L’AUTOAGGIORNAMENTO RENDE INUTILI I CREDITI FORMATIVI

20 Maggio, 2017 | Autore : |

Chi segue il lavoro di NAD sa che una delle nostre battaglie mira all’abolizione dei crediti formativi, come strumento di valutazione dell’aggiornamento e della formazione obbligatoria degli avvocati. Il credito formativo è l’unità di misura che regolamento n. 6/2014 in materia di formazione continua stabilisce per valutare l’obbligo di assolvimento della formazione continua. In materia l’art. 5 sub c) del regolamento recita:

il “Credito Formativo” (CF) è l’unità di misura del carico di studio e dell’impegno necessario per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua e della rilevanza dell’attività formativa in relazione alle specifiche finalità previste dal presente regolamento

 

Tale misura, come NAD ha già chiarito, è illegittima, non solo perché in contrasto con la legge professionale forense, che impone il superamento del sistema dei crediti, ma anche perché il credito formativo è ontologicamente inadeguato a svolgere il compito previsto dal regolamento in oggetto. Infatti il credito formativo non misura il carico di studio e di impegno che l’avvocato impiega per attendere all’obbligo di formazione continua, né potrebbe farlo. L’attuale sistema di attribuzione dei crediti formativi infatti, prescinde totalmente dalla misura dei due elementi che il regolamento considera essenziali e connaturati allo strumento utilizzato, ovvero:

 

  1. carico di studio; 
  2. impegno. 

 

Ciò deriva dall’attribuzione del Credito Formativo  a seguito della mera partecipazione gli eventi di vario tipo che le istituzioni forensi accreditano per la concessione dei crediti stessi. La partecipazione dell’avvocato, essendo verificata solo nella sua componente fisica, non consente di misurare né lo studio e né l’impegno che il professionista impegna nella partecipazione stessa. In altri termini il Credito Formativo viene concesso a chi dimostra di essere stato fisicamente presente in un luogo in cui si svolgono attività formative, ma non valuta in alcun modo lo studio e l’impegno profuso dal legale che partecipi a tali attività. Ciò rende lo strumento inidoneo ed illegale, consentendo all’avvocato accusato di non formarsi in modo legittimo, mediante accumulo dei Crediti Formativi, di sottrarsi a qualsiasi conseguenza di mancato assolvimento dell’obbligo.

 

IL DIRITTO ALL’AUTOAGGIORNAMENTO PER IL LEGALE E’ INELIMINABILE. 

 

L’autoaggiornamento consiste in attività di aggiornamento professionale gestito direttamente dall’interessato, senza necessità di supporto esterno.

 

Il diritto all’autoaggiornamento è riconosciuto quale diritto dell’avvocato italiano, soggetto all’obbligo di formazione continua. In merito il regolamento n. 6/2014 recita:

Art. 3.3. L’attività di aggiornamento può essere anche svolta mediante autoaggiornamento, che consiste in attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi. 

 

Ogni attività di studio che rientri nella definizione di cui all’art. 3.3.  può dunque integrare l’assolvimento dell’obbligo formativo. Va peraltro detto che la definizione del regolamento in oggetto, non essendo che una norma dispositiva, non può escludere altre attività di autoaggiornamento da quelle rientranti nel novero della liceità della formazione continua.

Al legale basterà dunque dimostrare di aver profuso attività di studio ed impegno parametrate a quelle accreditate mediante i crediti formativi corrispondenti, per sfuggire  a qualsiasi censura circa il mancato raccoglimento dei Crediti Formativi. La prova delle attività di autoaggiornamento potrà essere resa nel modo più ampio, dovendosi ovviamente valutare l’obiettivo conseguito e non le modalità impiegate per il conseguimento dell’aggiornamento e della formazione richiesta al professionista.

 

Avv. Salvatore Lucignano

Segretario Nazionale Nuova Avvocatura Democratica

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