INDENNIZZO CASSA FORENSE PER INFORTUNIO O MALATTIA

29 Marzo, 2019 | Autore : |

Informazioni e consigli utili a cura dell’Avv. Roberta Riccio e Avv. Giuseppe Fera

Il Regolamento dell’Assistenza di Cassa Forense al Capo II Sezione IV art. 14 n. a1) prevede tra le prestazioni a sostegno della professione quella della “ASSISTENZA INDENNITARIA” a favore degli avvocati iscritti alla Cassa non pensionati che, per INFORTUNIO o MALATTIA verificatasi o insorta in costanza di iscrizione alla Cassa, non abbiano potuto esercitare in maniera assoluta l’attività professionale per almeno due mesi, così come precisato nel successivo art. 15 n. 1 che chiarisce, altresì, che l’assistenza può essere erogata anche se l’iscritto, successivamente all’evento medesimo, sia deceduto o abbia cessato l’attività professionale.

I REQUISITI per poter beneficiare dell’erogazione prevista sono che l’iscritto deve essere in regola con l’invio delle prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa ed essere in regola con il pagamento dei relativi contributi. In caso di decesso dell’iscritto possono beneficiare dell’indennità il coniuge superstite o, in mancanza, i figli a carico, anche se non conviventi o, in mancanza, i familiari indicati nell’art. 433 del codice civile, se conviventi e a carico.

La DOMANDA, ai sensi dell’art. 18, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro DUE anni dal verificarsi dell’infortunio o della malattia o dall’insorgere dell’assoluta impossibilità allo svolgimento dell’attività professionale, e dovrà essere completa di documentazione medica comprovante: la natura della malattia o dell’infortunio, il periodo di inabilità e l’incidenza sull’attività professionale, oltre che da una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, ai sensi degli artt. 46-47 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000 con la quale dichiari che, per effetto dell’infortunio o della malattia, non ha potuto esercitare, in maniera assoluta, l’attività professionale per il periodo indicato.
Se la richiesta deriva da infortunio, il richiedente sarà tenuto alla dichiarazione che attesti se beneficia o beneficerà di risarcimento per responsabilità di terzi con l’obbligo di comunicazione di ogni elemento necessario all’esercizio di surroga da parte di Cassa Forense come previsto dall’art. 18 lettera b).

L’art. 16 n. 2 e 3 prevedono che l’INDENNIZZO, non reiterabile in relazione allo stesso infortunio o malattia, consiste in una diaria giornaliera pari ad 1/365° della media dei redditi professionali risultanti dai Modelli 5 relativi agli ultimi tre anni antecedenti l’evento o dalle prime dichiarazioni se l’iscrizione è inferiore ai tre anni ( es. in caso di reddito medio annuo pari ad € 25.000,00 la diaria giornaliera sarà pari ad € 64,50), con il limite massimo annuo del tetto reddituale pensionabile previsto dal Regolamento dei contributi. L’indennizzo non potrà essere corrisposto per una durata superiore a 365 giorni. L’indennizzo minimo giornaliero non può in ogni caso essere inferiore ad 1/365° dell’importo della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente quello dell’evento. L’indennizzo, inoltre, non è cumulabile con altre prestazioni previdenziali o assistenziali erogate dalla Cassa. Nello specifico l’indennità NON è cumulabile con i trattamenti pensionistici, l’indennità di maternità e l’erogazione di altri sussidi.

Il Regolamento prevede che l’accertamento della natura della malattia o dell’infortunio e del periodo di inabilità incidente sull’attività professionale verrà demandato a un medico designato da un Delegato di Cassa Forense a ciò preposto dal Presidente della Cassa e che, in caso di impossibilità assoluta all’esercizio della professione per più di due mesi, dovuta a grave infortunio o malattia e comprovata da idonea documentazione medica, la Giunta Esecutiva, su richiesta dell’iscritto o di uno dei familiari, potrà concedere, in via immediata ed urgente, un acconto sull’indennizzo che spetterà all’iscritto in esito agli accertamenti sanitari.

Poniamo l’attenzione su alcuni aspetti.
Circa la regolarità dichiarativa e contributiva nei confronti di Cassa va distinta la prima che consiste nell’invio alla Cassa delle dichiarazioni reddituali annuali mediante i modelli 5 che avviene per via telematica, e che concorreranno relativamente agli ultimi tre anni a determinare il quantum dell’indennizzo nei limiti previsti, dalla seconda il cui concetto è più complesso declinare.
Sul punto è intervenuto il Consiglio di Amministrazione che con una delibera di carattere interpretativo ha ritenuto, in analogia a quanto avviene in caso di rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), che l’accertamento del requisito della regolarità contributiva venga limitato alla congruità dei versamenti contributivi effettuati nei confronti della Cassa in via diretta (minimi e autoliquidazione). Non rilevano, pertanto, ai fini di questa specifica istruttoria, le somme non scadute, anche per effetto di rateazioni già accordate, né eventuali sanzioni e interessi per ritardati pagamenti, per i quali verrà fatta espressa riserva al professionista e che saranno, successivamente, accertate con le modalità ordinarie, ma non sono ostative all’avvio dell’istruttoria per l’assistenza indennitaria.
L’indennità per infortunio o malattia non è cumulabile con altre prestazioni come ad es. la pensione o la maternità. In caso di coincidenza solo parziale l’iscritto avrà diritto all’indennità di assistenza solo per il periodo che va dal verificarsi dell’evento sino al giorno di decorrenza per esempio della pensione o in caso di gravidanza a rischio, durante la quale la professionista non può ovviamente svolgere l’attività professionale in modo assoluto, l’indennità di assistenza potrà essere riconosciuta solo per il periodo antecedente a quello coperto dall’indennità di, ossia fino a tre mesi antecedenti il parto. Ciò perché l’indennità di maternità maternità (dovuta ricordiamolo anche in caso di aborto o di adozione) viene elargita a copertura del periodo che va dai 3 mesi antecedenti il parto ai due mesi successivi.
Ricordiamo che in caso di grave infortunio o malattia l’iscritto può ottenere un acconto nelle more della procedura di nomina del medico o della trasmissione della sua relazione alla Cassa; considerando che l’iter in media si esaurisce non prima di 90 gg. può essere utile richiedere l’acconto subito dopo la presentazione della domanda o contestualmente alla stessa.
Se da un lato Cassa Forense ha fatto piccoli passi in avanti riconoscendo l’indennizzo per malattia o infortunio nel caso in cui il professionista sia totalmente impossibilitato a svolgere la propria attività per più di due mesi, e non tre come previsto in precedenza, ed offra una copertura sino a 365 giorni indennizzabili, contrariamente ad altre Casse previdenziali che prevedono meno giorni di indennizzo, siamo ancora ben lontani da una tutela piena del diritto del professionista alla malattia per una durata inferiore a due mesi allorquando, di contro, l’indennità di malattia INPS opera già dal terzo giorno sancendo di fatto una diversità di trattamento che si auspica possa essere corretta in futuro.

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