Protocollo Inps – Corte d’Appello Napoli: CERCASI CULTURA DELLA GIURISDIZIONE DISPERATAMENTE – stagione 1 episodio 2

10 Aprile, 2026 | Autore : |

Seconda puntata

L’incredibile esclusione dell’avvocatura dal Tavolo Tecnico Distrettuale sul Contenzioso Previdenziale presso la Corte di Appello di Napoli

Direttivo Nazionale Nuova Avvocatura Democratica

4. Il carattere “deflattivo-repressivo” dell’iniziativa e il tradimento dei diritti di cittadinanza sociale
La Convenzione istitutiva dichiara apertamente, tra le finalità del Tavolo Tecnico, quella di “favorire la deflazione del contenzioso previdenziale” (art. 2, comma 3). Tale obiettivo, di per sé neutro sotto il profilo giuridico quando perseguito attraverso il miglioramento della qualità delle decisioni amministrative e la corretta applicazione delle norme, assume un carattere preoccupante quando è affidato a un organismo bilaterale che, per sua stessa composizione, è strutturalmente sbilanciato in favore dell’amministrazione previdenziale.

La deflazione del contenzioso non può essere ricercata attraverso la formazione di orientamenti giurisprudenziali “condivisi” tra giudici e parte pubblica in assenza della difesa privata, giacché tale modalità di coordinamento rischia di trasformarsi in un meccanismo di compressione preventiva del diritto alla tutela giurisdizionale. In un settore delicato come quello della previdenza e dell’assistenza sociale – ove si tratta di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali il diritto alla pensione, all’assistenza per inabilità, alla reversibilità, alla tutela dei lavoratori e delle loro famiglie – qualsiasi iniziativa volta a limitare l’accesso alla giustizia dei cittadini assume carattere sostanzialmente repressivo dei diritti di cittadinanza.

Come affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 471/1992), “i diritti della difesa, nei quali va ricompreso anche il cosiddetto diritto al giudizio, si traducono in specifiche e concrete situazioni giuridiche soggettive soltanto a seguito della loro articolazione in diritti e pretese attinenti al processo”, e l’effettiva garanzia dei diritti della difesa “riposa sull’esercizio, non irragionevole, dell’ampia potestà discrezionale che il legislatore possiede in relazione all’opera di conformazione del processo”. Tale discrezionalità, tuttavia, non può essere esercitata attraverso tavoli tecnici che, bypassando la rappresentanza della difesa, determinano una conformazione unilaterale della cultura giurisdizionale in un intero distretto.

5. Il precedente negativo per la cultura della giurisdizione
Una sana cultura della giurisdizione non si costruisce nell’ambito di tavoli riservati tra giudici e amministrazioni pubbliche, ma si alimenta del confronto tra tutte le componenti del sistema processuale. L’avvocatura, quale soggetto portatore della prospettiva difensiva delle parti private, rappresenta un elemento essenziale per la formazione di una giurisprudenza realmente equilibrata, rispettosa del principio del contraddittorio e attenta ai diritti dei cittadini.

L’esclusione dell’avvocatura da iniziative come quella di cui si tratta rischia di creare un precedente negativo che, se replicato in altri ambiti o distretti, determinerebbe un’autentica regressione della cultura della giurisdizione, aprendo la strada a una concezione burocratico-amministrativa del processo anziché a una concezione dialogica e costituzionalmente orientata.

L’articolo 35 della legge n. 247/2012 attribuisce espressamente al Consiglio Nazionale Forense, quale organo rappresentativo dell’avvocatura italiana, il potere di “esprimere, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l’amministrazione della giustizia” e di “istituire e disciplinare, con apposito regolamento, l’osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione”. Se ciò è previsto a livello nazionale, a maggior ragione a livello distrettuale qualsiasi iniziativa che incida sull’amministrazione della giustizia dovrebbe coinvolgere le rappresentanze dell’avvocatura territoriale.

6. Proposte e auspici
Alla luce delle considerazioni che precedono, si auspica con forza che:

* La Corte di Appello di Napoli e l’INPS procedano a una revisione della Convenzione, integrando la composizione del Tavolo Tecnico con la partecipazione di rappresentanti qualificati dell’avvocatura distrettuale, individuati in accordo con l’Ordine degli Avvocati di Napoli e con gli Ordini circondariali del Distretto, nonché con le organizzazioni dell’associazionismo forense.
* Si riconosca formalmente il ruolo dell’avvocatura quale componente essenziale e imprescindibile di ogni organismo o iniziativa che abbia ad oggetto l’analisi del contenzioso, la formazione di orientamenti giurisprudenziali, la deflazione delle controversie e la gestione organizzativa della giurisdizione, in ossequio ai principi costituzionali di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione.
* Si garantisca la piena partecipazione dell’avvocatura napoletana e distrettuale ai lavori del Tavolo Tecnico, assicurando che le componenti della difesa privata possano contribuire alla formazione di soluzioni condivise, alla promozione di orientamenti omogenei e alla deflazione del contenzioso attraverso il miglioramento della qualità delle decisioni amministrative e giurisdizionali, e non attraverso la compressione del diritto di accesso alla giustizia dei cittadini.
* Si promuova una cultura della giurisdizione realmente condivisa, fondata sul principio del contraddittorio, sulla parità delle armi processuali e sul rispetto del ruolo costituzionale di tutte le componenti del sistema processuale, evitando di trasformare iniziative organizzative in strumenti di gestione unilaterale della giurisdizione.
L’esclusione dell’avvocatura dal Tavolo Tecnico Distrettuale sul Contenzioso Previdenziale presso la Corte di Appello di Napoli rappresenta un errore di prospettiva giuridica, culturale e istituzionale che tradisce il dettato costituzionale e rischia di minare la fiducia dei cittadini nell’imparzialità della giurisdizione.

Il diritto alla difesa, consacrato dall’articolo 24 della Costituzione come “diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”, non può essere relegato a mera presenza formale nelle aule di giustizia, ma deve trovare espressione anche nelle sedi in cui si formano le culture giurisdizionali, gli orientamenti interpretativi e le prassi operative che incidono sulla tutela dei diritti.

Si confida, pertanto, che la Corte di Appello di Napoli e l’INPS vogliano riconsiderare la propria posizione, accogliendo il pieno coinvolgimento dell’avvocatura distrettuale nell’ambito del Tavolo Tecnico, in un’ottica di leale collaborazione tra tutte le componenti della giurisdizione, nel superiore interesse della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

Napoli, 10 aprile 2026

Direttivo Nazionale Nuova Avvocatura Democratica

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