De iure condendo. La cassa che vorrei. Percorso per l’attuazione del “Punto di svolta 5”

3 Novembre, 2018 | Autore : |

Per l’attuazione del punto di svolta 5 del programma di riforma di Cassa Forense targato NAD, appare necessario un approfondimento sull’attuale assetto ordinamentale dell’istituto della maternità, costruendo una lettura che ne corrobori una visione espansiva.
Indennità di maternità/Indennità di genitorialità. Quale percorso per una reale espansione?
L’articolo 70 del Decreto Legislativo 151/2001 va a delineare la disciplina dell’indennità di maternità per le libere professioniste.
Attesa la palese disparità di trattamento, rispetto alla disciplina delineata per i lavoratori dipendenti (art. 28 e ss. D.Lgs. 151/2001), la Corte costituzionale, con sentenza 14 ottobre 2005, n. 385, dichiarava l’illegittimità dell’articolo 70, poichè non prevedeva il principio che al padre spettasse di percepire, in determinati casi, in alternativa alla madre, l’indennità di maternità, attribuita solo a quest’ultima.
Al fine di adeguare la norma all’arresto del Giudice delle Leggi, con l’aggiunta del comma 3-ter inserito dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 80/2015, si statuiva che:” L’indennità di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”.
Come spesso capita per i liberi professionisti, la disciplina originaria della norma si palesava come discriminatoria verso la categoria, prevedendo un perimetro di garanzie meno esteso rispetto a quello previsto per i lavoratori dipendenti, non trovando alcuno spazio la possibilità di accedere all’istituto dell’indennità di maternità da parte del padre.
Rimedia alla palese disparità di trattamento la sentenza 385/2005 della Consulta, seguita dall’adeguamento della norma al principio espresso dalla Corte Costituzionale con D.Lgs. 80/2015 in vigore dal 25/6/2015. Da notare la proverbiale indolenza degli ultimi anni del legislatore italiano nell’ottica dell’espansione dei diritti: dieci anni per partorire una norma che adeguasse la disciplina a quanto statuito dalla Consulta.
Al fine di attuare effettivamente le tanto declamate politiche per la famiglia, appare ineludibile una disciplina che estenda la possibilità di accedere a questa indennità anche ai padri facenti parte di nuclei monoreddito con madre non avente diritto all’indennità di cui all’articolo 70, aggiungendo un articolo 70-quater del presente tenore:” L’indennità di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista, quando unico produttore di reddito nel nucleo familiare, per il periodo e nella misura in cui sarebbe spettata alla madre, in conformità alla disciplina propria della gestione previdenziale d’appartenenza del padre”.
Per quanto riguarda Cassa Forense, a consuntivo 2017, la spesa per indennità di maternità è ammontata a 30,2 milioni di euro circa per 4492 trattamenti. Di questa somma, 9 milioni di euro sono a carico dell’Inps ed iscritti come credito verso lo Stato nello stato patrimoniale dell’ente. Il contributo esatto dagli iscritti, dedicato al finanziamento di detta misura, doveva fruttare alla Cassa circa 20 milioni e mezzo nel 2017, mentre gli incassi effettivi ammontano a 14 milioni di euro.
Per il 2018 Cassa, avendo fissato il contributo di maternità a 117 euro, porta a preventivo un incasso di 28 milioni per il sostegno alla misura che si tradurranno, se conservato il trend del 2017, in circa 18 milioni di incasso effettivo.
La misura estensiva, per quanto riguarda Cassa in relazione al delta di liquidità non coperto dallo Stato, potrebbe essere agevolmente finanziata in parte con l’azzeramento dei finanziamenti alle associazioni ed in parte con una minima rimodulazione del contributo di maternità, ipotizzando un supplemento di spesa per la copertura, di 1/3 rispetto a quella attuale.
Passiamo ad esaminare l’impatto della misura verso la fiscalità generale.
A pagina 2009 del primo tomo del rendiconto finanziario gestionale Inps 2017 si evidenzia un ammontare totale erogato di circa 5 miliardi e 200 milioni di euro per indennità di malattia, infortuni e maternità. Estendere la misura, enucleando esclusivamente il carico per l’indennità di maternità, comporterebbe un incremento di spesa fiscale generale di un miliardo. 500 milioni di euro sono ricavabili dalla revisione dei trattamenti pensionistici superiori ad € 4000,00 mensili. Ulteriori 500 milioni potrebbero ricavarsi dal taglio dei trasferimenti alle Province ed al settore dell’editoria.
Ulteriore misura in linea con una concreta politica di tutela della genitorialità, essenziale anche in ottica di riequilibrio demografico, deve essere una totale esenzione fiscale in relazione all’indennità di maternità. Detta misura sarebbe del tutto compatibile con la qualificazione dell’istituto sottolineandone la funzione ripristinatoria del patrimonio e della capacità reddituale, sicuramente posti sotto stress dalla meravigliosa ma impegnativa esperienza della genitorialità.
All’articolo 6 numero 2 DPR 917/1986 (TUIR), dopo le parole: “dipendenti da” va aggiunta la parola “maternità/paternità”, al fine di liberare da tassazione le provvidenze erogate a sostegno della genitorialità.
Il miliardo di spesa supplementare (conseguente ai mancati introiti fiscali) preventivabile per la detassazione potrebbe ricavarsi dalla riorganizzazione e semplificazione degli enti locali con conseguente riduzione del relativo trasferimento attuale (118 miliardi e 91 milioni).
Esaminando i rapporti Censis 2016 e 2017, si evince che circa il 40% degli avvocati italiani dichiara criticità nella cura/accudimento di figli, coniuge, genitori anziani.
In conseguenza, una rimodulazione espansiva dell’istituto dell’indennità di maternità appare una misura capace di incidere concretamente nel miglioramento della condizione della categoria.
Occasione per introdurre l’innovazione proposta potrebbe essere la legge di conversione del decreto 119/2018, cd. fiscale 2019, in elaborazione in queste settimane in Parlamento.
Avv. Giuseppe Fera
Tesoriere Nazionale NAD

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