INTERVISTA CON IL VAMPIRO: NATURA E FUNZIONI DELLA CASSA FORENSE.

16 Aprile, 2017 | Autore : |

Breve saggio a cura dell’Avv. Giuseppe Fera, tesoriere nazionale di Nuova Avvocatura Democratica e responsabile del dipartimento previdenza dell’associazione. 

 

NATURA E FUNZIONI DELLA CASSA FORENSE

 

Il titolo di questo ragionamento a voce alta potrebbe apparire quasi surreale, fuori contesto. In realtà, avendo contatto con centinaia di avvocati e praticanti, ci si rende conto che detta domanda è centrale per molti professionisti che sono destinati, visto l’attuale assetto normativo, a confluire necessariamente in detta gestione previdenziale. Appare pertanto fondamentale dare ai colleghi una descrizione puntuale dell’ente previdenziale che ne determina il futuro pensionistico, spiegandone natura, aspetti legislativi, funzioni. Nuova Avvocatura Democratica, alla vigilia della fondamentale manifestazione del 20 e del 21 aprile prossimi, fedele alla propria concretezza, offre questo prospetto a tutti i propri iscritti ed ai colleghi interessati a conoscere meglio la Cassa Forense.

 

Cassa Forense: che cos’è?

 

L’articolo 21 della legge 247/2012 (cd. Professionale) ha reso obbligatoria, per tutti gli avvocati, l’iscrizione a Cassa Forense: cerchiamo di focalizzare, innanzi tutto, in quale tipo di soggetto giuridico essa è identificabile. Cassa Forense è una pubblica amministrazione, con soggettività giuridica di diritto privato. Detto schema è delineato dal decreto 509/1994. Ci troviamo quindi di fronte ad una dimensione ibrida, con caratteri privatistici e pubblicistici, tra di loro concorrenti. La vigilanza sull’ente è demandata a: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia;  Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP; Commissione Parlamentare di controllo sulle attività degli Enti Gestori di Forme Obbligatorie di Previdenza ed alla Corte dei Conti.

 

E Cosa fa?

 

Cassa Forense, attraverso la riscossione dei contributi/tributi (volutamente indichiamo entrambe le denominazioni, attesa la discordia dottrinaria interpretativa sul punto, in merito alla loro qualificazione), si occupa della gestione della previdenza obbligatoria (cosiddetta di primo pilastro, per distinguerla da quella complementare), degli avvocati e si occupa, inoltre dell’assistenza.

Le prestazioni previdenziali erogate da Cassa Forense sono: pensione di vecchiaia retributiva; pensione di vecchiaia retributiva anticipata; pensione di vecchiaia contributiva; pensione di anzianità; pensione di inabilità; pensione di invalidità; pensione indiretta; pensione di reversibilità.

A regime, dal 2021, per la fruizione della pensione di anzianità contributiva, occorreranno i requisiti concorrenti di 70 anni di età ed almeno 35 anni di versamenti contributivi.

Per coloro che al raggiungimento del settantesimo anno di età abbiano versato almeno 5 anni di contributi, è prevista l’erogazione della pensione di anzianità contributiva, con l’applicazione del metodo di calcolo di cui alla legge 335/1995 (contributivo secco).

E’ possibile, al compimento del 65° anno di età ed in presenza di almeno 35 anni di contribuzione, fruire della pensione di vecchiaia retributiva anticipata. In detto caso, il trattamento sarà ridotto dello 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto al compimento del settantesimo anno d’età. La riduzione è permanente. In caso di sussistenza di 40 anni di contribuzione l’anticipazione non comporta riduzioni.

Per quanto riguarda la pensione di anzianità, per poterla percepire, a regime, dal 2020, occorreranno almeno 40 anni di contributi e 62 anni di età. A differenza che per la pensione di vecchiaia, il titolare di pensione di anzianità deve cancellarsi dall’albo ordinario e da quello speciale per poter godere del trattamento pensionistico.

Per i trattamenti di anzianità e vecchiaia è prevista una integrazione al minimo, purché il reddito complessivo di titolare e coniuge non superi il triplo della pensione minima prevista da Cassa per l’anno di riferimento.

Per le pensioni di inabilità ed invalidità l’integrazione al minimo si applica a prescindere dall’entità dei redditi del titolare e del coniuge.

La pensione di inabilità è erogata all’iscritto che sia tale da momento anteriore al compimento del quarantesimo anno d’età ed abbia almeno cinque anni di contribuzione, che sia in regola con la contribuzione. Detta pensione si eroga nel caso in cui, a causa di infortunio o malattia sopravvenuti, il soggetto risulti assolutamente incapace di proseguire l’attività lavorativa.

La pensione di invalidità è erogata agli iscritti che abbiano i requisiti anagrafici e di contribuzione previsti per l’erogazione della pensione d’inabilità, a condizione che la capacità lavorativa dell’iscritto, a causa di malattia o infortunio, si riduca in misura inferiore ad un terzo. Il trattamento è pari al 70% di quello previsto per l’inabilità. A differenza che per la pensione d’inabilità, per l’invalidità non è prevista la cancellazione dagli albi, ma la possibilità di continuare a svolgere la professione.

Per i coniugi ed i figli minori o equiparati di avvocati deceduti, con almeno 10 anni di contribuzione, è prevista l’erogazione di pensione indiretta, a condizione che il professionista non si sia cancellato da Cassa da oltre tre anni. Le percentuali sono variabili, in caso di presenza del solo coniuge, di soli figli, o in caso di concorrenza di coniuge e figli minori ed equiparati, oltre che in base al numero dei figli stessi. E’ prevista in tal caso integrazione al minimo.

Gli istituti previsti per il miglioramento del curriculum previdenziale sono:

  1. riscatto;
  2. iscrizione retroattiva;
  3. iscrizione ultraquarantenni.

Al fine di rimpinguare il curriculum previdenziale, l’iscritto può optare per l’istituto della retrodatazione dell’iscrizione e/o del riscatto.

Entro sei mesi dall’iscrizione a Cassa, a pena di decadenza, l’iscritto può richiedere la retrodatazione della stessa, sino alla copertura massima di cinque anni di pratica. Il pagamento dell’onere dovuto deve avvenire entro sei mesi dalla comunicazione di Cassa di ammissione alla retrodatazione o, previa istanza, mediante rateizzato in tre anni, con applicazione di interesse del 2,75% annuo.

Col riscatto è possibile coprire:

  1. il corso di laurea per gli anni pari alla sua durata legale;
  2. il servizio militare e civile per un massimo di due anni;
  3. il praticantato con o senza abilitazione per un massimo di tre anni.

Il corrispettivo dovuto per il riscatto è pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato, calcolata con i criteri e coefficienti indicati dalla legge n. 45/90 e per mezzo del nuovo regolamento per il riscatto. L’importo dovuto per il riscatto può essere rateizzato sino a dieci anni, con applicazione di un interesse a carico dell’iscritto pari al 2,75% all’anno.

Iscrizione dei quarantenni. Facoltà di retrodatazione

Coloro che sono iscritti,  a quaranta anni compiuti possono, entro sei mesi dalla comunicazione d’iscrizione, chiedere che l’iscrizione si consideri avvenuta in data anteriore al 40° anno di età. Ciò ai fini dell’accesso alla tutela per le pensioni di inabilità, invalidità e premorienza (pensione indiretta), fermi gli altri requisiti previsti dalle norme per la maturazione del diritto a tali prestazioni e per completare l’anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia.

Per avvalersi di tale beneficio è previsto il pagamento di una contribuzione specifica, pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, in misura piena, dall’anno di decorrenza dell’iscrizione, per ciascun anno, a partire da quello del compimento del 39° anno di età, fino a quello anteriore alla suddetta decorrenza. A pena di decadenza dal diritto, l’interessato dovrà procedere al pagamento della suddetta contribuzione speciale in unica soluzione, entro 6 mesi dalla comunicazione di accoglimento della domanda, o in via rateale, in tre anni, con applicazione di un interesse pari al 2,75% annuo.

 

Ricongiunzione e totalizzazione

 

L’iscritto che ha “spezzoni” di contribuzione in gestioni diverse può ricongiungerle, sia in entrata (verso la gestione presso la quale è iscritto), che in uscita (presso una delle gestioni alla quale era precedentemente iscritto). L’onere della ricongiunzione è pari alla riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa ed il richiedente dovrà corrispondere l’importo che sarà determinato, detratto l’importo dei contributi trasferiti (già versati) alle altre gestioni.

Il pagamento dell’onere può avvenire in un’unica soluzione o in via rateale, con un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità ricongiunte, maggiorate degli interessi.

La totalizzazione consente di sommare periodi assicurativi non coincidenti tra loro, maturati presso gestioni previdenziali diverse, al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico. Con l’accesso a detto istituto possono essere conseguite:

  1. la pensione di vecchiaia;
  2. la pensione di anzianità;
  3. la pensione di inabilità;
  4. la pensione di reversibilità;
  5. la pensione indiretta in favore dei superstiti.

La totalizzazione è possibile al compimento del 65° anno di età, con almeno 20 anni di anzianità contributiva complessiva ovvero 40 anni di anzianità, a prescindere dall’età. La totalizzazione non comporta oneri aggiuntivi, in quanto i contributi versati restano presso le rispettive gestioni e ognuna liquiderà la quota di pensione di propria competenza. La pensione totalizzata viene corrisposta dall’Inps in base a convenzioni ex art. 5 del D.Lgs. n. 42/2006.

 

L’assistenza e l’ipertrofia del welfare discrezionale

 

 

Prestazioni in caso di bisogno

Erogabili a favore di avvocati iscritti all’Albo, anche pensionati, in regola con le comunicazioni reddituali, in caso di eventi straordinari, involontari ed imprevedibili, che comportino grave difficoltà economica. Detto beneficio è reiterabile una sola volta e non è cumulabile con altre prestazioni assistenziali.

A favore di titolari di pensione diretta ultraottantenni (non percettori di altri trattamenti pensionistici e con reddito imponibile non superiore al doppio della pensione minima), cancellati dagli Albi. Erogazione di somma di denaro determinata dal Consiglio di Amministrazione, comunque non superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente.

Erogazione a favore di titolari di pensione diretta ultrasettantenni, invalidi al 100% (senza assegno di accompagnamento e con reddito imponibile non superiore al doppio della pensione minima), cancellati dagli albi.

Superstiti e titolari di pensione diretta cancellati dagli albi o di pensione indiretta o di reversibilità: beneficio ammontante ad una somma di denaro non superiore alla pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno, maggiorata del 20% per ciascun avente diritto, reiterabile una sola volta per lo stesso evento, a favore di:

  1. familiari conviventi dell’iscritto o del pensionato deceduto;

2.convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia;

  1. titolari di pensione diretta cancellati dagli Albi;
  2. titolari di pensione indiretta o di reversibilità che si trovino in situazione di difficoltà economica causata da un evento non prevedibile e non volontario;
  3. titolari di ISEE non superiore ad euro 30.000,00.

Familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti: Erogazione di somma di denaro, determinata dal Consiglio di Amministrazione (CdA) della Cassa, comunque non superiore al 50% della pensione minima erogata dall’ente nell’anno precedente, in favore di iscritti in regola con le comunicazioni reddituali, che assistano in via esclusiva coniuge o figli o genitori con invalidità grave certificata (art. 3, co. 3, L. n. 104/1992), non ricoverati a tempo pieno, titolari di ISEE non superiore ad euro 50.000,00 (sia riferito all’assistito che all’iscritto).

Borse di studio per gli orfani degli iscritti: Erogazione di somma di denaro, determinata con bando annuale del CdA, in favore di: orfani di età inferiore a 26 anni titolari di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa, in presenza di ISEE non superiore ad euro 30.000,00 ed in regola con il corso di studi.

Borse di studio per i figli degli iscritti: Erogazione di somma di denaro, determinata con bando annuale del CdA, a favore di figli degli iscritti, studenti universitari, di età inferiore a 26 anni in presenza di ISEE non superiore ad euro 30.000,00 (che abbiano superato i 4/5 degli esami previsti per ogni anno accademico con una media di votazione non inferiore a 27/30 e che non siano oltre il primo anno fuori corso).

 

Trattamenti di assistenza determinati dal Consiglio di Amministrazione con appositi bandi a favore degli iscritti alla Cassa in regola con le comunicazioni reddituali.

 

A favore di iscritti a Cassa e pensionati iscritti agli albi: copertura, con onere a carico della Cassa, dei gravi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici (la copertura può essere estesa, con onere a carico dell’iscritto, anche a familiari conviventi e per prestazioni integrative); convenzioni con case di cura, istituti termali; cliniche odontoiatriche; convenzioni o polizze collettive per interventi di medicina preventiva; convenzioni o polizze collettive per assistenza lungodegenti, premorienza e infortuni

A favore di iscritti a Cassa, compresi pensionati non iscritti agli Albi: convenzioni per l’attivazione di prestiti ipotecari vitalizi

A favore di iscritti a Cassa e titolari di pensione a carico della Cassa (inabilità, reversibilità, indiretta): contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, per malati cronici o lungodegenti; contributo per spese di assistenza infermieristica domiciliare temporanea.

A favore di iscritti alla Cassa non pensionati, coniuge superstite o, in mancanza, figli (anche non conviventi) o altri familiari conviventi a carico, che abbiano subito infortunio o malattia, che comporti impossibilità assoluta all’esercizio della professione per almeno due mesi, in regola con comunicazioni e pagamenti alla Cassa: diaria giornaliera pari a 1/365 della media dei redditi professionali degli ultimi tre anni, fino a 365 giorni, non reiterabile per lo stesso infortunio o malattia e non cumulabile con altre prestazioni.

A favore di iscritti alla Cassa che abbiano riportato danni materiali incidenti sull’attività professionale, con residenza e/o domicilio professionale in zona colpita da calamità naturale ed in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa: importo proporzionale al danno, stabilito con delibera della Giunta Esecutiva

Convenzioni finalizzate alla riduzione dei costi e alla agevolazione dell’esercizio della professione: Contributi o convenzioni per asili nido, scuole materne, nonché ulteriori iniziative dirette a coniugare l’attività lavorativa con gli impegni familiari dell’avvocato e a favorire lo sviluppo economico dell’avvocatura.

A favore di iscritti alla Cassa non pensionati in regola con le comunicazioni reddituali: Agevolazioni per la concessione di mutui, Interventi per abbattimento degli interessi su finanziamenti finalizzati all’allestimento, al potenziamento dello studio e/o alla frequenza di corsi per l’acquisizione del titolo di specialista o cassazionista, previsti negli appositi bandi.

A favore dei titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa: Agevolazioni per l’accesso al credito mediante la cessione del quinto della pensione

A favore di giovani iscritti (entro i 45 anni) in regola con le comunicazioni reddituali secondo le previsioni di appostiti bandi: agevolazioni per l’accesso al credito finalizzato all’avviamento dello studio professionale o per la costituzione di nuovi studi associati o società tra professionisti, privilegiando forme di studi associati e/o multidisciplinari; organizzazione corsi qualificanti; borse di studio per l’acquisizione del titolo di specialista, di cassazionista e per l’acquisizione di specifiche competenze professionali.

A favore di iscritti attivi percettori di pensione di invalidità che abbiano riportato infortuni di particolare gravità o siano affetti da patologie fortemente invalidanti e degenerative, in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa: contribuzione, per l’acquisizione di tecnologie indispensabili per l’esercizio della professione e/o per raggiungere gli uffici giudiziari o il proprio studio, commisurata alla gravità della menomazione

Contributo spese funerarie sino ad € 4.000,00. A favore dei prossimi congiunti dell’iscritto o del titolare di pensione diretta deceduto:

  1. coniuge superstite, se non legalmente separato;

2.convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia e figli conviventi o in via alternativa: il coniuge legalmente separato; i parenti entro il terzo grado; gli affini entro il secondo grado.

La maternità Alle professioniste che divengono mamme, la Cassa corrisponde un’indennità di maternità, pari all’80% dei 5/12 del reddito professionale Irpef prodotto nel 2° anno anteriore al parto, con un minimo (€ 4958,7 lordi per il 2016) ed un massimo (€ 24793,50 lordi per il 2016), fissati per legge. L’indennità di maternità spetta anche nel caso di adozione o affidamento preadottivo e nel caso di aborto spontaneo o terapeutico. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, a decorrere dal compimento del sesto mese di gravidanza (26esima settimana di gestazione) fino al termine perentorio di 180 giorni dal parto.

 

Nell’ambito dell’assistenza, qualificata come cosiddetto “welfare attivo”, si riscontra una  frenetica attività di stipula di convenzioni con società private.

 

Attualmente la Cassa Forense risulta titolare di convenzioni per: polizza sanitaria; polizza RC professionale con diverse Compagnie Assicuratrici convenzioni bancarie, per cessione del quinto della pensione, per polizze assicurative, per consultazione banche dati, fatturazione elettronica, software di gestione studio, antivirus e per mediazione on-line, prodotti telematici e assistenza informatica, corrispondenza on-line e multicanalità, corsi di formazione on-line ed in aula, corsi di lingua inglese, traduzione ed interpretariato, autonoleggio e noleggio a lungo termine, acquisto autoveicoli e motoveicoli, trasporto ferroviario, fornitura di energia e gas, abbigliamento, alberghiere, editoria giuridica e master universitari di secondo livello.

 

RIFLESSIONI CRITICHE

 

Per il sostegno dell’insieme delle misure erogate da Cassa agli iscritti, la gestione, fatte salve le agevolazioni previste per i primi anni d’iscrizione, comporta un onere minimo annuo per ogni singolo partecipante, pari ad € 2815,00 per il contributo soggettivo; € 710,00 per l’integrativo ed € 169,00 per il contributo di maternità per complessivi

 

3694,00 EURO ANNUI

 

 

 

Detta modalità di contribuzione, slegata da una proporzionalità col reddito effettivamente conseguito, comporta una grave iniquità a carico dei percettori di redditi più bassi, violando tra gli altri il principio della progressività dell’imposizione tributaria e/o contributiva. Appare pertanto, evidente la necessità di prevedere l’applicazione di una contribuzione che sia legata al reddito in maniera rigorosamente proporzionale, senza la previsione di alcun tetto minimo di contribuzione, attesa la grave situazione di crisi economica nazionale, crisi che ha inevitabilmente colpito anche gli avvocati.

Per il supporto di detta misura potrebbe essere utilizzata la maggior parte possibile della somma di 64 milioni annui spesa per il welfare attivo, che sembra collocare Cassa su un pericoloso crinale, all’inseguimento di un assistenzialismo del tutto fuori focus rispetto alle reali esigenze degli iscritti.

Il sistema attuale, retributivo corretto, prevede la costruzione del trattamento pro-rata, con una quota di calcolo della pensione in parte retributiva ed in parte contributiva. Detto sistema evidenzia una grave criticità, conferendo a chi fruisce attualmente delle prestazioni più di quanto abbia versato nel sistema, con conseguente discarico in danno degli attuali iscritti contribuenti, con gravi conseguenze in termini di iniquità ed insostenibilità della contribuzione in particolare e della sostenibilità del sistema stesso, nel suo complesso.

 

LA SOSTENIBILITA’: FALSO MITO E SIMBOLO DELL’INIQUITA’ INTERGENERAZIONALE.

 

 

L’attuale concetto di “sostenibilità” dunque, è il figlio malato di premesse drogate ed inique, basandosi non su diritti giusti ed equi, correttamente “quesiti” dalle generazioni precedenti, bensì sui privilegi abusati da chi ha preceduto gli avvocati attualmente in attività. Diventa ormai fondamentale, in questo senso, rivedere la categoria giuridica dei diritti quesiti, riconoscendo finalmente il dovere dello Stato di tener conto degli equilibri anche e soprattutto in ragione dell’equità intergenerazionale, rivendendo, laddove le condizioni politiche e sociali lo rendano indispensabile, gli assetti che scaricano iniquità sulle generazioni future.

Da quanto analizzato discende l’auspicabile riassetto del sistema pensionistico forense, in direzione del contributivo, soluzione che appare l’unica in grado di restituire adeguata equità e sostenibilità al sistema in generale ed in particolare per i contribuenti più giovani. Un tale sistema è perfettamente “sostenibile”, purché lo Stato integri i trattamenti pensionistici che siano frutto di esigua contribuzione, attraverso tre operazioni, ormai improcrastinabili:

  1. attraverso il ritorno al sostegno della fiscalità generale per i più giovani ed i più deboli;
  2. attraverso il ricalcolo delle pensioni più generose, erogate con sistemi privilegiati, non più compatibili con la situazione reddituale e sociale del paese;
  3. attraverso incrementi marginali delle aliquote contributive dei percettori di redditi maggiori.

 

A queste scelte di fondo, che riguardano l’assetto complessivo del sistema pensionistico italiano, si deve affiancare una drastica revisione della natura assistenziale della Cassa Forense, spostando l’attenzione ed il finanziamento dal cosiddetto “welfare attivo”, alla decontribuzione per le fasce reddituali più basse, in modo da contemperare la possibilità, per quelle fasce, di godere di pensioni, seppur minime, in futuro, senza privarsi di quote di reddito fondamentali a garantire esigenze di vita, nel presente.

 

MISURE CONTINGENTI: LA GOCCIA NEL MARE. 

 

 

 

Le lotte portate avanti dall’avvocatura libera stanno generando possibili risposte della Cassa Forense, che tentino di ridurre il malcontento derivante dall’insostenibilità della contribuzione per i percettori di redditi più bassi.  L’ipotizzata eliminazione del contributo integrativo minimo, da sola, non appare misura idonea ad arrecare un reale sollievo alla condizione di grave difficoltà vissuta da una vasta fascia di avvocati.

IL CENSO: STRUMENTO DI SELEZIONE PROFESSIONALE.

 

Appare inoltre poco congruo auspicare, come pure da qualche parte si fa, in maniera più o meno velata, la selezione degli avvocati su base meramente censitaria. Detta impostazione, rischia di tenere fuori dai giochi soggetti meritevoli e colpevoli esclusivamente di non poter godere di una certa posizione di partenza in termini di collocazione economico/sociale.

 

LA SOLIDARIETA’: ELEMENTO INDISPENSABILE PER IL MANTENIMENTO DELLA MUTUALITA’ OBBLIGATORIA.

 

Il reddito netto professionale dichiarato che va oltre il minimo è sottoposto ad una contribuzione pari al 14%. A partire dai € 98050,00 di reddito realizzato nell’anno 2016, è previsto un contributo di solidarietà pari al 3% sulla quota eccedente il tetto indicato. Sarebbe auspicabile sottoporre dette eccedenze ad una maggiore imposizione contributiva, attuando un meccanismo di scambio virtuoso, capace di restituire agli iscritti più facoltosi trattamenti pensionistici comunque maggiorati, offrendo al contempo alla Cassa Forense la possibilità di un aumento del range di liquidità in gestione.

 

PENSIONATI IN ATTIVITA’: IL GRANDE INGANNO.

 

Appare, inoltre, da correggere la stortura dei pensionati ancora iscritti agli albi, che costituiscono circa la metà dei percettori di pensione. Detta situazione comporta un evidente gap concorrenziale a favore dell’esercente pensionato ed a detrimento degli attivi, non aventi ancora diritto ad assegno pensionistico. Stortura a cui rimediare, estendendo l’obbligo di cancellazione dagli albi anche ai pensionati di vecchiaia.

 

TRASPARENZA, QUESTA SCONOSCIUTA.  

 

Del tutto insoddisfacente è il livello di trasparenza gestionale della Cassa Forense verso gli iscritti, ma anche verso gli stessi componenti degli organi gestionali. Detto aspetto rende complessivamente poco credibile, agli occhi della platea degli iscritti, la dirigenza e per fatale conseguenza, l’attendibilità dell’ente in termini di affidabilità nel “mantenimento delle promesse prestazionali”.

Particolare allarme destano, inoltre, misure ai limiti dell’incredibile, come quella che prevede il finanziamento di 40 progetti proposti da associazioni maggiormente rappresentative, Comitati pari opportunità e Consigli dell’Ordine Circondariali, per lo sviluppo economico dell’Avvocatura, con tetto di € 25.000,00 per ogni progetto ammesso. Un milione di euro dei soldi degli iscritti, che appaiono diretti precipuamente al sostegno di clientele politiche, organiche al mantenimento dello status quo e funzionali al rafforzamento dei vertici delle istituzioni forensi locali e nazionali.

 

In definitiva appare ancora lunga la strada che deve portarci alla meta di una Cassa Forense che sia “Casa di vetro” forense. Ad oggi, chi si fregia di tale definizione, predica bene ma razzola inequivocabilmente da “Casta Forense”.

 

Napoli, 16 aprile 2017

Avv. Giuseppe Fera

 

 

 

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