Appello: Quo Vadis?

1 Novembre, 2016 | Autore : |

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 14 settembre 2016, n. 18121 – appello proposto a giudice incompetente – ammissibilità – riassunzione innanzi al giudice competente

L’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii.

Da segnalare questa importantissima pronuncia di Cassazione a SS.UU.,  relativa alla sorte di un appello proposto innanzi a giudice ritenuto non competente. Il tema riveste particolare rilevanza anche in relazione alla alquanto recente ridefinizione dei circondari all’esito della c.d. riforma della “Geografia giudiziaria”.

Con una lettura delle norme rilevanti per decidere il caso nella direzione della ricerca di una cognizione piena ed effettiva, correggendo la ormai dilagante corsa alla sentenza “in rito” nell’ottica dell’attuazione di una “deflazione selvaggia”, la Suprema Corte afferma definitivamente il principio, in conseguenza del quale, un appello proposto innanzi a giudice incompetente, non potrà comportare la declaratoria d’inammissibilità dell’impugnativa per essersi temporalmente esaurito il diritto all’impugnativa della parte, bensì l’attribuzione della possibilità alla parte di riassumere la stessa innanzi al Giudice che sarà ritenuto competente a conoscere dell’impugnativa. Ulteriore principio delineato in detta pronuncia è quello per cui la mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione (il cui originale risulti ritualmente depositato nei termini), di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell’impugnazione, non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese.

Pronuncia condivisibile, nell’alveo di un’auspicabile rivalutazione dei principi basilari del processo, positivizzati negli artt. 156 e 157 cpc, attraverso i quali superare un’asfissiante visione formalistica e nominalistica, spesso attuata attraverso una palese violazione dei principi regolatori di base della procedura civile nazionale, per il conseguimento di un fine più politico che tecnico/processuale: stigmatizzare e perseguire in tutti i modi possibili il cittadino che decide di accedere al sistema giustizia per far valere suoi diritti soggettivi o interessi legittimi.

Avv. Giuseppe Fera  bscap1000

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