NAD RIPUDIA IL CONGRESSO BAVAGLIO

19 Ottobre, 2016 | Autore : |

Uno degli elementi di maggiore tristezza e frustrazione che il singolo individuo si trova ad affrontare quando lotta contro il potere eversivo delle istituzioni è la disparità di mezzi, che lo pone in una condizione di oggettiva minorità rispetto alle violazioni e agli abusi travestiti da autorità. Specialmente in caso di reiterate e sistematiche azioni illegittime, il singolo che voglia far perseguire la legalità, formale e sostanziale, vive un’impossibilità di fatto che ne paralizza l’azione. E’ un aspetto di cui gli avvocati ed i cittadini italiani vanno informati, perché spesso gli autori di denunce politiche che mettono alla luce gli abusi del potere vengono tacciati di mancanza di credibilità da parte di chi invita a trasformare quella denuncia in azione legale. Bene, è un ragionamento astrattamente condivisibile, ma “quid iuris” quando le violazioni sono continuate, perpetrate nel corso di anni, abbracciano praticamente ogni aspetto della vita di un determinato sistema sociale o politico? Dove si trova il limite tra giusta pretesa di coerenza – che spesso proviene dall’inerte o dall’ignavo, che pure spinge il coraggioso a “denunciare all’autorità giudiziaria” – ed assurda pretesa di onnipotenza, laddove si impone all’individuo un peso oggettivamente superiore alle proprie possibilità?

 

NAD – Nuova Avvocatura Democratica nasce anche per superare questa problematica politica. La nostra forza, il numero dei nostri aderenti, il patrimonio sociale, economico e di competenze professionali, verrà messo a disposizione delle battaglie di legalità contro il regime fascista dell’istituzionalizzazione forense italiana. Denunceremo tutti gli abusi, le vessazioni, gli atti illegali e di protervia delle istituzioni forensi italiane, portandole alla sbarra tutte le volte che ci sarà possibile. Naturalmente, anche un’associazione composta da decine di giuristi non riuscirà ad agire con un numero di azioni legali in grado di contrastare tutti gli abusi e le tutte le violazioni di legge del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa Forense e dei loro affiliati, ma di certo la dimensione associativa ci consentirà di sollevare il singolo individuo da pesi economici e morali insostenibili. NAD offrirà ai nostri soci un ombrello, una tutela legale, la giusta protezione che consentirà a ciascuno di non sentirsi solo di fronte ad uomini e donne che non sanno cosa sia il rispetto della professione forense.

 

Questa premessa al testo che seguirà termina con una ulteriore riflessione, rivolta all’ignavo e all’inerte: tu, che di fronte alle denunce politiche che portano alla luce i tanti abusi del potere istituzionale resti inerte ed ignavo, ma chiedi agli altri di agire in giudizio, credi forse di essere credibile come giudice dell’agire altrui? L’ignavia e l’inerzia non hanno diritto di pretendere dagli altri l’azione e la lotta. Chi combatte può spingere altri a farlo, mentre chi tace, subisce in silenzio, non ha il coraggio di muovere un dito contro la corruzione del potere, dovrebbe limitarsi a tacere pietosamente.

 

Fatta questa doverosa premessa, occupiamoci dell’illegittimità che oggi vogliamo illustrare agli avvocati ed ai cittadini italiani, non prima di aver ancora puntualizzato che NAD – Nuova Avvocatura Democratica, sta portando avanti azioni anche di tipo giudiziario contro il regime dell’istituzionalizzazione forense e che molte altre iniziative di questo tipo verranno assunte, con il crescere della nostra forza ideale, operativa, economica, in modo da poterci consentire di sostenere i costi dei procedimenti giudiziari avviati. In questa ottica, la nostra associazione sta valutando ricorso all’autorità giudiziaria contro alcune delle tante disposizioni illegittime che la cosiddetta “mozione Paparo” ha introdotto nella rappresentanza congressuale italiana durante il XXXIII Congresso Nazionale dell’Avvocatura. Si badi, abbiamo volutamente precisato che le violazioni sono tante, perché di fatto sia il Congresso Nazionale di Rimini, sia l’assetto statutario approvato dall’assise, sono una sola congerie di illegalità, di abusi, di vergognose violazioni di leggi, norme, regolamenti. Oggi ci limitiamo a censurarne alcune, ma potremmo continuare per giorni.

 

Occupiamoci dunque di un alcuni aspetti, che toccano sia quello che è avvenuto a Rimini, nella giornata di sabato 8 ottobre, sia una disposizione della mozione statutaria che ha mutato l’assetto rappresentativo dell’avvocatura italiana, dichiarando non più rappresentativa OUA (Organismo Unitario Avvocatura) ed affidando le sorti delle volontà congressuali ad OCF (Obbedienti Cagnolini Festosi). Gli aspetti in oggetto riguardano il combinato tra l’arbitraria limitazione delle mozioni politiche, operata durante il XXXIII Congresso Nazionale e le disposizione di cui ai nn. 3, 5, e 12, lettera f, dell’art. 3 della mozione statutaria approvata. Recitano tali articoli, rispettivamente:

 

Art. 3 n. 3.

art-3-n-3

Art. 3 n. 5

art-3-n-5

Art. 3 n. 12, con particolare attenzione alla lettera f

art-3-n-12

Dal combinato delle tre norme si evince chiaramente che i temi ed i deliberati congressuali non sono di libera pertinenza del Congresso, nella sua interezza e con possibilità per ogni sua espressione, anche minoritaria, attraverso la proposizione di deliberati che raccolgano l’approvazione di un certo numero di delegati, così come era previsto in precedenza. E’ il comitato organizzatore del Congresso a “delimitare il campo” (cfr. art. 3 n. 3) e l’unica possibilità per i delegati congressuali di poter includere all’interno della trattazione temi potenzialmente “sgraditi” agli “organizzatori” consiste nell’essere un soggetto politico pari di esprimere almeno il 25% della platea dei delegati.

Per dare ai lettori idea di quanto appaia totalitaria e grave questa previsione, ricordiamo che al Congresso di Rimini nessuna associazione, men che meno quelle cosiddette “maggiormente rappresentative”, poteva contare su delegazioni che contassero più del 15% dei delegati. La previsione in oggetto quindi, sancisce di fatto la totale inagibilità politica delle minoranze congressuali ed è condita da ulteriori elementi di palese illegittimità, laddove consente, in barba ad ogni principio egualitario, al 25% dei Presidenti dei COA di imporre quelle modifiche che per gli altri avvocati, i comuni mortali, tanto per capirci, necessitano di un numero di adesioni pari almeno a quattro volte tanto (cfr art. 3 n. 5).

Insomma, secondo questo statuto, ancora una volta, tutti gli avvocati sono uguali, ma i Presidenti dei COA sono più uguali degli altri, potendo non solo partecipare al Congresso “di diritto” (un diritto illegittimo, che non trova alcuna legittimazione normativa, ma questo rimanda al concetto di illegalità diffuse messe in atto dal regime), ma che può disporre a proprio piacimento dei temi congressuali, con la possibilità per un ridotto numero di Presidenti (meno di quaranta), di far trattare temi che gli altri delegati, quelli meno uguali degli altri, per intenderci, possono far trattare solo se su tale scelta concordino almeno centocinquanta delegati.

Dunque, secondo gli avvocati che hanno riscritto la rappresentanza forense italiana, un delegato vale circa 1/4 di un Presidente di COA. Se non ci fosse da piangere, cari lettori, potremmo persino sorridere del concetto di uguaglianza e diritto conosciuto e praticato dalle nostre istituzioni forensi.

Tornando alle norme, le disposizioni analizzate sono palesemente illegittime, sia perché privano i delegati della possibilità effettiva di portare al voto deliberazioni sgradite ai padroni del Congresso (“autonominatisi” nei comitati organizzatori, nelle commissioni di verifica poteri e in ogni altra articolazione organizzativa del Congresso), sia perché violano sistematicamente e drammaticamente il principio di uguaglianza, stabilendo, persino con plastiche percentuali, che il nuovo Congresso disegnato a Rimini preveda il principio del doppio binario umano: i Presidenti dei COA e gli amici dei padroni da un lato, e gli uomini e gli avvocati liberi dall’altro. Completa il quadro l’opera di “controllo” descritta dall’art. 3. n. 12, lettera f, che consente agli organizzatori della parata congressuale di espungere a proprio piacimento tutto ciò che non sia ritenuto “pertinente”. Un’operazione che, c’è da scommetterci, verrà messa in pratica con la stessa terzietà e lo stesso rigore  già mostrati durante l’assise riminese.

 

Analizziamo ora l’assetto previgente. A tal proposito occorre fare un passo indietro, richiamando le previsioni adottate dal precedente regolamento congressuale, in merito alla possibilità di presentazione di mozioni politiche e confrontando tali norme con la prassi in uso fino a Venezia 2014 (precedente Congresso Nazionale dell’Avvocatura) e con le nuove e illegittime norme approvate il 7 ottobre 2016.  La norma che regolava la presentazione delle mozioni congressuali prima del 7 ottobre 2016 era contenuta nell’art. 10 del regolamento congressuale.

 

Art. 10 Regolamento Congressuale OUA

art-10-regolamento-oua

Come si può notare, il regolamento faceva riferimento alla sottoscrizione delle mozioni da presentare al voto congressuale, richiedendo la sottoscrizione delle stesse da parte di 50 Delegati, pari a circa il 5% della platea congressuale (rispetto all’attuale 25% per i “delegati normali”, ridotto a meno del 5% per i “gentili” Presidenti dei COA). Il riferimento ai temi congressuali, a differenza di quanto avviene con il nuovo assetto, non faceva riferimento ad una normativa cogente, che limitasse la discussione o la presentazione di mozioni a temi scelti dall’Ufficio di Presidenza. Il regolamento infatti non prevedeva che ci fosse un’articolazione che limitasse i temi da trattare a Congresso, ma solo che verificasse le mozioni ammissibili, per ciascun tema, a seguito di un’attività che valutasse coerenza “interna” degli elaborati, in consultazione con i presentatori delle mozioni, e la presenza di 50 sottoscrizioni valide, provenienti dai delegati congressuali. In questo senso agivano in combinato disposto gli artt. 5 e 7 del regolamento congressuale, ed in questo senso, come correttamente ricordato durante il Congresso di Rimini dal delegato Bertino, ha sempre agito la prassi.

 

Art. 7 Regolamento Congressuale OUA

art-7-regolamento

Nell’articolo regolamentare riportato, come si può notare, si parla di ammissione delle proposte o mozioni per ciascun tema, ma non vi era, nel regolamento in oggetto, alcuna norma che indicasse temi ammissibili ed inammissibili, accettandone alcuni ed escludendone altri, come invece avviene grazie al nuovo assetto statutario. Questo ci porta dritti al dato normativo, quello che è da ritenersi violato al XXXIII Congresso Nazionale dell’Avvocatura sotto due aspetti:

  1. la mancata ammissione di mozioni politiche che recavano la sottoscrizione di oltre 50 delegati congressuali;
  2. le nuove previsioni statutarie che, per quanto illustrato, limiteranno la libera trattazione di proposte e mozioni da parte dei futuri Congressi Nazionali dell’Avvocatura.

In tal senso può essere utile richiamare, a mero titolo di esempio, la valutazione di “inammissibilità” operata dalla Commissione mozioni politiche riunita durante il Congresso di Rimini, come risultante dal verbale (seppur pubblicato da OUA in modo colpevolmente poco leggibile). Lo stralcio del verbale riporta la valutazione di inammissibilità totale e praticamente totale, di due mozioni presentate da Nuova Avvocatura Democratica, ritenute “non attinenti ai temi congressuali”. Risulta peraltro davvero interessante valutare che una mozione che si occupava di “misure di sostegno all’avvocatura in crisi e proposte di ampliamento delle fonti di reddito” sia stata ritenuta non conferente ad un Congresso avente a tema “la funzione sociale dell’avvocato”.

 

Stralcio verbale commissione mozioni politiche:

mozione-cassata

 

Illustrati i fatti e le nuove norme, occorre confrontare quanto avvenuto con la normativa primaria, a cui i deliberati congressuali non possono in alcun caso derogare, vista la gerarchia delle fonti. Si valuti dunque tutto quanto è stato illustrato e lo si confronti con la lettera dell’art. 39 della Legge Professionale Forense, n. 247/2012:

 

Art. 39 L. n. 247/2012

art-39

Come si può leggere, la legge prevede che il Congresso tratti e formuli proposte su temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense. Qualificazioni ampie, che non racchiudono i temi e le proposte da trattare all’interno di un alveo ristretto, a disposizione di norme subordinate. Ogni limitazione della trattazione congressuale, laddove le proposte e le mozioni  siano attinenti ai temi indicati dall’art 39, risulta dunque palesemente illecita. Il dato è tanto più allarmante laddove si pensi che tale limitazione, per una più restrittiva valutazione dei temi “ammessi”, è stata operata da fazioni politiche interne all’avvocatura, e non da una scelta condivisa in modo unanime all’interno della nostra categoria professione.

Del resto, anche laddove ciò fosse avvenuto, nessuno avrebbe potuto impedire a singoli avvocati di protestare contro una irragionevole compressione del diritto alla libera trattazione congressuale dei temi indicati dall’art. 39 della L. n. 247/2012, che integra pertanto una palese violazione di legge, caratterizzandosi come un’arbitraria restrizione della libertà di espressione del Congresso Nazionale. Solo una norma primaria infatti, e non certo una deliberazione congressuale di parte, potrebbe impedire agli avvocati italiani riuniti a Congresso di formulare proposte su temi che riguardino la giustizia, in generale, ovvero i temi della professione forense. Tutti  temi che, così come prevede la norma primaria, sono oggetto ed essenza del Congresso Nazionale Forense.

 

In definitiva, l’arbitraria limitazione dei temi, delle proposte e delle mozioni, praticata già a Rimini, in uno alle nuove norme statutarie, che limitano in modo irragionevole, illegittimo, arbitrario, la proposizione di temi e proposte per i futuri Congressi Nazionali dell’Avvocatura, costituiscono l’ennesimo abuso del regime dell’istituzionalizzazione forense. Un regime che a Rimini, dal 6 all’8 ottobre 2016, si è macchiato di innumerevoli violazioni di legge e ha fatto strame dei più elementari principi di uguaglianza e legalità, impedendo la discussione di mozioni sottoscritte dai delegati congressuali ed approvando norme che riducono il Congresso a luogo plebiscitario, a disposizione della componente ordinistica dell’avvocatura italiana.

 

NAD – Nuova Avvocatura Democratica, non riconosce pertanto il XXXIIII Congresso Nazionale dell’Avvocatura italiana come assise legittima; disconosce OCF, in quanto Organismo illegittimo, in contrasto con i principi di uguaglianza e pluralismo che regolano la professione forense; ripudia le nuove norme statutarie approvate al Congresso Nazionale dell’Avvocatura di Rimini, in particolare e sotto i profili descritti, agli artt. 3 nn. 3, 5 e 12, lettera f, del nuovo statuto. All’esito dell’analisi dei profili di illegittimità illustrati, che ci appariranno più significativi sul piano politico, la nostra associazione si riserva di impugnare le norme statutarie in oggetto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, per violazione dell’art. 39, L. n. 247/2012.

 

 

CERCA