LA SCELTA DEL SISTEMA ELETTORALE

14 Novembre, 2016 | Autore : |

maggioritario

Relazione del segretario di Nuova Avvocatura Democratica al Convegno promosso dall’associazione, tenutosi a Potenza, l’11 novembre 2016. 

 

LA SCELTA DEL SISTEMA ELETTORALE: ELEMENTO ESSENZIALE PER UN’AVVOCATURA DEMOCRATICA.

 

  1. Le funzioni dei sistemi elettorali e la rappresentanza proporzionale.

I sistemi elettorali sono lo strumento tecnico attraverso il quale si esprime la volontà di soggetti che votano. Pertanto un sistema elettorale è costituito essenzialmente da regole che trasformano le preferenze o i voti espressi dagli elettori in seggi, ruoli o cariche da assegnare, mediante elezioni.

Già nella definizione essenziale emergono alcune caratteristiche peculiari di un sistema elettorale: la sua natura immediatamente “politica”, se per tali si intendono la funzione regolatrice di una competizione tra elettori ed il confronto e la scelta di rappresentanti, e la sua funzione tecnica, dall’altro, che mostra come l’espressione di volontà o di voto, all’interno di una competizione elettorale qualsiasi, abbia bisogno di regole per poter trasformare quel consenso in rappresentanza.

Queste caratteristiche sono fondamentali per approcciarci correttamente al tema del nostro confronto odierno, perché ci consentono di capire, quasi “ictu oculi”, cosa debba e possa fare ed allo stesso tempo, cosa non debba e non possa fare un sistema elettorale. Ebbene, per prima cosa un sistema elettorale deve rappresentare. Questa è la sua primaria ed essenziale funzione, ovvero la costruzione di uno specchio di votati che sia immagine delle indicazioni dei votanti. In questo senso il sistema elettorale agisce come uno specchio e perché possa assicurare la corrispondenza tra l’oggetto che si specchia e la sua immagine, ovvero tra elettori ed eletti, c’è bisogno che tale immagine non sia distorta o deformata rispetto agli elettori che la votano.

Riflettiamo un attimo sulle nostre premesse e proviamo a tracciare una prima, sommaria conclusione: rappresentati, rappresentanti, specchio, meccanismo che traduce la realtà in immagine corrispondente, riproducendola nel modo più fedele possibile. Vista così sembrerebbe che bastino poche e semplici norme perché un sistema elettorale assolva egregiamente al suo ruolo, ed in effetti esiste un sistema che interpreta bene questa esigenza di semplicità:  esso trasforma i voti espressi in ogni competizione in seggi, in ragione di una esatta proporzione tra i primi ed i secondi. E’ il sistema “proporzionale puro”, ed ha un enorme pregio: l’immagine riflessa dallo “specchio/sistema” è molto fedele all’originale, ovvero al voto degli elettori.

 

  1. Rappresentazione e distorsione: il fattore maggioritario.

Cosa avviene però se, tanto per fare un esempio concreto, un corpo di elettori è composto da 11 votanti, che possono esprimere ciascuno una sola preferenza, e devono decidere l’elezione di un solo rappresentante? Analizziamo un esito possibile, ovvero quello in cui per quel singolo seggio di rappresentante si sfidino due candidati ed il primo riporti 6 voti, mentre il secondo solo 5. Può apparire scontato a noi tutti che risulti eletto il primo candidato e non il secondo, eppure basta soffermarsi a riflettere per notare come questo esito si discosti dal principio del sistema proporzionale puro, introducendo suo malgrado un diverso elemento: quello maggioritario. In questo caso infatti l’immagine degli eletti non corrisponde alla proporzione dei voti espressi tra gli elettori, ma premia la maggioranza che si è espressa per uno dei candidati.

Lo specchio, pur essendo il più neutro possibile, ovvero il sistema proporzionale puro, restituirà un’ immagine del voto distorta: quasi equamente diviso il corpo elettorale, ma un solo rappresentante eletto, che esprime la volontà di poco più della metà di quel corpo, lasciando “a bocca asciutta” la volontà degli elettori sconfitti. Ecco che dunque questa ipotetica elezione presenta un meccanismo di distorsione della rappresentanza, costituito dall’elemento maggioritario, che interviene in ragione della contrazione rappresentata dai seggi disponibili, rispetto al numero di elettori che compongono il corpo elettorale. Possiamo dire che tale fattore maggioritario, che possiamo definire “di riduzione”, è dunque connaturato anche al sistema proporzionale che, pur volendo essere specchio fedele delle espressioni di voto degli elettori, si trova a dover affrontare una distorsione della rappresentanza legata al fattore di scala che lega elettori ed eletti.

Il principio maggioritario peraltro diventa indispensabile per affrontare un altro aspetto delle problematiche elettorali, quello della formazione di maggioranze all’interno di assemblee di rappresentanti. Elaboriamo l’esempio che abbiamo fatto in precedenza, arricchendo lo scenario: non più 11, bensì 16 elettori che debbano eleggere 4 rappresentanti. In questa elezione si presentano 3 coppie di candidati “alleati” tra di loro, ovvero con idee e programmi simili. Ipotizziamo sempre un sistema elettorale proporzionale puro, in cui ciascun elettore può esprimere una sola preferenza ed ipotizziamo che all’esito di questa votazione si ottengano questi risultati: ai due componenti della coppia A vanno 3 voti ciascuno, ai due componenti della coppia B 3 voti ciascuno, ai due componenti della coppia C, 2 voti ciascuno. Abbiamo appena osservato come anche il sistema proporzionale dia luogo ad effetti maggioritari per l’effetto di riduzione: in questo caso risultano eletti i due rappresentanti delle coppie A e B, che comporranno l’assemblea, risultando invece esclusi i candidati della coppia C. Ora abbiamo un’assemblea composta da due coppie di candidati avversari, che hanno opposte visioni delle cose, ma esattamente lo stesso peso elettorale. Come agirà l’assemblea eletta di fronte alle scelte da compiere? Nel caso in oggetto, che è naturalmente un caso limite, esistono due possibilità: sorteggiare la soluzione delle due coppie equivalenti, per ciascun problema che necessiti del voto assembleare, ovvero inventarsi “qualcosa” che scongiuri il “pareggio”, in modo che qualsiasi sia la volontà espressa dagli elettori, l’assemblea eletta veda sempre la possibile prevalenza di una maggioranza sulla minoranza e si scongiuri l’ipotesi “sorteggio”.

Esiste una ragione per cui il sorteggio sia peggiore di una distorsione del voto dei rappresentati, tesa a consentire la formazione di una maggioranza e di una minoranza? In realtà no. Il sorteggio esprime la massima fedeltà delle intenzioni dei votanti e nel caso che l’assemblea eletta debba operare una singola scelta, probabilmente anche il sorteggio di due scelte paritarie e contrapposte funzionerebbe egregiamente, ma cosa accade se l’assemblea eletta debba operare una serie di scelte concatenate tra loro negli effetti?

Cosa accadrebbe se si sorteggiasse una scelta X, che va in una direzione, e successivamente, di fronte ad una seconda scelta Y, che dovrebbe assumere quell’assemblea, venisse sorteggiata una soluzione tendente ad una direzione completamente opposta, e contraddittoria con quella assunta in precedenza? Probabilmente questo metodo allora mostrerebbe dei limiti, generando caos e rendendo l’assemblea eletta del tutto inservibile al suo scopo di operare una serie di scelte coerenti tra di loro.

 

  1. I sistemi elettorali ed il bisogno di governabilità.

Questo bisogno di coerenza in una serie di scelte successive, tra loro coordinate, che sottragga al sorteggio l’indirizzo di un’assemblea elettiva, porta a considerare l’ipotesi precedente, di un perfetto “pareggio” tra due gruppi di rappresentanti contrapposti, come una ulteriore evenienza che spesso i sistemi elettorali mirano a scongiurare. In realtà il problema di una serie di scelte non coerenti tra di loro è frequente anche nel caso di maggioranze “risicate”, almeno nella pratica applicazione dei principi matematici. Comprendiamo così perché il formarsi di una maggioranza, all’interno di un’assemblea elettiva, sia spesso un’ulteriore scopo che il sistema elettorale si prefigge, oltre a quello primario di rappresentare fedelmente il rapporto tra elettori ed eletti.

Si ragioni peraltro su una circostanza, ovvero sul fatto che il modello descritto in precedenza è assai semplificato rispetto alla realtà. Cosa avverrebbe ad esempio se l’assemblea che stiamo seguendo, nel suo operato, prevedesse che ogni scelta da essa compiuta, per poter essere adottata, abbia bisogno di una maggioranza “particolarmente ampia”? Come abbiamo visto nel nostro esempio, le distorsioni connaturate ad un sistema proporzionale possono portare una minoranza di elettori (i 6 su 16 che hanno sostenuto le coppie A e B, che alternativamente producono le scelte dell’assemblea eletta), ad imporsi su una maggioranza contraria a quegli eletti (i 10 su 16 potenzialmente contrari alle scelte della coppia che “decide”). Cosa accade se, per limitare la prevalenza di una minoranza, si impone ad una assemblea eletta di fare scelte “più rappresentative” del corpo elettorale? Scelte che non solo siano assunte dalla maggioranza dell’assemblea, ma anche da una maggioranza che rappresenti un certo numero di elettori? Le soluzioni adottate dai sistemi elettorali in tal caso sono molteplici. Si va dalla richiesta di maggioranze qualificate dell’assemblea, necessarie per adottare alcune decisioni, fino a meccanismi che assegnino maggioranze rafforzate di seggi a minoranze di elettori.

Si comincia così a comprendere come la governabilità, elemento squisitamente politico, sia connaturato alla gestione di una qualsiasi assemblea elettiva, anche non politica. Questa riflessione è molto importante per le implicazioni che riveste all’interno dell’avvocatura italiana, perché gli esempi che stiamo illustrando, pur presentando problematiche politiche, non derivano dalla natura politica delle assemblee elettive analizzate. Questi principi infatti sono applicabili indistintamente ad un condominio, ad una società commerciale, ad una associazione culturale e ad ogni collettività che voglia darsi una rappresentanza elettiva, pertanto è essenziale riflettere sulla neutralità politica di questi esempi: i principi proporzionali, maggioritari e di riduzione, ed in ultimo, di governabilità, non si applicano alla politica, ma ad ogni assemblea elettiva, indipendentemente dalla sua natura e dall’oggetto del suo operato.

 

  1. Quanto è lecito distorcere se si intende facilitare la governabilità?

Ci siamo dunque resi conto di come la distorsione della rappresentanza possa legittimamente essere l’obiettivo di un sistema elettorale, anche se oggettivamente tale distorsione agisce in contraddizione con l’esigenza primaria del sistema, ovvero la rappresentazione fedele del rapporto tra elettori ed eletti. Peraltro un sistema proporzionale puro può assolvere egregiamente al doppio obiettivo di rappresentare e consentire la formazione di maggioranze, laddove vari gruppi minoritari di un’assemblea abbiano bisogno di raggiungere, per sostenere una scelta, la maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea.

Ritorniamo ai nostri esempi: un’assemblea di 100 eletti, composta da 4 gruppi con orientamenti omogenei. Un primo gruppo di 30 eletti, un secondo di 26 eletti, il terzo di 24 e l’ultimo di 20 eletti. Nel caso questa assemblea, eletta con un sistema proporzionale puro, voglia consentire ad uno dei gruppi di poter contare sulla coerenza nelle scelte successive di cui abbiamo discusso, occorre un collegamento stabile tra più gruppi, perché nessuno di essi, da solo, basta a superare una ipotetica contrarietà degli altri. L’assenza di distorsioni nel sistema elettorale ha un indubbio pregio, ma un evidente limite: espone assemblee molto frammentate, in cui non ci siano gruppi dal peso elettorale consistente, all’obbligo di allearsi con soggetti diversi per poter realizzare la governabilità dell’assemblea. Tale obbligo, a seconda degli orientamenti ideologici personali, può essere legittimamente ritenuto positivo, favorendo mediazioni tra gruppi, o negativo, se tali mediazioni si guardano con sfavore, come possibili compromessi al ribasso.

Non esiste una regola che assegni un valore oggettivamente positivo o negativo a tale assetto. Ciò che è certo è che la possibile dipendenza di un gruppo da altri gruppi, per garantire la governabilità di un’assemblea eletta con metodo proporzionale, è un fattore che potenzialmente può generare instabilità nell’assemblea stessa e che molte collettività richiedono al sistema elettorale, e non ai comportamenti dei gruppi eletti con il proporzionale, di favorire la governabilità delle assemblee, attraverso una distorsione del peso dei voti che favorisca il raggiungimento di maggioranze omogenee, senza costringere varie minoranze ad alleanze, che spesso si mostrano di corto respiro.

“Distorcere per far funzionare” è forse lo slogan che un sistema elettorale non proporzionale potrebbe adottare per farsi pubblicità, ma va detto che la legittimità di tali pratiche è oggetto di ampio dibattito, soprattutto in relazione al grado di distorsione accettabile nel rapporto tra voti espressi e seggi assegnati alla parte maggioritaria di un corpo elettorale.

 

  1. I sistemi elettorali maggioritari.

Nonostante le posizioni più intransigenti dei proporzionalisti “duri e puri”, i sistemi elettorali con distorsioni maggioritarie restano di larghissimo uso, in ogni settore della vita economica e politica, dimostrando che l’esigenza che ne giustifica l’adozione è assai sentita nella nostra società. Le modalità con cui operano tali sistemi possono essere molteplici e mirano essenzialmente tutte ad un obiettivo: assegnare a gruppi più votati di altri, ma espressione di maggioranze solo relative rispetto ai propri concorrenti, un numero di seggi accresciuto, che spesso giunge a toccare percentuali del 60 % delle assemblee da governare. Tali sistemi rientrano nella categoria di quelli cosiddetti con “premio di maggioranza” e possono prevedere forme accessorie di selezione del gruppo che ottenga il premio, come ad esempio un ballottaggio, tra due o più gruppi, che se lo contendano, dopo aver concorso, insieme a tutti gli altri gruppi, al diritto di una ulteriore elezione che lo assegni.

Un altro sistema maggioritario, largamente conosciuto, è quello che prevede i cosiddetti collegi, ovvero la possibilità di eleggere non i rappresentanti di una intera assemblea, bensì una parte o addirittura uno solo di essi, massimizzando l’effetto di riduzione nel collegio elettorale: tanti candidati o gruppi si contendono i seggi o il seggio e chi riporta il maggior numero di voti in quel collegio ottiene i seggi in palio, annullando in quel collegio la rappresentanza degli avversari.

Anche questo sistema è importante, per le considerazioni che possono riguardare l’avvocatura, purché si comprenda come l’effetto maggioritario totalizzante, proprio del singolo collegio, risulti accettabile solo se mitigato proprio dall’essere applicato in tanti collegi, che compongono l’assemblea da eleggere. In questo modo gli esiti contrapposti dei vari gruppi contendenti nei singoli collegi, bilanciano l’effetto maggioritario, potenzialmente totalitario, che vige all’interno del singolo collegio. In definitiva, un sistema maggioritario con collegi, mantiene una distorsione della rappresentanza accettabile solo se il collegio non abbraccia l’intera assemblea, ma una piccola quota dei rappresentanti da eleggere al suo interno.

 

  1. Preferenza unica e quoziente di lista.

Prima di affrontare nello specifico la situazione dell’avvocatura italiana è bene soffermarsi su un’altra riflessione preliminare, relativa ai sistemi elettorali: quella che riguarda il numero di preferenze esprimibili da ciascun elettore. Oltre a sistemi in cui l’elettore esprima una preferenza unica esistono infatti molteplici sistemi elettorali a preferenza plurima. La scelta tra le due tipologie di meccanismo dipende dalle finalità che si vogliono perseguire, dal rapporto numerico tra elettori ed assemblea da eleggere, dalla scelta di sistemi elettorali proporzionali, maggioritari con premio di maggioranza o con collegio maggioritario. Analizzare nel dettaglio questi aspetti ci porterebbe lontano dal tema del confronto, ma una cosa si può affermare con nettezza: generalmente i sistemi elettorali che prevedono l’espressione di preferenze plurime, prevedono anche che i candidati che si confrontano si possano raggruppare in liste, facendo esprimere all’elettore sia preferenze per i candidati, sia per la lista, che concorre con altre liste, grazie a quel voto, all’assegnazione dei seggi.

Questo meccanismo, che assegna alle liste una percentuale, proporzionale o maggioritaria, dei seggi in ballo in un’elezione a preferenza plurima, permettendo che i candidati eletti siano coloro che riportano maggiori preferenze, fino a concorrenza con i seggi assegnati alla propria lista di appartenenza, è denominato “quoziente di lista” e consente di bilanciare l’effetto totalitario della sommatoria di preferenze plurime scambiate tra candidati.

 

  1. Accaparramento e “vote sharing”.

Perché il quoziente di lista è così importante in un’elezione a preferenza plurima? A cosa serve questo ulteriore meccanismo? Anche qui, per far comprendere la sua funzione a chi non è pratico della materia, non c’è modo migliore di agire che quello di operare un esempio numerico. Si immagini un corpo elettorale composto da 40 elettori, che debba eleggere un’assemblea di 20 eletti. Si immagini dunque che ciascun elettore, per questa elezione, possa esprimere 20 preferenze, ovvero tutte quelle relative al numero di candidati da eleggere, e che in questa elezione si confrontino 21 candidati. A questo punto è facile comprendere cosa accada in presenza di quoziente di lista, ovvero in sua assenza. Si immagini che 20 candidati su 21 si raggruppino in una lista, facendo questo banale ragionamento: “se ci votiamo a vicenda, esprimendo il massimo di preferenze possibili, possiamo aumentare il numero dei voti di ciascuno di noi”. Si immagini ancora che il 21esimo candidato si sia candidato da solo, contro la lista, perché intende manifestare una propria autonomia, o comunque diversità, dalla lista di 20 candidati con cui si confronta.

All’esito del voto si immagini questo risultato: 19 candidati della lista a 20 hanno riportato 21 voti ciascuno, il ventesimo candidato di quella lista ha riportato 20 voti, mentre il ventunesimo candidato, quello presentatosi da solo, ne ha riportati 19. In assenza di un quoziente di lista risulteranno eletti tutti i candidati della lista, che hanno riportato più voti del singolo candidato estraneo alla lista. L’effetto maggioritario in questo caso agisce in modo totalizzante: basta un singolo voto di margine al ventesimo eletto a superare l’avversario solitario estraneo alla sua lista.

Proviamo però a porci un’altra domanda: quanti elettori esterni alla lista ha conquistato la lista vincente? Presumibilmente pochi, se si immagina che i candidati uniti nella lista si siano sostenuti più o meno a vicenda ed hanno riportato un numero di voti sostanzialmente pari a quello dei candidati della lista.

Quanti elettori estranei alla sua posizione ha conquistato il candidato singolo? Beh, presumibilmente 18, se si immagina che egli abbia votato per se stesso e dunque molti più di quelli conquistati dagli “alleati” della lista concorrente.

Quale è la divisione dei voti tra la lista vincente e il candidato perdente? Presumendo che gli elettori del candidato solitario non abbiano assegnato preferenze ai suoi avversari in lista, e considerando un numero di preferenze di 21 per i più votati esponenti della lista e di 19 per il candidato solitario, si può parlare di una divisione pressoché paritaria del corpo elettorale, composto da 40 elettori.

Eppure? Eppure, nonostante la capacità del candidato singolo di conquistare più voti, oltre a quelli del proprio schieramento, ed una proporzione quasi paritaria tra i  propri elettori e quelli della lista avversaria (21 a 19), detta lista esprime tutti i seggi dell’assemblea, e il candidato opposto a tale lista non riesce a conquistare nemmeno un singolo seggio.

Come agisce dunque l’assenza di quoziente di lista, in elezioni con preferenza plurima? Semplice, amplifica al massimo l’effetto maggioritario, indipendentemente dal rapporto di riduzione, rendendolo totalizzante e trasformando l’elezione, di fatto, in una contesa in cui l’assemblea è vista come un collegio maggioritario, in cui un singolo voto in più prende tutto. Una tale distorsione maggioritaria, come abbiamo visto, viene in genere  praticata solo in quei sistemi elettorali in cui i collegi non rappresentino l’intera assemblea da eleggere, ma una sua parte, in modo che gli esiti contrapposti dei  vari collegi facciano scattare un  meccanismo di bilanciamento ed impediscano la formazione di un’assemblea con orientamento totalitario. Quando invece il principio maggioritario si applica, su base collegiale unica, alla intera assemblea, il rischio di una distorsione totalitaria è più che una possibilità, diventando quasi una matematica certezza.

Riflettiamo pertanto su altri aspetti, qualitativi, di un simile sistema di voto. Analizziamo un attimo la “convenienza” dell’autonomia dei candidati. Pensiamo che un gruppo di candidati possa offrire ad altri candidati il proprio “sostegno”,  ovvero i propri voti, e la somma dei propri voti. Il nostro esempio propone una lista con un grande potere di attrazione nei confronti dei candidati interessati all’elezione, proprio perché il meccanismo maggioritario totalizzante della lista che ha una maggioranza relativa, rende elettoralmente conveniente far parte di tale lista. E’ una riflessione che si impone, al di là di qualsiasi considerazione sulla natura dell’assemblea da eleggere e sui valori e l’oggetto delle scelte che essa è chiamata a compiere. In un ipotetico gioco in cui un candidato debba scegliere se posizionarsi in un’aggregazione grande o piccola, questo sistema elettorale offrirebbe oggettivi ed enormi vantaggi a colui che scegliesse l’aggregazione grande. Ovviamente il contraltare del meccanismo è che ogni forma di minoranza, di dissenso dalla maggioranza relativa, di autonomia di candidati che vogliano rappresentare posizioni o scelte dialetticamente contrapposte a quelle dell’aggregazione più grande, viene drasticamente mortificata e sottorappresentata dal meccanismo elettorale. L’effetto di distorsione maggioritaria di questo sistema conferisce un enorme potere elettorale alla maggioranza relativa, che diventa facilmente espressione dell’intera assemblea da eleggere e lo diventerebbe anche se si verificassero ipotesi “estreme”, come il confronto tra dieci o cento aggregazioni diverse, che esprimessero ciascuna, più o meno, il 10% ovvero l’1% dei voti del corpo elettorale, bastando all’aggregazione di maggioranza relativa l’essere la prima rispetto a ciascun altra, e risultando poco rilevante la propria carenza di rappresentatività rispetto alla somma di tutte le altre.

A questo proposito è possibile chiedersi quale sia la credibilità e la rappresentatività di un atto, che per mero esempio possiamo ipotizzare essere un protocollo sottoscritto da una rappresentanza di avvocati con una di magistrati, se quella rappresentanza di avvocati, che esprime il 100% dell’assemblea che sottoscrive il protocollo, è espressione di una percentuale potenzialmente anche molto bassa del corpo elettorale? E’ evidente che in questi casi, laddove il sistema opera una grande distorsione maggioritaria, la rappresentanza si divarica enormemente dalla rappresentatività, generando in definitiva la delegittimazione dell’assemblea eletta e delle scelte da essa compiute.

Un sistema con collegio maggioritario di lista, che combina la preferenza plurima, l’assenza del quoziente di lista e la possibilità, per il singolo elettore, di esprimere l’intero numero di candidati da eleggere nell’assemblea, è dunque uno dei sistemi potenzialmente più totalitari che si possa adottare. Tale sistema favorisce l’aggregazione di maggioranza relativa nella cooptazione di candidati attirati dai vantaggi dell’effetto maggioritario; per converso, penalizza sensibilmente l’autonomia e le posizioni dei candidati di minoranza, che sono quasi azzerate nelle possibilità di espressione e di elezione. Un meccanismo totalitario, che non prevede alcun tipo di correttivo proporzionale, e che può giungere a generare distorsioni inaccettabili per un sistema elettorale, consentendo a maggioranze che rappresentano una percentuale minuscola del corpo elettorale, di eleggere, in ragione del margine di un solo voto rispetto ai propri concorrenti, l’intera assemblea per cui si è votato. Un sistema pessimo sotto il profilo del pluralismo e della tutela delle minoranze, che però, non si comprende a questo punto per quali ragioni o virtù nascoste, è stato adottato dall’avvocatura italiana per eleggere i Consigli dell’Ordine degli Avvocati.

 

  1. L’assurdo divenne realtà: il SOVIETICHELLUM .

Un uditore che abbia avuto la pazienza di ascoltare questa esposizione, a questo punto, può rimanere perplesso. Siamo partiti dall’idea che un sistema elettorale funzionale debba cercare di rappresentare nel modo più fedele possibile le proporzioni esistenti nel corpo elettorale, abbiamo visto come l’effetto maggioritario di riduzione sia già di per sé un elemento che distorce tale principio, abbiamo aggiunto a questo effetto la possibilità di premi di maggioranza o di collegi maggioritari, che tendano a favorire l’acquisizione di una maggioranza all’interno di una assemblea elettiva e siamo tornati di colpo all’interno dell’avvocatura italiana, per parlare di un sistema elettorale che assomma in sé tutti gli elementi di un maggioritario totalizzante, ignorando ogni tutela delle minoranze o correttivo proporzionale. Questo sistema elettorale, da me definito “sovietichellum”, è stato da poco utilizzato per rinnovare un centinaio di Consigli dell’Ordine degli avvocati, nonostante fosse sub judice, e fosse immediatamente riconoscibile come un sistema elettorale totalitario. Peraltro, la natura totalitaria ed antidemocratica di questo sistema elettorale, difeso a spada tratta dal Consiglio Nazionale Forense e dai maggiori Consigli dell’Ordine degli Avvocati italiani, nelle more del suo utilizzo è stata accertata anche dalla magistratura, che dunque nel caso di specie, lungi dal dare luogo alla “lotteria” della giustizia, come ritenuto di recente dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando, ha fatto giustizia.

Analizziamo ulteriori aspetti di questo sistema, tornando ancora all’ultimo esempio fatto, ed ipotizziamo dei correttivi al sovietichellum  che ne possano mitigare l’aspetto totalitario, riprendendo in primo luogo il discorso sul quoziente di lista. Torniamo ad un’assemblea che veda fronteggiarsi una lista che ambisce a rappresentare il tutto, contrastata da un irriducibile romantico, un candidato che proprio non se la sente di rinunciare a rappresentare un punto di vista diverso, perché crede fortemente che il pluralismo sia un valore a cui un cittadino, magari un avvocato, non possa e non debba mai abdicare.

Ipotizziamo dunque che il sovietichellum forense fosse stato dotato dai suoi ideatori di un meccanismo capace di esprimere quozienti di lista. Sarebbe cambiata l’assemblea eletta, rispetto alle circostanze che abbiamo riferito? Verifichiamolo. Ricordiamo che il quoziente di lista prevede che l’elettore esprima due voti: uno per la lista, per stabilire la percentuale di consenso di cui essa gode all’interno del corpo elettorale, e l’altra per i candidati in competizione tra di loro. Nel nostro caso, la lista costituita dal sognatore solitario, con la sua proposta alternativa, avrebbe raccolto circa la metà dei consensi del corpo elettorale, rappresentato da 40 elettori.

E’ infatti ipotizzabile che un sistema di voto con contrapposizione di liste, in cui i voti si dividano tra i candidati nelle proporzione di 21 a 19, veda anche le rispettive liste dividersi più o meno equamente il consenso dell’elettorato. Un sovietichellum corretto con quoziente di lista avrebbe portato dunque, nel caso descritto dal nostro esempio, a ritenere che alla lista dell’oppositore solitario spettasse circa la metà dei seggi da assegnare. Egli dunque, pur avendo riportato 19 voti, rispetto ai 20 del meno votato della lista che chiameremo sovietichella, avrebbe avuto sicuramente diritto ad un seggio. Ma vi è di più: la possibilità di assegnare dei seggi, oltre al suo, ai candidati che avessero voluto condividere il suo progetto, o che avessero riconosciuto anche la sua possibilità di ottenere seggi per gli esponenti di una sua lista, gli consentirebbe di aggregare alla sua posizione le candidature di chi, magari spaventato dal meccanismo totalizzante del sovietichellum cosiddetto “puro”, avesse rinunciato ad opporsi alla lista “più grande”, con la ragionevole certezza che una posizione minoritaria sarebbe risultata comunque perdente e non rappresentata nell’assemblea eletta.

Da questa analisi si ricavano due valutazioni possibili: la prima, che un sovietichellum  con quozienti di lista sarebbe tutto sommato un sistema elettorale che di totalitario avrebbe ben poco: le espressioni minoritarie sarebbero tutelate da un’assegnazione dei seggi proporzionale ai voti raccolti dalle liste, ed il sistema diverrebbe in un sol colpo un proporzionale puro, perdendo la sua natura di sistema totalitario puro. La seconda valutazione, di natura più generale, fa riflettere sul fatto che un sistema elettorale, per non scoraggiare il pluralismo e favorire di fatto pratiche deteriori, di omologazione e cooptazione di gruppi egemoni, deve consentire che le espressioni minoritarie possano ottenere una rappresentanza autonoma. Un sistema elettorale che impedisca o renda particolarmente difficile questo risultato, concorre ad orientare il corpo elettorale e le candidature verso comportamenti eticamente e politicamente deprecabili.

Sul piano tecnico esiste peraltro un ulteriore correttivo possibile al collegio totalitario di lista, e consiste nella riduzione del “vote sharing”, ovvero di quel meccanismo che permette ai candidati di votarsi e farsi a votare a vicenda dai propri elettori. La riduzione del vote sharing, ovvero del mercato dei voti, si ottiene limitando drasticamente il numero delle preferenze esprimibili da ciascun elettore e raggiunge la sua purezza allorquando dalla preferenza plurima si passa a sistemi elettorali con  preferenza unica. Tale sistema non consente trucchi, né inganni: le preferenze riportate da ciascun candidato, in una elezione con preferenza unica, ricalcano esattamente il proprio consenso personale e consentono di non utilizzare il quoziente di lista quale correttivo, perché scambi di voti tra candidati non sono possibili, dato che ciascun candidato è avversario di tutti gli altri e ciascun voto a lui concesso è un voto negato a un suo potenziale concorrente. Il contraltare di questo meccanismo è la grande disomogeneità di un’assemblea risultante dal voto, che rende la preferenza unica ideale per eleggere assemblee con un basso numero di eletti, ma porta a scartarla quando le assemblee elettive, numericamente consistenti, necessitano di omogeneità di indirizzi tra i propri rappresentanti.

Ciò nonostante, tra un sistema elettorale con collegio di lista totalitario ed un sistema con preferenza unica, non vi è alcun dubbio che il pluralismo sia tutelato in modo incontestabile, nel secondo caso, mentre sia di quasi impossibile realizzazione, laddove si operi con il primo sistema.

 

  1. Cui prodest?

Tiriamo nuovamente le fila della nostra analisi. Esistono dunque sistemi proporzionali e sistemi maggioritari, sistemi con preferenza unica o plurima, con indicazione di tutti i candidati da eleggere in un’assemblea o con una indicazione parziale dei candidati, che combini possibilmente l’effetto maggioritario con quello proporzionale di vari collegi dall’esito elettorale contrastante. Abbiamo visto come tutti questi sistemi siano più o meno legittimi e ragionevoli, rispondendo di fatto a due esigenze che, seppure apparentemente in contrasto, finiscono con il diventare connaturate ad ogni sistema elettorale: rappresentare il corpo elettorale e favorire la governabilità di un’assemblea elettiva.

A questo punto la domanda che si fa un avvocato potrebbe essere questa: perché tra tutti i sistemi elettorali possibili, l’avvocatura italiana, nel 2014, per eleggere i propri Consigli dell’Ordine, ha indicato al Ministro della Giustizia un sistema con collegi maggioritari di lista, tali da rendere ogni Consiglio l’espressione potenzialmente totalitaria di una minoranza relativa di elettori? Ciascuno può farsi un’opinione in merito.

La legge professionale forense, la n. 247/2012, per l’elezione dei nostri Consigli dell’Ordine, contiene specifiche norme che avrebbero dovuto impedire l’adozione del sistema di cui stiamo parlando. Detta legge, per evitare l’effetto totalizzante che abbiamo descritto, sia delle maggioranze relative nei confronti delle minoranze, sia del genere più forte nei confronti di quello più debole (ovvero, uscendo dalle astrazioni retoriche, del genere maschile avverso quello femminile), prevedeva due correttivi: in primo luogo una limitazione delle preferenze esprimibili da ciascun elettore, che non avrebbero dovuto superare i 2/3 dell’assemblea da eleggere, ed in secondo luogo l’assegnazione all’elettore di una doppia soglia di preferenze, maggiore nel caso avesse votato sia donne che uomini, ovvero minori, nel caso avesse scelto di votare un solo genere.

Tali principi sono stati come è noto ignorati dalle istituzioni forensi italiane, nonostante siano ben lungi dall’essere incompatibili con un sistema elettorale che garantisca pluralismo e governabilità all’interno di un’assemblea elettiva e rispondano appieno a due esigenze che l’avvocatura dovrebbe avvertire, senza che alcun vincolo normativo lo preveda: garantire la rappresentanza delle minoranze di pensiero, e riconoscere che le nostre colleghe vivono una discriminazione di fatto nell’accesso alle cariche rappresentative.

Questa discriminazione, che le relega ad una rappresentazione largamente minoritaria delle proprie capacità, non si verifica certo perché esse siano meno capaci dei colleghi uomini, ma perché più forti risultano i meccanismi di aggregazione, di cooptazione e di induzione alla ripetizione di atteggiamenti conservativi che gli uomini al potere sono capaci di indurre nel corpo elettorale, anche sfruttando sistemi elettorali totalitari, costruiti apposta per eludere i principi normativi tesi a rimuovere gli ostacoli per il genere meno rappresentato all’interno delle cariche elettive dell’avvocatura.

 

  1. Epilogo. “E io solo son scampato a raccontarvela.” Cit.

“Che fare?” Alla fine di questa esposizione ci ritroviamo con il tema del confronto odierno, ovvero il chiederci quale sistema elettorale sia auspicabile per un’avvocatura che intenda scegliere i propri rappresentanti, in qualsiasi assemblea elettiva, con criteri che garantiscano queste caratteristiche:

  1. rappresentazione possibilmente fedele, in proporzione al voto espresso dal corpo elettorale, con bassa distorsione di riduzione;
  2. effetto maggioritario, che garantisca coerenza e governabilità alle scelte dell’assemblea;
  3. tutela delle minoranze, attraverso la predisposizione di meccanismi che ne favoriscano la presentazione, all’interno delle competizioni elettorali e la possibile rappresentazione nelle assemblee elettive;
  4. tutela delle nostre colleghe, notoriamente discriminate dai sistemi di potere interni all’avvocatura, attraverso una maggiorazione delle preferenze esprimibili per i due generi, rispetto a quelle consentite nel caso di voto per un solo genere.

Questi sembrerebbero essere i criteri equilibrati per un sistema elettorale che possa uniformare ogni tipo di elezione, o comunque per più sistemi, anche diversi tra loro, che tengano conto delle varie assemblee da eleggere all’interno dell’avvocatura. Di certo un’assemblea di avvocati che non contenga tutti gli elementi descritti, meno l’effetto maggioritario, essendo questo rinunciabile, perché attinente ad un indirizzo squisitamente politico,  non si può dire eletta secondo principi che rispettino pluralismo e democraticità del sistema utilizzato.

********

Termino questo intervento con alcune considerazioni che riguardano la visione di Nuova Avvocatura Democratica sul tema che abbiamo trattato.

Abbiamo visto come l’espressione di un numero di preferenze tendenzialmente coincidente con i candidati da eleggere nell’assemblea, se priva del quoziente di lista, disegni un sistema tendente al totalitario. Abbiamo anche visto che l’effetto di “sommatoria” dei consensi in una lista, quando la competizione è priva dei quozienti di lista, genera il cosiddetto fenomeno del vote sharing, ovvero la possibilità per un candidato di farsi eleggere non grazie al proprio consenso, ma grazie alla sommatoria dei consensi di chi lo aggrega in una componente che esprime maggioranza relativa. Per tali ragioni Nuova Avvocatura Democratica insisterà affinché le competizioni tra avvocati siano affrontate o con i meccanismi del quoziente di lista o della preferenza unica. Il meccanismo del quoziente di lista, che prevede un’assegnazione dei seggi su base proporzionale, tra liste contrapposte, può peraltro essere facilmente corretto da un fattore maggioritario, assegnando alla lista che ha maggioranza relativa di voti, una maggioranza assoluta dell’assemblea, che può essere individuata nella percentuale utile a garantirne la governabilità: 55%, 60%, o addirittura il 66%, come sembra piacere agli avvocati italiani. Sono scelte tutte legittime, dipendono dalla quantità di pluralismo che si vuole adottare all’interno delle nostre assemblee elettive.

In merito al 66% però mi sia concessa una notazione polemica: in questi mesi abbiamo spesso potuto osservare come in Italia, una legge elettorale che assegna alla lista di maggioranza relativa il 54% dei seggi, venga da molti avvocati considerata “totalitaria” e lesiva dei diritti delle minoranze. Quegli stessi avvocati che, in molti casi, hanno difeso fino all’ultimo sangue un sistema totalitario di lista, potenzialmente capace di assegnare alla lista di maggioranza relativa anche il 100% dei seggi.

Resta dunque da capire questo atteggiamento “fluttuante”, per cui il pluralismo lo si vuole solo nel paese, fino a considerare illegittimo un premio di maggioranza al 54% e lo si impedisce in ogni modo a casa propria, tentando di ottenere per la lista di maggioranza relativa il 100% dei seggi e non accontentandosi nemmeno del 66%.

********

Sul piano strettamente attinente all’elaborazione normativa, Nuova Avvocatura Democratica non ritiene che la disposizione di cui all’art. 28 della nostra legge professionale, che prevede che vengano eletti gli avvocati che riportano più voti, contrasti con un sistema elettorale contenente quozienti di lista, che consentono ad avvocati che riportano meno voti, candidati in liste minori, di essere eletti al posto di avvocati che hanno riportato più voti, ma candidandosi in liste maggiori. La previsione in oggetto è infatti una mera norma dispositiva, che può e deve essere letta in modo costituzionalmente orientato, e pertanto un regolamento che la inserisca in un sistema elettorale che garantisca pluralismo, non violerebbe assolutamente la legge 247/2012, costituendone semmai un rafforzamento.

 

*********

 

Concludo questa mia relazione parlando volutamente delle donne, delle nostre colleghe, che all’interno dell’avvocatura italiana sono probabilmente ancora più discriminate dei colleghi che osano dissentire dalle maggioranze relative.

I regimi totalitari, in ogni parte del mondo, vedono spesso la discriminazione e la mancanza di rappresentanza delle donne.

I fatti recenti della nostra vita politica forense dimostrano che senza norme a tutela delle donne, le donne non vengono elette negli Organismi di rappresentanza dell’avvocatura. La recente elezione di OCF (Organismo Congressuale Forense), parla chiaro: 6 donne su 51, un risultato vergognoso, frutto di accordi, sommatorie di voti, candidature decise a tavolino da maschi che assumono di rappresentare tutti, nonostante siano espressione di una parte davvero minima dell’intera avvocatura italiana. I meccanismi proposti in passato per ovviare a questa situazione, basati sulle quote di riserva all’interno delle assemblee elettive, oltre che incostituzionali, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, e non rispondenti al dettato della legge professionale forense, sono anche mortificanti per l’avvocatura al femminile.

Le nostre colleghe non hanno bisogno di assemblee a cui a loro sia riservato ope legis un certo numero di “posti”, ma necessitano di una maggiorazione delle preferenze, che consenta la loro affermazione e porti ad un progressivo cambiamento di mentalità all’interno dell’avvocatura italiana, ancora rigidamente ancorata a modelli di rappresentanza politica ed elettorale cuciti su misura di maschi, anziani, ortodossi, preferibilmente di stretta estrazione ordinistica.