MOZIONE NAD AMPLIAMENTO FONTI DI REDDITO E AVVOCATI IN DIFFICOLTA’

25 Maggio, 2018 | Autore : |

 

Spesso dobbiamo lottare contro una memoria storica che dimentica quanto si è fatto, proposto, detto, in favore di fasce di colleghi sofferenti. Riportiamo la mozione NAD presentata a Rimini, nel 2016, al Congresso Nazionale Forense, giusto per ribadire che nessuno si batte per gli avvoati di base con la nostra nettezza. 

 

 

XXXIII Congresso Nazionale Forense
Mozione presentata da Nuova Avvocatura Democratica,

delegati Salvatore Lucignano e Giuseppe Scarpa

Denominata “MISURE DI SOSTEGNO
ALL’AVVOCATURA IN CRISI E PROPOSTE PER L’AMPLIAMENTO DELLE
FONTI DI REDDITO”.

Premesso e considerato
1. Che l’avvocatura italiana vive ormai da tempo una grave crisi economica, che
ne ha drasticamente ridotto i redditi;
2. Che questa situazione incide pesantemente sull’autonomia e sul prestigio
dell’avvocatura, esponendo molti tra i suoi componenti al rischio di essere
estromessi dallo svolgimento della professione;
3. Che dato l’alto numero di professionisti del settore, il problema assume una
dimensione nazionale e che pertanto appare un preciso compito dello Stato
farsi carico della sofferenza espressa dall’avvocatura, in particolare degli
avvocati più giovani e delle donne, onde evitare pesanti ricadute sociali,
derivanti dalla proletarizzazione e disoccupazione in aumento nella categoria;
4. Che l’avvocatura non richiede allo Stato misure assistenziali ma esige che i
professionisti dotati di Partita Iva, tra cui gli stessi avvocati, vengano
riconosciuti come dei lavoratori e che per essi sia concepita una specifica
politica di sostegno, così come avviene per altre categorie sociali;
5. Che la sofferenza dell’avvocatura è intimamente legata alla questione
previdenziale e che l’attuale regolamento approvato dalla Cassa Forense,
avente ad oggetto l’art. 21, commi 8 e 9 della Legge professionale n. 247/2012,
appare gravemente ed ulteriormente penalizzante per gli avvocati in sofferenza;
6. Che in alcun modo la sofferenza reddituale e la temporanea difficoltà nello
svolgimento della professione forense possono diventare un elemento in grado
di portare alla cancellazione del professionista dall’albo, come invece previsto
dall’art. 21 comma 1 della legge professionale;
Tutto ciò premesso e considerato
L’avvocatura italiana riunitasi nel XXXIII Congresso Nazionale a Rimini, dà
mandato all’Organismo Unitario dell’Avvocatura di adoperarsi in sede politica
perché vengano adottate le seguenti misure di sostegno all’avvocatura in crisi e
di ampliamento delle fonti di reddito dei colleghi in maggiore difficoltà
economica;
1. Prevedere il riconoscimento di una soglia reddituale minima al di sotto della
quale ottenere la dichiarazione dello status di “professionista in difficoltà”.
Tale condizione ed i relativi benefici di legge dovrebbero essere previsti per
un numero massimo di tre anni, anche non consecutivi, scaduti i quali al
professionista non sia più data possibilità di goderne i vantaggi;
2. Collegare allo status di professionista in difficoltà specifici benefici di natura
fiscale e previdenziale, consistenti in:
2.a. possibilità di evitare ogni tipo di adempimento fiscale e previdenziale per
l’esercizio in cui si sia in difficoltà, salva la comunicazione al proprio ordine
circondariale di trovarsi nella condizione di sofferenza prevista dalla legge;
2.b. avere accesso privilegiato ad incarichi professionali assegnati dagli organi
giurisdizionali, attraverso la possibilità di farne richiesta, con adozione di
specifiche corsie preferenziali che mettano a disposizione dei professionisti in
crisi tali incarichi;
2.c. ottenere l’esenzione completa dell’obbligo di pagamento degli oneri
previdenziali quando si abbia ottenuto il riconoscimento di professionista in
difficoltà, con possibilità di riscatto dei contributi minimi previsti, concessa al
professionista che riesca a superare la difficoltà;
3. Inserimento dello status di professionista in difficoltà all’interno della legge
professionale, e segnatamente dell’art. 21 comma 1, attraverso norme che
impediscano al professionista riconosciuto in difficoltà e che non riesca per
questo ad esercitare la propria professione in modo effettivo, continuativo,
abituale e prevalente, di subire la cancellazione dall’albo professionale;
4. Introdurre l’obbligo di allegazione della liberatoria degli avvocati che
abbiano partecipato alla cosiddetta negoziazione assistita, come condizione
necessaria affinché i cittadini che ne abbiano usufruito possano vantare
l’esecutività del titolo ottenuto e farlo valere quale titolo legale;
5. Prevedere la reintroduzione nell’ordinamento del patto di quota lite e
favorire la libera contrattazione degli onorari tra avvocati e clienti, salvo
l’applicazione di parametri ministeriali di riferimento solo in assenza di
accordo scritto tra le parti, nel qual caso, in presenza della prova di assunzione
del mandato da parte del professionista, con riferimento al valore dichiarato in
modo concorde dalle parti, munire la fattura emessa dall’avvocato al minimo
tabellare del valore di titolo esecutivo;
6. Rivedere le norme in materia di accesso alla giurisdizione, prevedendo che,
laddove sia prevista la conciliazione obbligatoria, a pena di improcedibilità del
giudizio, tale istituto sia sostituito dalla negoziazione assistita dagli avvocati,
adottando specifici parametri perché tale attività del professionista venga
adeguatamente retribuita;
7. Prevedere che la negoziazione assistita dagli avvocati sia totalmente priva di
costi per i cittadini che vi fanno accesso, salvo quelli previsti per la
remunerazione degli avvocati che vi prestano assistenza e prevedere un regime
fiscale agevolato per i compensi percepiti dall’avvocato a seguito dell’esercizio
della negoziazione assistita, rispetto a quelli derivanti dall’opera di assistenza
in giudizio;
8. Consentire l’accesso all’avvocatura ad un sempre più alto numero di
funzioni oggi appannaggio di altre categorie professionali. Abilitare
l’avvocatura all’asseverazione e registrazione, mediante la propria attività, di
tutti gli accordi e i contratti tra i cittadini a cui si sia prestata assistenza.

 

Avv. Salvatore Lucignano – Avv. Giuseppe Scarpa

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