LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’ NEI DEPOSITI TELEMATICI

26 Ottobre, 2016 | Autore : |

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A cura dell’Avv. Bruno Spagna Musso 

 

Tra le tematiche che maggiormente hanno spaventato gli operatori del diritto vi è senza dubbio quella relativa alle attestazioni di conformità. Tra queste va ovviamente distinta l’attestazione di conformità ai fini di un deposito telematico e quella ai fini della notifica. Cominciamo con la prima per evitare poco digeribili prolissità.

L’attestazione di conformità ai fini del deposito telematico viene richiesta per alcuni specifici documenti per sopperire alla certificazione di un pubblico ufficiale. Consiste in una dichiarazione di verità sostitutiva di certificazione con cui l’avvocato dichiara la conformità di una copia informatica (già esistente in forma di “file” o derivante da scansione ) rispetto ad uno specifico documento.

Non è il caso dilungarsi in questa sede sui tipi di copie informatiche o sulle modalità di attestazione della conformità che saranno oggetto di “pillole”successive. Ciò che maggiormente interessa oggi è capire DI QUALI documenti va fatta l’attestazione di conformità ai fini di un deposito telematico:

  • Atti e provvedimenti di un giudice (sentenze ordinanze) ai fini della esibizione in altro giudizio. Se la sentenza o il documento è presente in un fascicolo informatico, l’attestazione riguarderà la conformità del provvedimento che si deposita con quello presente nel fascicolo XY e quindi ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 bis DL 179/2012; se la sentenza nasce in forma analogica cioè cartacea (in quanto si ha il possesso di una copia conforme della cancelleria o perché si ha la copia esecutiva del provvedimento che ad oggi è ancora totalmente cartacea) la dichiarazione avrà ad oggetto al conformità della copia informatica per immagine cioè ottenuta da scansione rispetto all’originale cartaceo da cui è estratta ai sensi degli artt 16 decies ed undecies Dl 179/2012

 

  • Atti notificati che si desidera (rectius che è NECESSARIO) depositare nel fascicolo e che come atti di parte precedentemente costituita non possono essere sic et simpliciter esibiti in udienza ma scansionati come allegato ad una nota di deposito (atto principale) per farli confluire in un fascicolo seppur nato cartaceo. In questo caso la dichiarazione riguarderà la conformità all’originale cartaceo in possesso dell’avvocato ai sensi degli artt. 16 decies ed undecies Dl 179/2012;

 

  • Nei pignoramenti le attestazioni di conformità hanno una specifica disciplina in quanto riguardano SPECIFICATAMENTE determinati atti. L’art. 518 c.p.c. (espropriazione mobiliare presso il debitore), l’art. 543 c.p.c. (espropriazione mobiliare presso terzi) l’art. 557 c.p.c. (espropriazione immobiliare) e l’art. 521 bis c.p.c. (pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), prevedono che il creditore, deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione oltre che la nota di iscrizione a ruolo, anche le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione (nei soli casi delle espropriazioni immobiliari e dei beni mobili registrati).

 

Da tale elenco deriva che i documenti PROBATORI (fatture, documentazione medica e comunque la documentazione a supporto di una domanda) NON SONO OGGETTO di attestazioni di conformità al pari di come non lo erano le fotocopie esibite ante procedure telematiche

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