Prima puntata
L’incredibile esclusione dell’avvocatura dal Tavolo Tecnico Distrettuale sul Contenzioso Previdenziale presso la Corte di Appello di Napoli
Direttivo Nazionale Nuova Avvocatura Democratica
1. Premessa
La recente Convenzione stipulata il 26 marzo 2025 dalla Corte di Appello di Napoli e dall’INPS, avente ad oggetto l’istituzione del Tavolo Tecnico Distrettuale sul Contenzioso Previdenziale, rappresenta un atto che, pur animato da intenti apparentemente encomiabili sul piano organizzativo, si pone in frontale contrasto con i principi costituzionali che presiedono all’amministrazione della giustizia e tradisce quella cultura della giurisdizione che dovrebbe costituire il fondamento di ogni iniziativa volta a migliorare il servizio reso ai cittadini.
L’esclusione totale e aprioristica dell’avvocatura dalla composizione di tale organismo – composto esclusivamente da magistrati e da rappresentanti dell’INPS – costituisce una scelta gravemente lesiva dell’equilibrio processuale, del diritto di difesa costituzionalmente garantito e del ruolo che l’ordinamento assegna alla professione forense quale componente essenziale del sistema giudiziario.

2. Il ruolo costituzionale dell’avvocatura nell’amministrazione della giustizia
L’articolo 24 della Costituzione sancisce solennemente che “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Tale disposizione, qualificata dalla giurisprudenza costituzionale come “principio supremo dell’ordinamento costituzionale” (Corte Cost. n. 18/2022, n. 238/2014, n. 232/1989, n. 18/1982), non si limita a riconoscere al singolo cittadino il diritto soggettivo di essere difeso, ma eleva la funzione difensiva e, con essa, l’avvocatura ad elemento costitutivo e imprescindibile del sistema giudiziario stesso.
La legge n. 247 del 2012, articolo 1, che disciplina l’ordinamento forense, riconosce espressamente che “l’ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta”, assolve una funzione di interesse pubblico, garantendo “l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti”.
L’articolo 2 della medesima legge afferma che “l’avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti”, mentre l’articolo 3 ribadisce che “l’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale”.
La stessa Corte di Cassazione, in materia penale, ha chiarito che le garanzie di libertà dei difensori “sono apprestate a tutela non della dignità professionale degli avvocati, ma del libero dispiegamento dell’attività difensiva e del segreto professionale, che trovano il diretto supporto nell’art. 24 della Costituzione, che sancisce la inviolabilità della difesa, come diritto fondamentale della persona” (Cass. Pen. n. 3804/1993 e Cass. Pen. n. 33617/2023).
3. La violazione del principio del contraddittorio e della parità delle armi
L’articolo 111 della Costituzione stabilisce che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”. Il giusto processo costituzionale non si esaurisce nella garanzia del contraddittorio in senso formale, ma postula che tutte le componenti del sistema processuale – magistratura giudicante, parti pubbliche e difesa privata – possano concorrere, ciascuna secondo le proprie funzioni, alla formazione di orientamenti che incidano sulla regolazione della giurisdizione.
L’istituzione di un tavolo tecnico composto unicamente da magistrati e da rappresentanti dell’INPS – vale a dire dalla parte pubblica costantemente presente nel contenzioso previdenziale – determina una sistematica violazione del principio della parità delle armi processuali. Tale organismo, infatti, è chiamato non solo ad “analizzare il contenzioso previdenziale”, ma espressamente a “individuare la presenza di filoni e orientamenti”, “favorire la deflazione del contenzioso” e “agevolare la percorribilità di soluzioni condivise”, oltre a “individuare proposte organizzative per contribuire a una migliore gestione del contenzioso previdenziale” (art. 2 della Convenzione).
Si tratta, in sostanza, di un organismo bilaterale – giudici e parte pubblica – che opera senza la presenza della difesa delle parti private, le quali, in materia previdenziale, rappresentano i lavoratori, i pensionati e i cittadini che rivendicano diritti sociali fondamentali.
DIRETTIVO NAZIONALE NUOVA AVVOCATURA DEMOCRATICA
