da un’altra mano la scrittura assumerà le caratteristiche proprie  della persona che ha condotto la mano. In questi caso non sarà difficile smascherarla sempre che si riesce a procurare un adeguato campione di scritture per la comparazione. Se invece la mano non era completamente inerte cioè se la malattia non era così grave da non consentire allo scrivente di produrre alcun grafismo ma aveva solo bisogno di essere sorretta per scrivere in modo leggibile allora ci troveremo difronte ad un grafismo che presenta evidenti contrasti che presenta in numerosi elementi. I contrasti sono dovuti proprio dal fatto che la mano guidata non si abbandona completamente alla mano guidante e quindi nei movimenti che le sono congeniali la seguirà fedelmente in altri incontrerà alcune resistenze.

Questi contrasti si tradurranno in tremolii nei tratti ascendenti in maggiori pressioni o allungamenti negli scendenti, in spezzettamenti dei tratti soprattutto nei collegamenti, in deformazioni di gesti iniziali o di strutturazioni delle lettere in particolare le ovalizate, le E le S e le R in aumento di dimensioni delle lettere M e N e in diminuzioni per contro delle S e delle R.

Si può infine sospettare che la mano dello scrivente sia stata addirittura forzata da un’altra mano, evidentemente più forte che la guidata, in questo caso la scrittura che avremo difronte rifletterà in modo chiaro il contrasto tra le volontà dello scrivente  e le volontà di colui che la costretto con la forza a scrivere, apparendo la scrittura estremamente disordinata e irregolare.  

Avv. Francesco Trascente

Grafologo  Forense

 

ESEMPI DI GRAFIA TESTAMENTARIA:

 

CERCA