JOHNSON VS MONSANTO: L’IMPORTANZA DEI PUNITIVE DAMAGES PER LA GIUSTIZIA

12 Agosto, 2018 | Autore : |

La notizia è rimbalzata in tutti i media del mondo a partire dal 10 agosto. La Monsanto, multinazionale che fa parte del colosso Bayer, è stata condannata a versare 289 milioni di dollari al giardiniere Dewayne Johnson, che ha denunciato i danni provocatigli dall’uso pluriennale di prodotti a base di glifosfato, un erbicida contenuto nel “Round Up”. Nel processo di primo grado i legali di Johnson sono riusciti a dimostrare la correlazione tra il linfoma non Hodgkin che ha colpito Johnson all’età di 42 anni e l’uso prolungato del prodotto incriminato. Il caso è ovviamente interessante sotto molti aspetti, ma qui interessa analizzare il valore dei punitive damages, come istituto capace di favorire un riequilibrio di interessi socialmente auspicabile, nonché quale elemento che valorizza l’operato di giustizia degli avvocati capaci di spendersi per cause che oppongono i cittadini ai grandi colossi dell’economia.

Ben 250 milioni di dollari, dei 289 che il Giudice di San Francisco ha stabilito debbano essere versati a Johnson, sono stati infatti comminati a titolo di “punitive damages”, ovvero, secondo la traduzione imprecisa, ma universalmente utilizzata nel nostro paese, quali “danni punitivi”. Si tratta di una cifra importante, che assolve a molteplici funzioni eticamente perseguibili e che dimostra, ancora una volta, quanto sia arretrata l’avvocatura italiana, sorda e cieca rispetto alla possibilità di battersi efficacemente per l’inclusione di questo importante istituto all’interno dell’Ordinamento italiano.

 

 

NAD si è sempre occupata di questo argomento. Le nostre norme di riferimento, sia sul piano nazionale che sovranazionale, non impediscono affatto che i punitive damages vengano utilizzati anche in Italia ed il riconoscimento di sentenze straniere che dispongono in tal senso, legittimato dal recente orientamento della Corte di Cassazione, non fa che avallare la possibilità che l’Italia adotti questo istituto, estremamente utile per ottenere giustizia sostanziale e stimolare la funzione sociale dell’avvocato.

 

Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo
il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito
la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e
quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi
ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di
origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una
sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però
corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento
straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di
condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi
avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto
straniero e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico”. Questo il
principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
16601/17 del 5 luglio 2017, con cui viene riconosciuta per la prima volta
la compatibilità con l’ordinamento italiano dei punitive damages.

 

Cosa manca dunque affinché l’avvocatura italiana esca dalla sua penosa apatia e decida finalmente di affrontare battaglie volte a fare dell’avvocato del futuro un protagonista di giustizia ed un efficace elemento di redistribuzione di valore all’interno della nostra società? Semplice, a costo di ripetermi all’infinito, manca proprio l’avvocatura. La nostra categoria negli ultimi anni non ha saputo spendere nemmeno una parola su temi in grado di respingere il processo di “diminuzione” a cui è stato sottoposto l’avvocato italiano. I gruppi dominanti, annidati nel sistema ordinistico, la famigerata Cosa Nostra Forense che denuncio da anni, non hanno mai fatto nulla perché l’avvocato italiano si doti di strumenti che lo rendano più forte nei confronti dello strapotere dell’economia e dei grandi gruppi finanziari. I punitive damages sarebbero uno straordinario elemento di progresso per il nostro ordinamento, consentirebbero agli avvocati di scommettere sulla propria capacità di generare giustizia sostanziale, favorendo al contempo, se utilizzati in modo sinergico rispetto al patto di quota lite, un grande risultato economico per quei legali più bravi, capaci di ottenere sentenze in leading cases dal valore nomofilattico.

 

Perché dunque la nostra categoria non investe in questo istituto? Perché non vi è impegno affinché venga introdotto nell’ordinamento nazionale? Semplice, perché ai padroni dell’avvocatura italiana non interessa una professione meritocratica, avanzata, che guardi con favore allo spirito di iniziativa del legale. La visione dei nostri padrini è ancorata a schemi novecenteschi, al passaparola, ai privilegi e alle clientele stratificate, con un rigetto aprioristico verso le nuove forme di imprenditorialità, di pubblicità e di aggressione del mercato delle prestazioni legali, che altrove vengono ritenuti fattori primari di selezione dell’efficienza. L’avvocatura italiana è arretrata, culturalmente e politicamente, e questa inadeguatezza dei piccoli boss che comandano la nostra classe gioca un ruolo enorme, naturalmente in negativo, nella mancata evoluzione dell’ordinamento verso una più efficace tutela dei diritti e degli interessi dei più deboli e dei cittadini in generale.

 

Avv. Salvatore Lucignano

 

 

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