TRASPORTATO, VETTORE, RISARCIMENTO DANNI E CORTE DI CASSAZIONE dell’Avv. Luca Tortora del Foro di Napoli

27 Marzo, 2019 | Autore : |

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4147 del 13.02.2019 ha enunciato il seguente principio di diritto: “In conclusione, deve essere affermato quale principio di diritto che l’art. 141 cod. ass., in conseguenza del riferimento al caso fortuito – nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane – come limite all’obbligo risarcitorio dell’assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore; una volta accertato l’an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l’assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l’assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro. La totale assenza di responsabilità del vettore deve essere inoltre dimostrata dal suo assicuratore provando che il caso fortuito è stata l’unica causa del sinistro, salvo che l’assicuratore di un altro dei veicoli coinvolti non intervenga e non lo esoneri dall’obbligo risarcitorio dichiarando la esclusiva responsabilità del proprio assicurato, in tal caso il giudice dovendo subito estromettere l’assicuratore del vettore, la domanda risarcitoria attorea rivolgendosi ex lege verso l’assicuratore intervenuto”.
Per ben comprendere la portata interpretativa della sentenza in esame ricordiamo che l’art. 141 cod. ass.ni così recita: “1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato e’ risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilita’ dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo e’ coperto per un massimale superiore a quello minimo.2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148. 3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento e’ esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile puo’ intervenire nel giudizio e puo’ estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilita’ del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150” e l’art. 140 cod. ass.ni così prevede: “1. Qualora vi siano piu’ persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.2. L’impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l’identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall’impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.4. Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile. L’impresa di assicurazione puo’ effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito e’ irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati”.
L’art. 141 del codice delle assicurazioni disciplina l’azione diretta del trasportato nei confronti del vettore senza precludere allo stesso la possibilità di esercitare l’azione nei confronti dell’assicuratore e del proprietario del veicolo antagonista (cfr. ordinanza Corte Costituzionale n. 205/2008 ); la tutela prevista dall’art. 141 cod. ass. per il trasportato è stata intesa dalla dottrina e dalla giurisprudenza come una tutela aggiuntiva, rispetto alla proposizione dell’azione ordinaria, che ne rafforza la sua posizione al fine di facilitare la possibilità di essere risarcito da una compagnia assicurativa sicuramente conosciuta e prescindendo “dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro…, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”.
La norma è stata, quindi, interpretata nel senso che la proponibilità dell’azione diretta che il terzo trasportato può esperire nei confronti dell’impresa assicuratrice del veicolo è subordinata, in primo luogo al fatto che sia trasportato su di un veicolo, a titolo di cortesia o oneroso non è rilevante, alla sussistenza di un danno (sia di tipo patrimoniale che non patrimoniale), e di un sinistro stradale. Non è richiesta alcuna prova in tema di responsabilità dell’incidente. In Cassazione 16181/2015 si legge: “Il nuovo Codice delle Assicurazioni ha introdotto una novità rilevante prevedendo l’azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell’impresa assicuratrice del veicolo. Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. Questo in effetti è il nucleo, subito svelato, della pronuncia 16181/2015 che più ci interessa: chi agisce ex art. 141, non ha onere probatorio sulla “effettiva distribuzione della responsabilità”. La norma è stata oggetto di censure di legittimità costituzionale” disattese dal giudice delle leggi (si richiama l’ordinanza 23 dicembre 2008 n. 440 della Consulta) il quale ha evidenziato la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 141 nel senso che si limiti “a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso”.
Tanto premesso gli Ermellini nella pronuncia in commento ravvisano un notevole errore fatto sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza di legittimità; l’art. 141 così interpretato darebbe luogo ad una fattispecie di responsabilità oggettiva a carico dell’impresa assicuratrice del vettore e ciò sarebbe giustificato anche dal fatto che il caso fortuito verrebbe ad essere interpretato solo nel senso di accadimento di eventi naturali; tale soluzione per la Cassazione nella sentenza ultima non sarebbe condivisibile anche perché si sovrapporrebbero il piano di diritto sostanziale con quello processuale. Nell’arresto giurisprudenziale che qui si commenta i giudici di legittimità vogliono evidenziare alcuni punti fermi che si evincerebbero dalla norma: a) dal punto di vista del diritto sostanziale l’assicuratore del vettore ha l’obbligo di risarcire il trasportato tranne nell’ipotesi in cui il caso fortuito abbia cagionato il sinistro (“Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo…); b) il caso fortuito nel linguaggio giuridico, oltre alle cause naturali (il “caso”, in questo senso, è causa) aggiunge pure le condotte umane – compresa quella del danneggiato – cui l’autonomia e la imprevedibilità conferiscano appunto il ruolo di causa “assorbente”, ovvero che elide il nesso causale con gli elementi antecedenti (ex plurimis, tra gli arresti massimati più recenti: Cass. sez. 3, ord. 1 febbraio 2018 n. 2477) ; questo è il “centro”, il “punto nodale” secondo la Cassazione, mentre l’ inciso sull’accertamento della responsabilità si riferisce al diritto processuale. Si legge nella sentenza :” L’elemento sostanziale lo precede, giuridicamente e logicamente: prima di tutto deve essere escluso il caso fortuito – ovvero deve ritenersi sia che il sinistro non sia derivato da un evento naturale imprevedibile sia che la condotta dell’altro conducente (o degli altri conducenti) o la condotta del trasportato non siano state la causa esclusiva del sinistro -, il che significa che la compagnia del vettore deve risarcire; dopo di che, in una situazione quindi di corresponsabilità (a parte l’ipotesi, di cui si dirà infra, di responsabilità del solo vettore), si procede “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, ovvero non rientra nel thema decidendum il grado di ripartizione. E non per nulla, infatti, questo inciso si riferisce ad una responsabilità non di uno, ma di più soggetti: la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, id est una fattispecie di corresponsabilità. Se il legislatore avesse inteso oggettivizzare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, sarebbe stato logico – e più che mai per l’incipit sul caso fortuito – che l’inciso in questione fosse stato: “a prescindere dall’accertamento della responsabilità del conducente”. E in tal modo si sarebbe potuto (pur con una certa tardività – ovvero disordine – testuale) far valere l’inciso pure sotto il profilo sostanziale, cioè come integratore di specificità del concetto del caso fortuito, nel senso di restringerlo proprio agli eventi naturali…. La regolazione della responsabilità dell’assicuratore del vettore mediante il criterio del caso fortuito genera due effetti, uno sostanziale e l’altro processuale. L’effetto sostanziale è, come si è visto, che la responsabilità dell’assicuratore del vettore non sussiste se causa del sinistro non è la condotta dell’assicurato, cioè del vettore. L’effetto processuale è che, non emergendo che il legislatore abbia derogato all’ordinario paradigma dell’onere probatorio del caso fortuito, l’attore/trasportato non ha alcun onere di prova al riguardo, perchè sarebbe altrimenti gravato di una prova negativa – cioè di provare che non esiste il caso fortuito per dimostrare che esiste la responsabilità del convenuto -; è quindi il convenuto/assicuratore che ha l’onere probatorio della ricostruzione della vicenda sotto il profilo causale se intende eccepire che la sua origine eziologica sta nel caso fortuito. Il che significa – e in ciò si concretizza un evidente favor verso il trasportato – che il trasportato non è avvinto al paradigma probatorio dell’art. 2043 c.c., e neppure a quello dell’art. 2054 c.c., comma 2, non essendo tenuto a dimostrare le modalità in cui si è verificato il sinistro (ut supra rilevato, ciò infatti è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte: Cass. sez. 3, 30 luglio 2015 n. 16181 e, in motivazione, Cass. sez. 3, ord. 5 luglio 2017 n. 16477), dovendo soltanto provare la sua esistenza e il proprio conseguente danno. Sarà allora il convenuto, assicuratore del vettore, a dover dimostrare, per svincolarsi dall’obbligo ex adverso addotto come suo, che il caso fortuito è stata l’unica causa del sinistro. In una siffatta struttura processuale generata dalla sua base sostanziale è a questo punto ancor più agevolmente logico ribadire che il successivo inciso “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti” non va inteso (ed allo scopo ermeneuticamente isolato) come se fosse il nucleo dirimente dell’art. 141, bensì deve essere coordinato con la prima parte della norma, e dunque letto nel senso che, se l’assicuratore del vettore non adempie all’onere impostogli dalla regola del caso fortuito di provare la totale derivazione dell’evento dannoso da questo, il processo non deve ulteriormente essere speso sul profilo della responsabilità, in quanto l’assicuratore del vettore è comunque tenuto a risarcire completamente il trasportato, la presenza di una eventuale corresponsabilità incidendo poi ai fini di rivalsa secondo il combinato disposto dell’art. 141, comma 4, e art. 150, comma 1, lett. a) del Codice”. Gli effetti di questa sentenza possono essere assai rilevanti, per non dire devastanti per i processi in corso nelle aule dei Tribunali; un esempio pratico può portarci a comprendere l’applicazione di questo principio enunciato dalla Cassazione; si pensi al trasportato su un veicolo tamponato: in tema di tamponamento tra due veicoli esiste la presunzione di responsabilità, salvo prova contraria, a carico del veicolo tamponante; seguendo il ragionamento dei giudici di legittimità a questo punto sarebbe il trasportato a dover dare la prova della corresponsabilità del conducente del veicolo tamponato dove lui era trasportato per avvalersi dell’art. 141 cod. ass. altrimenti l’assicuratore avvalendosi della presunzione avrebbe già avuto successo nel negare il risarcimento; allora mi chiedo e vi chiedo l’interpretazione dell’art. 141 cod. ass. data dalla sentenza della Cassazione n. 4147/2019 è orientata costituzionalmente? Davvero agevolerebbe il trasportato nell’ottenere il risarcimento? A mio sommesso avviso no.

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