Criticità della attuale legislazione inerente la materia della Difesa d’Ufficio. Prospettive per una riforma concreta del munus publicum.

1 Aprile, 2017 | Autore : | Tags:

Stante la attuale crisi di liquidità globale, allo stato perdurante, ripercuotentesi anche nelle cd. “fasce medie” di reddito, e, altresì, nelle cd. “libere professioni”, quale quella forense, in relazione alle numerose doglianze pervenuteci brevi manu da tantissimi colleghi, iscritti e non iscritti alla nostra associazione, mi sono sentito in dovere di pubblicizzare queste poche righe esplicative dello status quo, anche in un’ottica prospettica di riforma del contingente.

Passando alla verifica dell’attuale; è opportuno sottolineare che, oggi, 1 aprile 2017, è scaduto il termine ultimo, prorogato con il “regalo di Natale” da parte del C.N.F. che “allungava” il termine dal 31.12.2016 al 31.03.2017.

Sul punto, è opportuno, sempre partendo dal dato empirico, preliminarmente stigmatizzare la procedura e le modalità della richiesta di iscrizione e di permanenza nelle liste.

Sull’iscrizione: la ratio di fondo sottesa al decreto legislativo n. 6/2015, che riorganizza su base nazionale la gestione dell’albo unico e la tenuta dell’elenco degli iscritti, da parte del C.N.F., mostra, nei fatti, un’evidente disfunzione, probabilmente dovuta alla necessità di portare nell’Istituzione forense le identiche derive “centraliste”, negli ultimi anni in voga nella rappresentanza politico- legislativa ed istituzionale italiana,  di fatto totalmente disattese e lontane dalla Sovranità Popolare(Si vedano i risultati del referendum confermativo sulla modifica Costituzionale Renzi-Boschi)

Nello specifico, l’elenco unico nazionale, tenuto dal C.N.F., è un’effettiva contraddizione in termini, in quanto, stando al dato normativo, di cui all’art. 29 delle disposizione di attuazione del c.p.p.; viene, attualmente specificato che:

Art. 29 disp. att. c.p.p. Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio

[1] Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con cadenza trimestrale, l’elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d’ufficio. 

[1-bis] L’inserimento nell’elenco di cui al comma 1 è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell’ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall’Unione delle Camere Penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;

  1. b) iscrizione all’albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;
  2. c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

[1-ter] La domanda di inserimento nell’elenco nazionale di cui al comma 1 è presentata al Consiglio dell’ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 

[1-quater] Ai fini della permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio sono condizioni necessarie:

  1. a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’ammonimento;
    b) l’esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio.

[1-quinquies] Il professionista iscritto nell’elenco nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa documentazione al Consiglio dell’ordine circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. In caso di mancata presentazione della documentazione, il professionista è cancellato d’ufficio dall’elenco nazionale. 

[1-sexies] I professionisti iscritti all’elenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni. 

[2] E’ istituito presso l’ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d’appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d’ufficio a richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche. 

[3] L’ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d’ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d’appello.

[4] Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:

  1. a) che l’indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 1;
  2. b) che sia evitata l’attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l’effettività della difesa;
  3. c) l’istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un numero di difensori d’ufficio corrispondente alle esigenze.

[5] L’autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all’ufficio di cui al comma 2.

[6] Il presidente del consiglio dell’ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l’individuazione e la designazione del difensore d’ufficio. 

[7] I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l’obbligo della reperibilità. 

Dalle lettura della norma, è evidente la macchinosità della gestione e mantenimento degli elenchi, e la inopportunità, anche funzionale di conferire a livello unico nazionale al C.N.F. la gestione e tenuta degli albi, di fatto oberando il Consiglio dell’Ordine del Capoluogo di distretto di Corte d’Appello ed i singoli C.O.A. locali, “ a cascata” di tutti gli adempimenti prescritti dalla legge.

Tale macchinosa inopportunità, è. di fatto, duplice, altresì nella effettiva gestione delle richieste di iscrizione e permanenza, effettuata mediante la piattaforma “G.D.U.”, fruibile da apposito link dal sito istituzionale C.N.F.

Venendo al metodo utilizzato, appare inverosimile che la richiesta di permanenza vada effettuata munendosi di firma digitale complessa, attraverso una piattaforma che utilizzi un applicativo basato sula piattaforma  java, quanto poteva effettivamente bastare l’invio di una semplice p.e.c. con allegazioni certificate digitalmente da parte del sottoscrittore.

Altresì, appare ancor più inopportuna la successiva fase, per la quale, una volta effettuata la più o meno complessa procedura digitale, la richiesta di permanenza e gli atti allegati vengano ,comunque, inviati per la successiva verifica al singoli C.O.A.. distribuiti sul territorio, i quali, per le rispettive competenze, dovranno verificare la veridicità di quanto auto-dichiarato ed allegato dal richiedente la permanenza nelle liste e riferirne, nuovamente, al C.N.F. che emetterò il provvedimento finale!

A questo punto il lettore sicuramente si chiederà il perché di tali farraginosi meccanismi procedimentali, diametralmente opposti alla effettiva “semplificazione amministrativa”, oberando delle verifiche effettive e delle indicazioni e gestioni effettive dei “turni” di reperibilità gli stessi, quando la tenuta e la gestione è ex lege demandata all’istituzione nazionale.

Quanto, alla funzione del C.d. munus publicum, per il quale il difensore d’ufficio è onerato della assistenza tecnico-legale di un soggetto che non abbia scelto un difensore di propria fiducia, resta, a tutt’oggi, da tutelare la parte debole, che, nel caso di specie, è, nei fatti, proprio l’onerato dal munus publicum, e cioè lo stesso difensore.

Venendo al dato normativo sul diritto al compenso del difensore e sulle procedure sottese alla relativa  liquidazione, abbiamo:

  • l’ Art. 31 (Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio):
  1. Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l’attivita’ del difensore di ufficio e’ in ogni caso retribuita.
  • L’ Art. 32 (Recupero dei crediti professionali)
  1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
  2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

Le norme riportate, sanciscono normativamente  l’obbligo della retribuzione al difensore d’ufficio, e proprio  in funzione del munus publicum, sotteso alla sua attività professionale e la totale esenzione delle procedure per accertare, dichiarare, riconoscere e recuperare coattivamente i crediti dallo stesso vantanti in virtù della difesa effettuata.

Resta da specificare che, nel caso in cui sia evidente l’impossibilità del recupero credito coatto delle stesse cifre, il D.P.R. n. 115/2002, (testo unico sulle spese di giustizia) specifica:

·         Art. 116 DPR 115-2002 (Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio):

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d’ufficio non chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio.

·         Art. 117 DPR 115-2002 (Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile):

1.L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84. 

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.

·         Art. 118 DPR 115-2002 (Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore): 

  1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84.
  2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l’ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l’ufficio chiede all’ufficio finanziario gli adempimenti di cui all’articolo 98, comma 2, trasmettendo l’eventuale documentazione pervenuta.
  3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l’ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari

 

Dal combinato disposto di tali norme è evidente, che, il difensore, investito di un effettivo munus publicum per la difesa tecnica di un soggetto indagato/imputato che non abbia preferito nominare un difensore di fiducia (ammesso o meno al cd. Patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato), una volta prestato il proprio ausilio defensionale, nella maggior parte dei casi senza aver ottenuto il corrispettivo pagamento, sia costretto, suo malgrado, seppure con esenzione da spese, bolli e diritti, ad avviare una procedura esecutiva finalizzata all’accertamento del proprio credito(allo stato,  in re ipsa, stante l’obbligatorietà della difesa d’ufficio).

Potrà farlo sia attraverso la citazione a giudizio ex art. 702 c.p.c  che attraverso la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, per poi intavolare un precetto e, eventualmente una procedura di pignoramento, valutata la negatività della quale , con buona approssimazione, producendo copia di tutti i tentativi di recupero credito coatto, lo steso difensore-creditore potrà richiedere al Giudice della vicenda penale la liquidazione delle proprie spettanze difensive,

Ciò comporta, stanti i “ tempi tecnici” che il difensore , che, di fatto, ha  già lavorato gratis, per ottenere un ristoro di quanto legittimamente dovutogli per l’assistenza difensiva prestata, debba aspettare, tra lettera di messa in mora,  procedure di merito confluenti in sentenza ex art. 702c.p.c. o decreto ingiuntivo esecutivo, precetto su titolo, pignoramento negativo mobiliare, oltre un anno per avere certezza di maturare il diritto al pagamento da parte dello Stato, stante la prova dell’impossibilità di recupero coatto, e, altresì, visti i tempi tecnici di decisione sulla istanza di liquidazione, notifica, decorrenza termini per esecutività del decreto di liquidazione, lavorazione del decreto di pagamento, invio fattura elettronica e pagamento della stessa, un altro paio d’anni almeno, tra la cessazione del mandato afferente la difesa d’ufficio effettuata di fatto gratuitamente  e l’effettivo pagamento della stessa.

Tentativi di intervento alla situazione sopra descritta, ancorché parziali, si sono avuti, ad oggi,  senza poter addivenire a concrete soluzioni della vicenda.

In primo luogo, con l’attuazione dei cd. “protocolli d’intesa”,  veri e propri “gentlemen agreements”, siglati dalle Presidenze dei locali Tribunali, i C.O.A. e le Camere penali di riferimento, attraverso i quali le parti in causa  si sono accordate su modi e tempi per le liquidazioni e le procedure da adottare al fine di parificare le liquidazioni delle difese officiose improduttive di recupero coatto del credito.

Tali accordi, se rispettati scrupolosamente, garantirebbero l’effettiva tutela della condizione dei difensore d’ufficio “a titolo gratuito”, e la opportuna quantificazione delle liquidazioni allo stesso, magari anche forfetizzando il compenso effettivo e quello pur dovuto forfetizzando il computo del dovuto per la fase monitoria e esecutiva coatta negativa, con un ovvio risparmio di tempi e spese per tutta la Cittadinanza, ma previa intesa specifica sulla documentazione da allegare al fine di dimostrare l’impossibilità e l’inutilità di ulteriori procedure, evitando di gravare oltremodo sul difensore officioso, che è la vera parte debole dell’intera vicenda.

In secondo luogo, la cd. legge di stabilità 2016,  del 28 dicembre 2015, n. 208 , pubblicata in GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70), ai commi da 783 a 787 dell’art.1 ha introdotto una serie di strumenti per velocizzare la lavorazione e l’effettivo pagamento delle liquidazioni decretate, attraverso gli strumento delle convenzioni:  quella quadro, tra C.N.F. e Ministero, e quelle particolari, tra C.O.A. locali e Ministero, attraverso le quali le istituzioni forensi possono distaccare proprie unità di personale dipendente, che resta a loro carico, per collaborare alla gestione della massa di liquidazioni da pagare.

A tutt’oggi, né la convenzione-quadro, né quella decentrata (C.O.A. – Ministero), quantomeno per il Distretto di Corte d’Appello di Napoli, ove opera professionalmente lo scrivente, risultano concordate.

Da quanto sopra analizzato, è di palmare evidenza, l’ urgente necessità di riforme organiche e concrete dell’istituto della difesa d’ufficio e della gestione della stessa, allargando lo specchio dell’indagine alla effettività della preparazione dei colleghi iscritti alle liste, ma soprattutto sul pagamento effettivo dell’attività defensionale prestata, che sia tenuta  indipendentemente da farraginose e lunghe procedure di recupero coatto positivo o negativo, e comporti velocità nei tempi per la liquidazione, l’emissione di fattura ed il pagamento effettivo,  a il tutto ad evidente garanzia dei diritti costituzionalmente cristallizzati a tutela dei cittadini tutti, indagati/imputati, avvocati e contribuenti.

 

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