DDL Sicurezza in materia di compensi per l’assistenza legale nei rimpatri volontari assistiti

19 Aprile, 2026 | Autore : |

COMUNICATO DEL DIRETTIVO NAZIONALE DI NUOVA AVVOCATURA DEMOCRATICA
19 aprile 2026
Il Direttivo Nazionale di Nuova Avvocatura Democratica esprime la più ferma opposizione all’emendamento al disegno di legge sicurezza, in particolare al nuovo articolo 30-bis (Disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti), che introduce il comma 3-bis nell’articolo 14-ter del Testo Unico immigrazione.
L’emendamento prevede testualmente: “Al rappresentante legale munito di mandato che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito, è riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno di cui al comma 2.”
Tale disposizione è gravemente censurabile sotto molteplici profili:
1. Violazione dei principi di autonomia e indipendenza della professione forense
L’articolo 3 della legge n. 247 del 2012 stabilisce con chiarezza che “l’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale” e che “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa”.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’indipendenza dell’avvocato costituisce un principio assoluto, che lo rende “libero da qualsiasi pressione e, in particolare, da quella derivante da interessi propri o da pressioni esterne” (Cassazione Civile, Sez. Unite, sentenza n. 14374/2012).
La Corte di Cassazione ha inoltre affermato che “l’indipendenza dell’avvocato, garantendone la libertà da pressioni o condizionamenti di qualsiasi genere, anche correlati ad interessi riguardanti la propria sfera personale”, costituisce presidio essenziale del diritto di difesa (Cassazione Civile, Sez. Unite, sentenza n. 11193/2023).
Il compenso parametrato non già all’attività professionale svolta nell’interesse del cliente, ma all’esito della procedura amministrativa (l’avvenuta partenza dello straniero), costituisce un evidente meccanismo di asservimento dell’avvocato a finalità amministrative dello Stato, trasformando il professionista in un esecutore di politiche pubbliche piuttosto che in un difensore dei diritti del cittadino.


2. Conflitto di interessi strutturale e violazione dei doveri deontologici
L’emendamento configura un conflitto di interessi strutturale tra il mandato professionale conferito dal cittadino straniero e l’interesse dell’avvocato alla percezione del compenso, subordinato all’effettivo allontanamento dal territorio nazionale.
L’articolo 14 della legge n. 247 del 2012 stabilisce che “l’incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale” e che “con l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata”. Il mandato professionale si perfeziona con l’accettazione e l’avvocato assume la piena responsabilità verso il cliente.
La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che il diritto di difesa, garantito come inviolabile dall’articolo 24 della Costituzione, impone che l’avvocato operi esclusivamente nell’interesse del proprio assistito, senza interferenze o condizionamenti di alcun tipo.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “la nozione di conflitto di interessi non può essere riferita restrittivamente alla sola ipotesi in cui l’avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza del consenso di quest’ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi rispetto al proprio assistito”, essendo sufficiente “un contrasto anche meramente virtuale, ricollegabile all’incompatibilità delle rispettive posizioni sostanziali o processuali” (Cassazione Civile, Sez. Unite, sentenza n. 11193/2023).
Nella fattispecie in esame, l’interesse dell’avvocato alla percezione del compenso è direttamente connesso alla conclusione della procedura con il rimpatrio, mentre il cittadino straniero potrebbe avere interesse a permanere sul territorio nazionale esercitando tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali a sua disposizione, o a ritirare la propria adesione al programma di rimpatrio volontario qualora emergano elementi nuovi. Tale incompatibilità è strutturale e non può essere sanata da alcun consenso del cliente.
3. Stravolgimento della natura e funzione del compenso professionale
Il compenso dell’avvocato è tradizionalmente correlato all’attività professionale svolta, alla sua complessità, al valore della controversia e al risultato ottenuto nell’interesse del cliente. L’emendamento introduce invece un compenso parametrato esclusivamente all’esito di una procedura amministrativa — l’avvenuta partenza dello straniero — senza alcun rapporto con l’effettiva attività difensiva prestata.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “la proporzione dei compensi all’attività svolta è criterio generale richiamato, oltre che dall’articolo 43 del codice deontologico, anche dall’articolo 45 in materia di accordi sulla definizione del compenso. Si tratta, pertanto, di un criterio generale posto a tutela del cliente” (Cassazione Civile, Sez. Unite, sentenza n. 1007/2014).
L’emendamento introduce un meccanismo di remunerazione scollegato dall’attività professionale e parametrato esclusivamente al perseguimento di un obiettivo amministrativo dell’esecutivo, in violazione dei principi fondamentali in materia di compensi professionali.
4. Inappropriata destinazione del Fondo rimpatri e inadeguatezza delle risorse
L’emendamento prevede che agli oneri, pari a euro 246.000 per il 2026 e 492.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provveda mediante le risorse del Fondo rimpatri, istituito presso il Ministero dell’Interno e “finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza”.
L’utilizzo di un fondo destinato all’esecuzione dei rimpatri per compensare l’attività professionale di avvocati configura un utilizzo improprio delle risorse pubbliche, che dovrebbero invece essere destinate al potenziamento delle strutture di accoglienza, al miglioramento delle condizioni dei centri di permanenza per i rimpatri — la cui disciplina è stata recentemente censurata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 96 del 2025 per violazione della riserva assoluta di legge in materia di libertà personale — e al rafforzamento delle procedure di identificazione e cooperazione con i Paesi di origine.
Le somme stanziate, inoltre, appaiono manifestamente inadeguate rispetto al numero di cittadini stranieri che potrebbero accedere ai programmi di rimpatrio volontario assistito, generando il rischio di discriminazioni nell’accesso effettivo all’assistenza legale e di una selezione clientelare dei beneficiari.


5. Tentativo dilettantistico e anticostituzionale di sopperire a carenze strutturali
L’emendamento in esame rappresenta un tentativo dilettantistico e costituzionalmente censurabile di sopperire alle palesi difficoltà dell’attuale amministrazione nel garantire una gestione efficiente ed adeguata della sicurezza sul territorio nazionale.
Piuttosto che rafforzare le strutture amministrative competenti, potenziare gli organici della pubblica sicurezza, investire nella cooperazione internazionale per la gestione dei flussi migratori e garantire il rispetto dei diritti fondamentali nei centri di permanenza per i rimpatri — la cui disciplina lacunosa è stata oggetto di censura costituzionale — il legislatore tenta di utilizzare l’avvocatura come strumento esecutivo di politiche pubbliche, asservendola a finalità amministrative in violazione dei principi costituzionali che presidiano l’esercizio del diritto di difesa.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che, in materia di trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza per i rimpatri, “la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso” e della “natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost.”, impone che “il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché della congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio”.
In questo contesto, l’avvocato svolge una funzione essenziale di presidio dei diritti fondamentali del cittadino straniero, controllando la legittimità dei provvedimenti amministrativi e garantendo il rispetto delle garanzie costituzionali. Subordinare il compenso dell’avvocato all’esito favorevole per l’amministrazione significa svuotare di effettività tale funzione di controllo, trasformando il difensore in un collaboratore dell’autorità amministrativa.


6. Violazione dei principi costituzionali sul diritto di difesa
L’articolo 24 della Costituzione stabilisce che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” e che “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.
La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha costantemente affermato che il diritto di difesa costituisce un diritto inviolabile che non può subire limitazioni o condizionamenti indiretti. Il meccanismo di remunerazione introdotto dall’emendamento, subordinando il compenso professionale all’esito della procedura amministrativa, introduce un condizionamento indiretto all’esercizio del diritto di difesa del cittadino straniero, che potrebbe trovarsi assistito da un difensore i cui interessi economici sono in contrasto con i propri.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, “lo straniero che ha presentato richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato o di permesso di soggiorno non può essere considerato irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale fino al momento in cui non sia stata adottata la decisione da parte degli organi amministrativi competenti” e “durante la pendenza del procedimento amministrativo per il riconoscimento dello status di rifugiato o per il rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero privo di mezzi adeguati ha diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
L’emendamento, introducendo un meccanismo di compenso alternativo al patrocinio a spese dello Stato, rischia di pregiudicare l’effettività del diritto di difesa dei cittadini stranieri privi di mezzi, condizionando l’assistenza legale all’adesione a programmi di rimpatrio volontario e alla loro conclusione con l’effettivo allontanamento dal territorio nazionale.
Per tutte le ragioni esposte, il Direttivo Nazionale di Nuova Avvocatura Democratica:
• stigmatizza con fermezza l’emendamento al DDL sicurezza in materia di compensi per l’assistenza legale nei rimpatri volontari assistiti, ritenendolo incompatibile con i principi costituzionali di autonomia e indipendenza della professione forense, con il diritto inviolabile di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione, e con i doveri deontologici che presiedono l’esercizio della professione di avvocato;
• denuncia il tentativo di asservire l’avvocatura a finalità amministrative dell’esecutivo, trasformando il difensore in uno strumento di attuazione di politiche pubbliche piuttosto che in un presidio dei diritti fondamentali del cittadino;
• richiama l’attenzione delle istituzioni parlamentari sulla gravità di una disposizione che introduce un conflitto di interessi strutturale tra l’avvocato e il proprio assistito, minando alla radice la fiducia nel rapporto professionale e l’effettività del diritto di difesa;
• invita il Parlamento a respingere l’emendamento, e a concentrare le risorse pubbliche sul rafforzamento delle strutture amministrative competenti, sul potenziamento degli organici della pubblica sicurezza, sulla cooperazione internazionale per la gestione dei flussi migratori e sul rispetto dei diritti fondamentali nei centri di permanenza per i rimpatri, come richiesto dalla recente giurisprudenza costituzionale;
• riafferma che l’avvocatura costituisce un baluardo insostituibile a difesa dei diritti fondamentali di tutti i cittadini, ivi compresi i cittadini stranieri, e che tale funzione può essere svolta unicamente in un regime di piena autonomia e indipendenza, senza condizionamenti economici o interferenze da parte del potere esecutivo.
L’avvocatura non può e non deve essere piegata a finalità amministrative o politiche. Il suo compito costituzionale è quello di garantire l’effettività del diritto di difesa, controllare la legittimità dell’azione amministrativa e tutelare i diritti fondamentali di ogni persona, indipendentemente dalla propria cittadinanza o condizione giuridica.
Il Direttivo Nazionale di Nuova Avvocatura Democratica
19 aprile 2026

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