REDDITO DI CITTADINANZA. QUALI NORME IN EUROPA?

17 Marzo, 2018 | Autore : |

Questo studio sulle norme che in Europa regolano il fenomeno che in Italia è detto “reddito di cittadinanza” è stato realizzato dal nostro socio, Avv. Claudio La Rosa. L’associazione continuerà a monitorare la legislazione e i riferimenti, giurisprudenziali e dottrinari, che trattano l’argomento, in modo da offrire un supporto al dibattito sul tema. 

 

 

IL REDDITO DI CITTADINANZA.  IL QUADRO DELLA LEGISLAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO. UN BREVE RAFFRONTO TRA LE VARIE LEGISLAZIONI DEI PAESI MEMBRI. IL PUNTO SULL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

 

 

Uno dei temi più sentiti e dibattuti di questi ultimi anni in Europa come in Italia è certamente il   “ cd. Reddito di cittadinanza” o di inserimento sociale, ossia l’idea di erogare a carico della collettività un reddito minimo in favore di soggetti disoccupati per motivi non dipendenti dalla propria volontà e privi di adeguati mezzi di sostentamento. Ed infatti  l’aumento a dismisura della povertà, il sopravvento della robotica e della tecnologia con conseguente riduzione e talvolta scomparsa del lavoro tradizionale ha reso sempre più necessario ridisegnare e formulare nuove formule di welfare essendo quello del Novecento del tutto inadeguato ad affrontare le sfide del nuovo millennio. Scopo di questo breve lavoro è quello di individuare il complesso delle normative che regolano tale  materia partendo innanzitutto da un esame del diritto comunitario per poi sondare le singole legislazioni degli Stati membri per poi, infine, analizzare il quadro normativo del nostro Paese.

Il lavoro è pensato per giuristi ed è completamente scevro da ogni valutazione di carattere politico volendo essere soltanto un breve esame delle varie legislazioni che si occupano dell’istituto .

Ci occuperemo, pertanto, in primo luogo delle fonti del diritto comunitario per poi passare in rassegna le varie legislazioni europee che hanno introdotto l’istituto o esperimenti simili per poi passare, infine, all’analisi del nostro ordinamento giuridico.

 

 

Diritto comunitario. Esame delle fonti normative.

L’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sancisce che «Al fine di lottare

contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e

all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di

risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi

nazionali».

L’articolo 151 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sancisce che l’Unione e gli Stati

membri hanno come obiettivi la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle condizioni di

vita e di lavoro che consentano una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, la lotta contro

l’emarginazione, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e

duraturo.

Nell’articolo 30 della Carta sociale europea (riguardante il diritto alla protezione contro la povertà e

l’emarginazione sociale) è previsto che «Per assicurare l’effettivo esercizio del diritto alla protezione

contro la povertà e l’emarginazione sociale, le Parti s’impegnano: a prendere misure nell’ambito di un approccio globale e coordinato per promuovere l’effettivo accesso in particolare al lavoro,

all’abitazione, alla formazione professionale, all’insegnamento, alla cultura, all’assistenza sociale

medica delle persone che si trovano o rischiano di trovarsi in situazioni di emarginazione sociale o di povertà, e delle loro famiglie; a riesaminare queste misure in vista del loro adattamento, se del caso».

Il tema è fortemente sentito anche dalle istituzioni comunitarie.

La Ue inizia ad occuparsi del tema a partire da una vecchia raccomandazione del 92 e precisamente a partire dalla n. 92/441/1992 il cui il Consiglio Europeo esorta gli Stati membri di riconoscere il diritto basilare di ogni persona di una assistenza sociale e di risorse sufficienti per  vivere in modo dignitoso.

Il tema ritorna nel 1999 allorquando all’esito delle conclusioni il Consiglio Europeo indica l’obiettivo della “ promozione e dell’integrazione sociale come uno degli obiettivi dell’Unione” e tra questi vi pone anche l’introduzione di un reddito di dignità.

La comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» [COM(2010) 2020] indica tra gli obiettivi da raggiungere, per una crescita inclusiva volta a promuovere l’occupazione, la coesione sociale e territoriale, la riduzione di 20 milioni del numero delle persone soggette al rischio di povertà.

Ancora la risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’8 marzo 2012, evidenzia il ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa [2010/ 2039(INI)] e chiede agli Stati membri che si compiano progressi reali nell’ambito dell’adeguatezza dei regimi di reddito minimo; sottolinea inoltre l’esigenza di valorizzare i programmi di apprendimento permanente quali strumenti di base per combattere la povertà e l’esclusione sociale, attraverso l’incremento delle possibilità di occupazione e l’accesso alle conoscenze e al mercato del lavoro. La stessa ritiene che l’introduzione, in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, di regimi di reddito minimo, costituiti da misure specifiche di sostegno in favore delle persone con un reddito insufficiente, attraverso una prestazione economica e l’accesso agevolato ai servizi, sia uno dei modi più efficaci per contrastare la povertà, garantire una qualità di vita adeguata e promuovere l’integrazione sociale; ritiene altresì che i sistemi di redditi minimi adeguati debbano stabilirsi almeno al 60 per cento del reddito medio dello Stato membro interessato. Sottolinea, infine, che gli investimenti nei regimi di reddito minimo costituiscono un elemento fondamentale nella prevenzione e riduzione della povertà; che anche in periodi di crisi, i regimi di reddito minimo non andrebbero considerati un fattore di costo, bensì un elemento centrale della lotta alla crisi e che investimenti tempestivi per contrastare la povertà apportano un contributo importante alla riduzione dei costi di lungo periodo per la società. Nella comunicazione della Commissione europea «Un’esistenza dignitosa per tutti: sconfiggere la povertà e offrire al mondo un futuro sostenibile» (Bruxelles, 27 febbraio 2013) viene evidenziato che «eliminare la povertà e garantire prosperità e benessere duraturi sono tra le sfide più pressanti che il mondo si trova ad affrontare». Si arriva, infine, in data 24/10/2017 all’approvazione di una da parte del Parlamento europeo di una risoluzione votata a maggioranza , con 451 voti favorevoli, con cui il Parlamento invita gli Stati membri ad introdurre il reddito di minimo come strumento per combattere la povertà e l’esclusione sociale già al centro della Comunicazione della Commissione europea del 27/04/2017 sul pilastro sociale europeo. Il PE ribadisce che i sistemi di reddito minimo garantito devono contemplare misure “ adeguate” alla luce dei parametri fissati già nella Raccomandazione del 1992 e quindi pari almeno al 60% del reddito disponibile equivalente mediano nazionale, misure che debbono essere accompagnate da ulteriori forme di assistenza sociale per gli alloggi e le tariffe per beni indispensabili e dal diritto d’accesso gratuito a servizi pubblici e sociali universali. La Risoluzione al punto n. 46 invita gli Stati membri i cui sistemi normativi escludano gruppi significativi in situazione di povertà a modificare i loro regimi per una copertura a queste persone. E’ interessante notare come la risoluzione debba essere interpretata come una sorta di “messa in mora” nei confronti della Commissione Ue e dei Paesi membri dell’Unione, tra cui l’Italia. Ed infatti il Parlamento invita la Commissione ad emettere al più presto una direttiva , ossia un atto avente valore vincolante che enunci principi dettagliati in materia; nel contempo il Parlamento auspica un intervento risolutivo nei confronti di tutti quei Paesi privi di strumenti adeguati ( tra cui rimangano solo la Grecia, l’Ungheria e l’Italia). E’ anche interessante notare come la risoluzione del Paramento Europeo reputi sostanzialmente insufficiente le misure di recente introdotte dall’Italia con l’approvazione della legge n. 33/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24/03/2017 n. 70 ( cd. Rei, reddito di inserimento e sui torneremo in seguito dettagliatamente). Probabilmente la ragione della critica consiste nelle scarse risorse messe a disposizione dalla legge italiana: appena 380 milioni di euro nell’anno 2017 poi fissate in un miliardo per il 2018  quindi una somma del tutto insufficiente per soddisfare i requisiti e parametri già fissati nella Raccomandazione del 1992, ove la UE fissava l’obiettivo del reddito minimo nella misura pari al 60% del reddito disponibile di quello nazionale.

 

 

 

Paesi membri. 

Germania.

Per non appesantire eccessivamente il lavoro esaminiamo la Germania, la Francia, la Spagna, ossia le tre economie più forti in termini di PIL insieme all’Italia. Concluderemo questo breve lavoro con l’esame della nostra legislazione. Iniziamo ad analizzare come disciplina la materia “ la locomotiva d’Europa”, la Germania, il primo PIL dell’area euro. In Germania un concetto di reddito minimo esiste dal lontano 1961 ( introdotta dal Cancelliere della CDU, Kohl)  ma la riforma più importante , incisiva e famosa è la cd. “ Hartz IV” varata dal Governo socialdemocratico Schroaeder nel 2005 e che prende nome da Peter Hartz, allora direttore delle risorse umane del  gruppo Vw.

La riforma Hartz, come è noto, è la più grande riforma del mercato del lavoro europeo, messa in atto tra il 2003 e il 2005, sotto la guida del Cancelliere Schroeder ed è attuazione della cosiddetta “ Agenda 2010”.

La riforma consta di quattro pilastri: la prima è entrata in vigore il 01/01/2003; la seconda il 01/04/2004; la terza e  la quarta la più importante sono entrate in vigore il 01/01/2005. In Hertz 1 il legislatore tedesco semplifica le procedure di assunzione, vengono introdotti misure per e buoni per la “ formazione e soprattutto sono riformati in maniera rigorosa i job center, ove vengono istituiti “ consiglieri” che seguono il processo di inserimento nel mercato del lavoro; con Hartz 2 , seconda tappa fondamentale della riforma del mercato del lavoro, vengono introdotti i cd” midijob”, contratti atipici di lavoro che prevedono una retribuzione molto bassa ( massimo € 400, mensili) e non soggetti a contribuzione previdenziale e/o assistenziale. Si introduce, altresi’, l’istituto del bonus pari a 1 € per ora di lavoro , ossia la possibilità di erogare in favore di Comuni , Enti Locali buoni di 1 € l’ora per chi beneficia di Hartz 4 e si dedica ad attività socialmente utili e che sono la condizione per non perdere il beneficio. Con Hartz 3 si introduce il l’Agenzia Federale per l’impego. Con Hartz 4 che rappresenta la legge più complessa si prevede un sistema di assistenza economica e si introduce una forma di “ reddito di cittadinanza” unica al fine di ridurre la disoccupazione di lungo periodo. La parola d’ordine è flessibilità. L’obiettivo di Hartz 4 è quello di assicurare in ogni caso ai disoccupati di accedere al mercato del lavoro anche mediante lavori marginali e poco qualificati, non più oggetto di lavoro nero ma frutto di una specifica disciplina legislativa. La riforma Hartz 4, scatta dopo un anno senza lavoro o a chi non trova lavoro dopo aver terminato un percorso di studi e secondo alcuni rappresenta un vero e proprio reddito di cittadinanza. Il contributo è per i singoli pari a € 334 mensili più € 300 per gli eventuali affitti e un’assicurazione sanitaria. Alle famiglie spettano sempre € 334 per ogni adulto cui si aggiungono € 219 per ogni figlio e i soldi del fitto. E’ interessante notare come i contributi non hanno alcuna scadenza e, pertanto, i controlli sono molto rigidi. Chi usufruisce di Hertz 4, infatti, ogni sei mesi è tenuto fare una richiesta del prolungamento e i “ jobs center” hanno un notevole potere discrezionale nel concedere e/o rifiutare il prolungamento. E’ previsto ancora dalla normativa una riduzione progressiva dell’assegno in ipotesi di rifiuto ingiustificato dell’offerta di lavoro: si varia dalla riduzione di un terzo ( pari a un rifiuto) sino alla totale perdita dell’indennità di disoccupazione in caso di rifiuto di tre proposte lavorative. Degno di nota ancora il fatto che la legge fissa un minimo di reddito vitale il cui “ quantum” viene fissato ogni anno dal legislatore. Se un individuo percepisce un reddito inferiore alla misura vitale può chiedere la compensazione entrando nel programma cosiddetto “ Hartz 4”.  Se ad esempio un individuo percepisce un reddito pari a € 400,00 e il reddito vitale è fissato in € 700,00 la compensazione viene efefttuata a carico della collettività e il soggetto entra a far parte di Hartz 4.

Tra i vari obblighi previsti a carico dei cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza vi è anche quello di comunicare il proprio indirizzo di residenza al “ jobs center” e di non potersi allontanare se non previa comunicazione al job center. Dal punto di vista dei risultati in oltre 12 anni Hartz 4 ha ridotto la disoccupazione in maniera cospicua. Pochi sanno, infatti, che prima della riforma del mercato del lavoro la disoccupazione tedesca era al 22% e che grazie alla riforma citata è stata quasi debellata. La riforma però è fortemente criticata dal punto di vista economico  per aver ridotto fortemente i salari tedeschi, per aver fatto esplodere forme di lavoro fortemente precarie come i cd” midijob” e i bonus pari a € 1,00 per ogni ora lavorata. Dal primo punto di vista si osserva che nonostante l’aumento del PIL tedesco i salari sono rimasti fermi mentre sono cresciuti a dismisura i profitti. Dal punto di vista sociologico la riforma è stata profondamente criticata. La riforma, infatti, ha aumentato i casi di ansia, depressione, stress nei confronti di chi entra a far parte di Hertz 4. Obblighi molto incisivi, grande discrezionalità da parte dei Call Center, sanzioni molto gravi in caso di inadempimento alle prescrizioni dei Call Center che arrivano sino alla perdita dell’assicurazione sanitaria hanno aumentato i casi di depressione, ansia, stress. Un grande sociologo tedesco, Kluss Dorr , Professore di Sociologia presso l’Università di Jena ha scritto un saggio in cui ha messo in evidenza il nesso tra le depressioni, la diminuzione di motivazioni, l’aumento dell’angoscia per chi entra a far parte di Hartz 4.

 

 

Francia.

Il Governo francese nell’ambito delle misure anticrisi e a integrazione dei redditi più bassi, ha introdotto dal 01/06/2009 il “ reddito di solidarietà attiva” revenu de solidarité activeRSA), attualmente regolato dal Code de l’action sociale et des familles (articoli da L262-1 a L262-58). Il  RSA ha l’obiettivo di assicurare a tutti i cittadini francesi, come anche agli stranieri sia pur a determinate condizioni, il diritto di disporre di risorse sufficienti ad una vita dignitosa, come sancito nel preambolo della Costituzione del 1958. In particolare il RSA è destinato ad assicurare a persone senza risorse economiche o con risorse scarse un livello minimo di reddito che varia a seconda della composizione del loro nucleo familiare. Per quanto riguarda i cittadini francesi, possono accedere al reddito di solidarietà attiva:  i soggetti di età pari o superiore a 25 anni ; i soggetti di età tra 18 e 25 anni (RSA Jeune actif), a condizione che siano genitori “soli” o che provino di aver effettuato un determinato monte ore di lavoro nel corso dell’ultimo. Per beneficiare del RSA un cittadino francese di età pari o superiore a 25 anni deve possedere, oltre al limite minimo di età richiesto[1], i seguenti requisiti: la residenza, stabile ed effettiva, in Francia (in caso di soggiorno all’estero, quest’ultimo non può superare i tre mesi per anno civile e da data a data, altrimenti il RSA viene erogato per i soli mesi completi di effettiva presenza sul territorio francese);  non essere allievo, studente o stagista d’impresa non remunerato ; non trovarsi in congedo parentale, sabbatico, aspettativa non pagata o “in disponibilità”. L’importo delle prestazioni può variare a seconda della composizione e delle risorse del nucleo familiare (foyer) del richiedente .Ai fini della determinazione del RSA sono inoltre presi in considerazione:i congiunti, i conviventi o le coppie unite da un PACS (Pacte civil de solidarité), purché non si trovino in congedo parentale (totale o parziale), congedo sabbatico e aspettativa non retribuita; i figli, se danno diritto a prestazioni familiari (assegni familiari, assegni per disabilità, etc.) o se sono di età inferiore a 25 anni e risultano totalmente a carico. A parità di reddito, i nuclei familiari possono beneficiare o meno del RSA e, in caso positivo, in misura differente. Inoltre il RSA non sostituisce le altre prestazioni sociali o i crediti alimentari ai quali il richiedente abbia diritto. Per quanto attiene al “ quantum” l’RSA viene fissato ogni anno per decreto dal Governo. Attualmente è concesso ai cittadini francesi o stranieri residenti da vari anni purché diano prova della stabilità in Francia. L’indennità viene fissata in € 483,00 se si è soli e senza indennità di alloggio; diminuisce a € 425,25 con l’indennità. Per una coppia senza figli  l’attribuzione ammonta a € 724,86 ed € 608,38 nel caso percepisce anche l’indennità di affitto. Le somme salgono se la coppia ha figli: sino a € 869,39 per un figlio; con due bambini € 1014,38; sale fino a € 1238,00 per tre figli. Nel complesso la riforma è molto simile come impostazione a quella tedesca. Il beneficio è concesso a condizione che il richiedente partecipi a percorsi lavorativi o a cicli formativi. In ipotesi di inadempimento e/o rifiuto di tre offerte di lavoro è prevista la perdita del beneficio.

 

 

 

Spagna.

In Spagna non esiste una legislazione statale unica avendo lo Stato demandato alle singole Regioni di legiferare in materia. Variano anche le denominazioni. Si va dal reddito minimo garantito, come lo chiamano in Andalusia o a Madrid, al reddito garantito di cittadinanza, come definito in Catalogna. Varia anche la misura dell’indennità: si parte dagli € 665 mensili dei Paesi Baschi ai € 418 della Andalusia. Deve, tuttavia, segnalarsi che la Spagna è il Paese europeo che ha una legislazione che presenta le maggiori criticità. Gli osservatori, infatti, segnalano grossi ritardi nella concessione della misura ( sino a 9 mesi minimi), mancanza di controlli sugli abusi, esplosione di lavoro nero, un uso disinvolto delle risorse con utilizzi clientelari.

 

 

Altri paesi e cenni sull’Italia. 

Prima di passare all’esame del nostro ordinamento si deve precisare che l’istituto del reddito di cittadinanza è presente in tutta Europa, con le eccezioni di Italia, Grecia e Ungheria. Tutti i Paesi membri hanno legislazioni molto simili a quelle tedesche ove vige un collegamento molto stretto tra il beneficio del reddito e la ricerca del lavoro tramite il job center o l’inizio di un programma di reinserimento sociale individuale. I controlli sono molto seri e incisivi e d è molto facile perdere il beneficio economico. La misura della misura varia da Paese a Paese con la Danimarca che registra l’assegno più pesante pari a € 1400,00 mensili per ogni nucleo familiare. Veniamo , infine, all’analisi dell’ordinamento giuridico italiano. In Italia, come detto in precedenza, manca del tutto una normativa relativa al cd “ reddito di cittadinanza” ed infatti il nostro Paese è stato messo in mora dal Parlamento Europeo, con la risoluzione del 27/10/2017 unitamente all’Ungheria e Grecia. Recentemente il Prof. Rusciano ha individuato nell’art. 38 I comma della Costituzione la fonte normativa principale attraverso cui introdurre forme di “ reddito di cittadinanza” ( cfr: Corriere del Mezzogiorno, 13/03/2018). In assenza di una normativa sul reddito di cittadinanza deve precisarsi che  esistono , tuttavia, dei tentativi legislativi nazionali e regionali che si sono occupati del tema. Partiamo dall’analisi della legge delega n. 70 del 24/03/2017. Con tale normativa il legislatore introduce il cd. “ REI, ossia il reddito di inclusione”. Più precisamente si legge nei lavori Parlamentari scopo della delega è “  la creazione di un reddito di inclusione di contrasto alla povertà assoluta, una misura basata sia su trattamenti economici, sia sull’azione della rete dei servizi sociali. Non una visione economicista, quindi, né tanto meno assistenzialistica, ma un approccio che ha come obiettivo la dignità delle persone. Si tratta della prima forma strutturale di reddito di inclusione per la popolazione in età lavorativa che non abbia mezzi per condurre un livello di vita dignitoso, non sperimentale o limitata a qualche zona, di carattere universale ed, ovviamente, sottoposta alla prova dei mezzi. Per il futuro, il Fondo sarà alimentato, oltre che dal riordino delle prestazioni già destinate al contrasto alla povertà, anche con successivi provvedimenti legislativi, cioè con risorse il cui reperimento dovrà essere assicurato da provvedimenti ulteriori che dovranno consentire di raggiungere, progressivamente, le persone in condizione di povertà assoluta” A tal fine si prevede :. l’introduzione di un Piano nazionale triennale per la lotta alla povertà e all’esclusione (Il Piano individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà). 2) Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. 3) Avvio di una misura nazionale di contrasto alla povertà, intesa come rafforzamento, estensione e consolidamento della Carta acquisti sperimentale – SIA1. 4) Stanziamento di risorse certe per la Lotta alla povertà e loro quantificazione per il 2016 e gli anni successivi (380 milioni per il 2016, ai quali si aggiungono i 220 milioni della messa a regime dell’ASDI2, destinata ai disoccupati poveri che perdono diritto all’indennità di disoccupazione ai quali si aggiungono i fondi europei e, a decorrere dal 2017, 1 miliardo all’anno). Viene introdotto il cd. Reddito di inclusione ed è interessante osservare come  l’elargizione della misura non è subordinata necessariamente ad un lavoro ma anche ad un “ mero impegno”, come quello di mandare i propri figli a scuola. La delega individua anche i beneficiari del REI , individuati principalmente nei nuclei familiari con figli minori e/o in condizioni di gravi disabilità, nelle donne incinte o nei nuclei in cui sia presente un soggetto disoccupato di oltre 55 anni. La legge rimanda , poi, ad i decreti attuativi la concreta attuazione della misura anche in ordine al “ quantum” spettante. I relativi decreti attuativi hanno previsto una soglia pari a € 6000,00 come soglia massima di ISEE per l’accesso al beneficio; un valore patrimoniale non superiore a € 20.000,00 e mobiliare non superiore a € 10.000,00.  Per quanto attiene alla misura spettante si parte da € 187,50 per l’ipotesi di un solo componente e si arriva sino a € 538,35 in ipotesi di 6 o più componenti. Come detto in precedenza lo strumento introdotto non è assolutamente sufficiente e ciò per vari motivi. In primo luogo non è una misura strutturale ma è emergenziale in quanto il legislatore prevede una durata indicata in appena 18 mesi. Ancora le risorse stanziate sono del tutto insufficienti: ed infatti il legislatore intende finanziare la misura con la somma pari a 1 miliardo di euro. E’ lapalissiano come tale stanziamento sia del tutto incongruo e non il linea con la risoluzione del Parlamento Europeo del 27/10/2017. In tale atto, infatti, il Parlamento invitava i Governi nazionali ad introdurre misure adeguate di assistenza universale ed indicava la soglia minima del “ reddito di cittadinanza” nella misura minima pari al 60% del reddito nazionale medio. Siamo chiaramente lontanissimi dagli obiettivi indicati dal Parlamento Europeo. Infine come per la Spagna concludo il lavoro analizzando alcune interessanti esperienze normative delle nostre Regioni. Degna di nota è certamente la Regione Campania. La Regione Campania, infatti, con le legge regionale n. 2/2004. In tale legge per la prima volta in Italia si sperimenta il “ reddito di cittadinanza” consistente in un reddito pari a € 350,00 mensili concesso a famiglie titolari di un reddito inferiore a € 5000,00. E’ interessante altresi notare come la parte relativa all’attuazione, all’organizzazione dei Bandi, a tutte le modalità applicative viene demendata ai Comuni. La sperimentazione è durata tre anni in quanto le Giunte successive non hanno inteso finanziare ulteriormente l’esperimento. Infine si segnala quanto recentemente varato dalla Regione Lazio. La Regione ha introdotto il cd. “ reddito di inclusione formativa”, ossia un reddito pari a € 600 mensili in favore di soggetti tra i 18 e 29 anni purchè disoccupati e che abbiano intenzione di iniziare un percorso di inserimento lavorativo. In conclusione la legislazione italiana in tema di reddito di cittadinanza deve fortemente stigmatizzarsi e ciò per vari motivi. In primo luogo perché manca del tutto una disciplina organica in tema di reddito di cittadinanza; in ogni caso perché gli strumenti economici sono del tutto insufficienti a contrastare la povertà e si pongono in ogni caso in radicale contrasto con l’obiettivo prefisso dalla UE che ha quantificato degno come reddito di cittadinanza una misura che preveda una elargizione pari minimo al 60% del reddito mensile medio nazionale.

 

Avv. Claudio La Rosa

 

 

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