L’AVVOCATO DEL FUTURO: UOMO, MACCHINA O CYBORG?

25 Giugno, 2018 | Autore : |

Relazione illustrata al convegno “Intelligenze artificiali: il futuro è già in corso”, tenutosi a Napoli, il 25 giugno 2018. In calce il video dell’intervento, caricato su youtube. 

 

Introduzione.

Scrivere una relazione che parli di avvocatura ed intelligenza artificiale rappresenta un viaggio interiore, alla ricerca di un collegamento tra passato e futuro, tra reminiscenze e speranze, o paure. Qualche tempo fa, in uno degli articoli pubblicati sul sito internet della nostra associazione forense, www.nuovaavvocaturademocratica.org, mi è capitato di citare una delle frasi che fanno parte del mio bagaglio di pensieri, una sacca di idee e precetti in cui mi capita di rovistare quando ho bisogno di punti d’appoggio. Ci ho trovato la riflessione di Cesare Pavese, formulata nella prefazione alla sua traduzione di “Moby Dick”, il capolavoro di Herman Melville:

“Tradurre Moby Dick è un mettersi al passo coi tempi”

Ecco, per un avvocato napoletano che nel 2018 sia impegnato in un’associazione politico forense, intervenire ad un convegno che tratti il tema dell’intelligenza artificiale, delle sue possibili interazioni con il diritto, la giustizia e l’avvocatura futura, è senza dubbio un mettersi al passo coi tempi. Così come allora il marinaio studioso Melville racchiuse in un compendio di vita e morte i cambiamenti e i miti del tardo ottocento americano, così come Pavese interpretò la sua opera di avvicinamento a quel mostro di epica ed ignoto, allo stesso modo un giurista di questi tempi deve approcciarsi a questa tematica, con la consapevolezza della sua indispensabilità.

L’intelligenza artificiale probabilmente è uno dei temi che caratterizzeranno maggiormente il prossimo futuro. E’ una questione ormai centrale, non solo in ambito giuridico, viste le ricadute che avrà su ogni aspetto della nostra vita. Yuval Noah Harari, professore di storia presso la Hebrew University di Gerusalemme, nel suo Homo Deus – Breve storia del futuro, analizza la prospettiva di un genere umano che tenda sempre più alla deificazione. Attraverso il superamento dell’invecchiamento, l’allontanamento della morte, la capacità di travalicare sempre più i confini fisici dell’io e della persona, Harari narra i possibili sbocchi di una civiltà che volge in modo vorticoso verso la divinità.

Questa prospettiva, che a molti può apparire ancora distante, grottesca, fantasiosa, va invece valutata con molta attenzione. L’intelligenza artificiale è parte di un processo di potenziamento dell’umano che pone problematiche potenzialmente imponderabili alla nostra società, portandosi dietro un insieme di rischi e possibilità probabilmente solo sognate dai più arditi e fantasiosi individui dei secoli passati. Oggi però tutto ciò che fino a qualche anno fa poteva apparire fantascienza si sta concretizzando innanzi ai nostri occhi e mette il giurista avvocato di fronte ad uno scenario talmente vasto, affascinante ed allo stesso tempo ricco di potenziali inquietudini, da rendere indifferibile il dibattito sui vari aspetti che afferiscono al tema.

Scopo di questa relazione peraltro non può essere quello di discutere di tutte le implicazioni che l’intelligenza artificiale avrà sulla società futura. Attraverso la riproposizione e rielaborazione di articoli e piccoli studi già pubblicati dalla nostra associazione, Nuova Avvocatura Democratica, arricchiti (si spera), da riflessioni maturate in occasione del convegno immaginato qui a Napoli, per il 25 giugno 2018, NAD vuole sottoporre alcuni aspetti che riguardano più da vicino l’avvocatura, la giustizia ed il suo rapporto con l’intelligenza artificiale.

 

  1. La legge professionale forense e l’intelligenza artificiale: zero regole ed un futuro tutto da scrivere.

La prima riflessione che dunque un avvocato deve fare, quando si parla di A.I., secondo l’acronimo inglese che indica l’artificial intelligence, è che la legge professionale forense, la n. 247/2012, non fa alcuna menzione del fenomeno. Eppure, persino chi non fosse connesso con le evoluzioni tecnologiche già in corso dai primi anni del terzo millennio, avrebbe potuto interrogarsi sulla necessità di prevedere il fenomeno ed il suo irrompere all’interno del mercato delle prestazioni legali, se non altro in ragione di fenomeni culturali di ampia diffusione. Il film “A. I. – Artificial Intelligence”, girato dal regista americano Steven Spielberg, è datato 2001. Naturalmente con questo non si vuole dire che i giuristi che nel 2012 si preoccuparono di portare a compimento il disegno di una legge che innovasse la professione forense avessero l’obbligo di analizzare le problematiche che l’avvocato italiano si sarebbe trovato ad affrontare da lì a poco traendo le proprie fonti dalla filmografia hollywoodiana, ma certo, uno sguardo a ciò che accadeva nel mondo avrebbe evitato di trovarsi con una legge che, sotto quasi tutti gli aspetti, è inservibile ed è nata già vecchia, sorpassata ed inadeguata a regolare il presente ed il futuro.

Il dato è già di per sé sconfortante e dovrebbe suonare come un campanello d’allarme per l’avvocatura italiana, abituata da lustri ad ignorare ciò che accade dentro e fuori i propri confini. Gli avvocati italiani sono totalmente sprovvisti di norme che regolino la coesistenza dell’intelligenza artificiale e di quella umana. Ci troviamo dinanzi ad una far west normativo, i cui potenziali effetti possiamo solo brevemente indicare, ponendo come punto fermo del dibattito la necessità di colmare questo vuoto con previsioni ad hoc. Se però cerchiamo di superare l’impasse e provare a dettare una linea, la prima problematica che salta all’occhio parlando di questi argomenti è quella che riguarda la concorrenza sleale ed asimmetrica che l’AI è in grado di fare all’avvocato uomo.

La legge professionale forense ha infatti imposto all’avvocato uomo una serie di oneri che costituiscono sicuramente un aggravio per l’esercizio della professione: versamento di contributi previdenziali ed imposte, obbligo di continui aggiornamenti e formazione, norme deontologiche da rispettare ecc. A questo si aggiungano i costi per il mantenimento dello studio legale, gli adempimenti in materia di privacy, le esigenze di vita, di riposo, del professionista in carne ed ossa. Basterebbe questo a far comprendere che una ipotetica competizione tra uomo e macchina pensante, tra avvocato in carne ed ossa ed intelligenza artificiale esperta nel settore legale, si svolge in condizioni di pesante svantaggio per l’uomo.

Uno dei primi eventi che ha richiamato l’attenzione dei media contemporanei sulla competizione tra uomo e macchina è stata probabilmente la partita a scacchi più famosa di sempre, quella giocata da Deep Blue e Garry Kasparov il 10 febbraio 1996. Il computer progettato dalla IBM vinse quella partita, battendo il campione del mondo in carica e dando una dimostrazione di quanto le capacità di calcolo dei computer potessero svilupparsi, fino a superare quelle degli uomini. Oggi le potenzialità dell’intelligenza artificiale, ovvero di un’intelligenza capace di imparare, di programmarsi e riprogrammarsi autonomamente, consentono di superare la distinzione tra uomo e macchina, andando oltre l’essenza, in ragione di un’apparente identità tra prestazioni e comportamenti dell’umano e dell’artificiale. Ciò ci costringe a dare dunque ampio spazio al tema delle prestazioni dell’intelligenza artificiale. Se immaginiamo che l’avvocato artificiale sarà un organismo che sappia fare tutto ciò che fa l’avvocato uomo, ma lo faccia in modo più rapido ed efficace, non possiamo non concordare sulle scarse possibilità del competitor in carne ed ossa di sopravvivere alla sfida.

L’assenza di regole volte a disciplinare una possibile concorrenza ed il tema del confronto tra le prestazioni dell’avvocato uomo e dell’avvocato artificiale  costituiscono dunque un primo aspetto che deve chiamare l’avvocatura italiana ad una risposta, che individui i confini del campo da gioco, immaginando quali possano essere gli arbitri che impediscano che il confronto si trasformi in una sistematica sconfitta per l’uomo. Se ciò infatti si verificasse, se lasciassimo che le potenzialità della tecnica e della cibernetica si imponessero senza alcun tipo di freno, che non fosse quello rappresentato dai limiti dell’evoluzione tecnologica, vorrebbe dire che abbiamo rinunciato all’essenza umana dell’avvocato, ritenendola non necessaria, ma tutto sommato fungibile rispetto a quella artificiale.

 

Nella sua opera “La civiltà dell’empatia” l’economista Jeremy Rifkin analizza questo sentimento, provando a tracciare una storia del suo sviluppo. L’empatia, la capacità di compenetrarsi nell’altro, di sentire ciò che prova un altro essere umano, è in effetti una delle qualità più importanti che l’umanità deve coltivare, se vuole provare a restare umana. Proprio l’empatia è un primo argine allo strapotere dell’intelligenza artificiale su quella naturale. Se ipotizziamo che la scelta che veda coinvolto un uomo ed una macchina non possa prescindere dalla valutazione sulle capacità empatiche, l’avvocato uomo può contare su una caratteristica che difficilmente può essere replicata, anche solo in apparenza, da un organismo artificiale.

In altri termini esisterà sempre una differenza tra l’empatia di un umano verso un suo simile e l’apparente empatia di un’intelligenza artificiale, programmata per sembrare empatica verso un umano. Questo confine, messo in discussione da una visione utilitaristica di ciò che ci circonda, è di straordinaria importanza se vogliamo difendere il nostro essere uomini, garantendoci il dominio dello sviluppo robotico, prima di divenirne potenziali vittime. L’empatia, l’umanità, possono dunque essere più che un vago sentimento per chi dovrà occuparsi di regolare la coesistenza operativa tra avvocato uomo ed avvocato artificiale. C’è da augurarsi che tale guida venga ascoltata.

Occorre in ogni caso valutare l’altra faccia del rapporto tra uomo e macchina, quando si pensa alla possibilità di un avvocato artificiale, ovvero la reazione dei clienti che potrebbero trovarsi di fronte ad un organismo non umano. Non possiamo escludere che l’uomo possa porre una barriera tra sé e la macchina, magari legiferando in modo che essa possa fungere solo da ausilio, ma non possa mai sostituirsi all’umano. La replica artificiale di comportamenti e prestazioni umane pone infatti il problema della disumanizzazione della società come uno dei più scottanti aspetti connessi a questo possibile scenario. Se già oggi siamo alle prese con i dubbi che riguardano il nostro rapporto con il virtuale,  se i fenomeni di dipendenza dal web già consentono di verificare un’alienazione preoccupante, che tocca settori della cittadinanza sempre più vasti, non possiamo escludere che l’interfaccia del cittadino del futuro con la macchina debba essere in qualche modo regolata, non già da ciò che l’artificiale è in grado di fare, bensì da una scelta dell’umano, che decide di mantenere umano il prestatore di un’opera o di un servizio intellettuale.

 

Sempre in tema di concorrenza ed inadeguatezza della legge professionale forense rispetto all’intelligenza artificiale, non può non toccare l’incidenza che essa potrebbe avere sul livello occupazionale degli avvocati umani dei prossimi anni. Su questo punto la nostra associazione ha da tempo assunto una posizione chiara. A nostro avviso l’avvocatura di massa è un fenomeno storico destinato a scomparire, assimilabile allo sviluppo di una bolla speculativa, già esplosa, ma dalle conseguenze destinate ancora a manifestarsi pienamente.

L’impatto dell’automazione e della robotica in tutti i settori lavorativi è oggetto di un dibattito basato essenzialmente su modelli di previsione. Con cadenza ormai sempre più frequente Nuova Avvocatura Democratica ha riportato i tanti articoli di stampa che danno conto dell’ingresso dei robot nel mercato del lavoro, con effetto sostitutivo dell’umano. Nell’ambito di un’analisi più approfondita abbiamo già pubblicato vari studi, tra cui uno in particolare, che ha avuto ampia risonanza sulle principali testate giornalistiche, italiane ed internazionali, è stato oggetto di un nostro articolo intitolato “La scomparsa del reddito sarà la vera emergenza dei prossimi anni”, disponibile sul sito internet dell’associazione.

L’articolo fa riferimento ad uno studio pubblicato dalla Bain & Company, intitolato “Labor 2030: The Collision of Demographics, Automation, and Inequality.”, attualmente disponibile e consultabile al seguente link: http://www.bain.com/publications/articles/labor-2030-the-collision-of-demographics-automation-and-inequality.aspx

Detto studio tende a dimostrare l’impatto distruttivo dell’automazione nell’ambito della perdita di posti di lavoro, da qui al 2030, con un outlook decisamente negativo sul mantenimento degli attuali livelli occupazionali. I modelli utilizzati in questo lavoro intrecciano le conseguenze dell’automazione e dell’andamento demografico mondiale, per trarre conclusioni sul possibile aumento delle disuguaglianze nella società futura.

Certo, non mancano tesi ed analisi che tentano di mostrare come in realtà l’automazione del lavoro non avrà un impatto dal saldo negativo sul numero di occupati, ma la possibilità che le macchine pensanti svolgano buona parte del nostro attuale lavoro, costringendoci a ripensare il nostro rapporto con ecco, sono da prendere in seria considerazione.

 

L’automazione peraltro, agisce su un altro fattore strettamente connesso alla sostituibilità dell’uomo con la macchina: il prezzo della prestazione. Un altro dei fenomeni che appaiono figli dello sviluppo della robotica e dell’intelligenza artificiale è l’abbassamento del costo della prestazione legale. Eppure, la ricerca ossessiva di un abbassamento del costo di una prestazione pare non tener conto che quel costo costituisce pur sempre il ricavo di un individuo, che a sua volta potrà impiegare il guadagno, frutto del suo impegno, per remunerare un altro individuo lavoratore. L’abbassamento dei prezzi di tutto ciò che si fa, aiutato dalle macchine che riescono a farlo ad un costo minore, rischia dunque di generare una spirale depressiva e distruttiva, che impoverisca progressivamente tutta la società mondiale. 

Il valore, che nel secondo dopoguerra e fino alla fine degli anni settanta, è sembrato premiare il lavoro, con la massima espansione dei modelli sociali basati sulla piena occupazione e sul welfare universale, risente pesantemente di un possibile modello di sviluppo in cui ciò che oggi frutta reddito ad un umano sarà realizzato da una macchina. Il rischio è quello che prima scompaia il sovrapprezzo, poi il prezzo ed infine il reddito, lasciando un’efficienza operativa del tutto insensibile ai contraccolpi sociali ed economici derivanti da questo assetto. Il trionfo dell’automazione potrebbe aprire prospettive dalla portata sconvolgente, incidendo in modo drammatico sul rapporto tra costi e guadagni, globalmente intesi, all’interno della nostra società.

Emerge così la cautela, doverosa, che anche l’avvocatura deve tributare ad uno dei miti più devastanti per l’etica pubblica contemporanea: quello della concorrenza. “Se costa meno è meglio” è un mantra ossessivo, che negli ultimi tempi abbiamo applicato in ogni ambito della nostra vita relazionale. La depressione dell’economia mondiale è stata in parte generata e sostenuta da questa visione tribale del concetto concorrenziale. La rincorsa al ribasso, al peggio, allo svilimento del valore dell’uomo, del lavoro, del prodotto, non può più essere accettata come fine ineluttabile dei processi di ottimizzazione dell’allocazione di valore. L’annullamento del valore connesso al lavoro si ripercuote sui consumi, sugli investimenti, ma ormai sta incidendo in modo profondissimo nel tessuto sociale mondiale, andando a creare barriere sempre più alte e invalicabili tra nuove forme di produzione di reddito e lavoro.

La speculazione, la rendita, l’irrazionalità connessa a remunerazioni che fanno riferimento a status e non a giustizia, né ad equa retribuzione dell’impegno dell’uomo, vengono giustificate dal sistema come frutto delle libere scelte del mercato. Si tratta di un falso grossolano, che tocca alla politica smascherare, per rimettere l’individuo e la società al centro dei processi economici. Il rapporto tra uomo ed intelligenza artificiale necessita di non essere abbandonato alla mera possibilità della tecnica. Così come alla fine degli anni ottanta l’umanità si rese conto che non si potevano continuare a costruire bombe, solo perché si era capaci di farlo, oggi occorre riflettere sul senso etico ed economico di un mondo in cui tutto ciò che normalmente facciamo venga fatto dalle macchine, costi di meno, si possa ottenere più in fretta. Questa corsa verso un più che viene visto acriticamente come “meglio” non può e non deve essere accettata.

 

Passando ad un altro aspetto della questione non si può non riflettere sulle ricadute deontologiche e sulla responsabilità per l’operato dell’avvocato artificiale. Nel momento in cui un ipotetico cliente del 2030 si rivolgerà ad una macchina per ottenere assistenza legale, chi garantirà della sua correttezza professionale? Chi risponderà di un adeguato livello prestazionale e in che modo si potrà verificare che il frutto di un accordo tra “colleghi” bionici non sia volto a tutelare interessi estranei a quelli delle parti coinvolte in una controversia o in un affare?

Come si vede l’impostazione meccanicistica, che guarda alla macchina in grado di esprimere pensiero come ad un soggetto neutro sul piano della soggettività e della responsabilità giuridica, è totalmente inaccettabile. Una legislazione che definisca gli ambiti di operatività possibile dell’avvocato artificiale è dunque quanto mai urgente, anche in ragione delle possibili declinazioni che la robotica assumerà nelle prossime manifestazioni della prestazione legale. Le videoconferenze tra avvocati, tanto per citare un esempio, oggi avvengono tra uomini, ma presto potrebbero svolgersi tra avatar. Gli ologrammi, la realtà virtuale, oggi vengono ancora usati prevalentemente nel settore del gaming, della computer grafica e della simulazione a scopo di sviluppo, ma che avverrà quando  gli avvocati, uomini e macchine, saranno calati in una stanza virtuale, valutando scenari che tenteranno di riprodurre la realtà, allo scopo di condizionare l’espressione della loro volontà ed attività? Sono questioni aperte, che necessitano di risposte adeguate e in questo senso l’avvocatura italiana dovrebbe costituire un naturale bastione, in grado di opporre a una visione intrisa di fideismo evoluzionistico un proprio pensiero umanistico, non solo capace di difendere se stessa dalla progressiva erosione di competenze svolte dalle macchine, ma capace di garantire che i valori degli uomini possano sempre contrastare utilmente la deriva disumanizzante del diritto. L’avvocato umano dovrà sempre garantire che i diritti e gli interessi degli uomini non possano essere guidati da un’intelligenza artificiale in direzione di ciò che appare più conveniente e dovranno porsi come interfaccia indispensabile tra i cittadini ed i corpi intermedi della società e le macchine pensanti che si occuperanno di diritto.

 

In questo scenario, che sul piano normativo si presenta totalmente deficitario, una prima risposta delle istituzioni forensi italiane si è avuta con il DET, svoltosi a Genova l’11 e 12 maggio scorsi. Si è trattato di un convegno che finalmente ha puntato le lenti dell’avvocatura italiana sui fenomeni legati all’intelligenza artificiale, con interventi di esperti, italiani e stranieri, che hanno discusso sul tema. Troppo poco, se si pensa che l’avvocatura italiana avrebbe bisogno urgentissimo di porre l’argomento al centro di una riforma delle norme che regolano la professione forense, ma comunque un segnale che dimostra, seppure con inaccettabile ritardo, che il problema comincia ad essere avvertito nelle alte sfere della rappresentanza forense.

Sempre nell’ambito delle iniziative volte al riconoscimento della tematica come oggetto di interesse dell’avvocatura, è doveroso citare lo sforzo compiuto dall’avvocatura napoletana, che il 16 marzo di quest’anno ha riunito molti rappresentanti dell’avvocatura mediterranea ed europea, al fine di elaborare un manifesto in cui l’argomento è stato posto tra i punti da approfondire, per scongiurare “… la riduzione della conoscenza giuridica, che conduce alla Giustizia, a meri algoritmi, togliendo umanità alla Giustizia e svalutando il ruolo della difesa tecnica, con il rischio di scomparsa di giudici ed avvocati …

Oltre a questo, all’interno della nostra professione, non vi è purtroppo molto da segnalare, ed è doloroso constatare come la miopia dei modelli cognitivi dominanti possa annebbiare anche le menti critiche più aperte al libero pensiero. Occorre che il tema dell’intelligenza artificiale, del suo possibile impatto sul lavoro dell’avvocato, divenga oggetto di un’attenzione specifica, che si traduca in una normativa adeguata, conseguenza di un serio dibattito che tenga insieme la difesa dai peggiori rischi con lo sviluppo delle migliori possibilità.

 

  1. Giustizia predittiva, disumanizzazione del diritto e giudici inumani?

Immaginiamo l’utilizzo di un giudice artificiale che si faccia interprete dei conflitti e degli accordi tra uomini. Quali problematiche comporta una simile rivoluzione? E’ possibile affidare ad algoritmi, seppure sofisticati, la giurisdizione sui nostri diritti ed interessi? Queste domande diventano sempre più attuali e necessitano di una risposta normativa perché, tanto per cambiare, l’interazione della robotica con la giustizia non vede l’assenza di regole solo per quanto riguarda gli avvocati, ma anche per quel che attiene al ruolo, all’essenza ed alla natura dei magistrati giudicanti.

I concetti base che abbiamo contribuito a fissare in questa breve esposizione lasciano pochi dubbi alla nostra impostazione: riteniamo che “restare umani” sia un valore non negoziabile, che non possa essere scambiato con una presunta maggiore efficienza, generata dalle macchine. Se il diritto vorrà mantenere la sua natura di scienza umana, di alta espressione dello spirito degli uomini, non potrà abdicare al giudizio di una macchina, per quanto le sue prestazioni possano apparire superiori. L’apparenza, in questo caso, dovrà fare i conti con il controllo, rispolverando uno slogan pubblicitario assai famoso qualche anno fa, che recitava “la potenza è nulla senza controllo”. E’ esattamente così. Le macchine capaci di confrontare sentenze, interpretazioni, dottrine, ed elaborare risposte che tengano conto di un database sempre più ricco, potente ed aggiornato, restano pur sempre macchine. Gli algoritmi in grado di semplificare il processo decisionale che rende giustizia ai cittadini sono in ultima analisi generati dall’uomo. Dietro ogni macchina, o in via diretta, o mediata, c’è un essere umano, perché nessuna macchina è in grado di generare la vita, né lo sarà mai. Ciò ci porta dritti al cuore del problema che attiene allo sviluppo istituzionalizzato di una giustizia predittiva: il rapporto tra programmatore dell’intelligenza artificiale e la sua creatura.

Il controllo ultimo sull’agire delle macchine pensanti porta dritti al tema della responsabilità per ciò che viene realizzato dalle intelligenze artificiali. Il discorso fatto per l’avvocato vale a maggior ragione per il giudice. I concetti già espressi non meritano di essere ripetuti, ma semmai esaltati, perché sicuramente le responsabilità del giudice sono ancora maggiori, seppur diverse, rispetto a quelle dell’avvocato. Affidarsi a processi matematici che escludano l’empatia e l’humanitas dalla sfera applicativa del diritto sposterebbe la giustizia in un luogo privo di anima, pericolosissimo, che la priverebbe di ciò che la rende indispensabile e connaturata ai bisogni dell’uomo.

Ancora una volta appare quanto mai opportuno frenare le suggestioni legate al mito dell’efficientismo, comprendendo cosa rappresenti l’efficienza in campo giuridico e cosa possa snaturarlo. E’ indubbio che alcuni fenomeni tecnologici che stanno affascinando le startup più visionarie possano avere un ruolo di supporto all’amministrazione della giustizia.  I processi di validazione diffusa che danno luogo alle criptovalute, che costituiscono tecnologia blockchain, rappresentano un evidente passo in avanti nel campo della certezza di un’operazione. Il prossimo step potrebbe presto divenire una sorta di asseverazione collettiva, impersonale, che potrebbe statuire sul giusto e sull’illegittimo non più affidandosi ad una struttura giudicante personalizzata e localizzata in un luogo fisico, bensì ad una rete di competenze in grado di indirizzarsi in modo sinergico verso una sentenza.

Ci troviamo così vicini a forme di superamento del limite, per quanto attiene a ciò che abbiamo sempre potuto fare o non fare, da dover aprire la mente all’evidenza concreta che il mondo che ci aspetta, già tra qualche anno, non sia una semplice implementazione di quello attuale, ma di presenti in modo totalmente diverso, stravolto e cambiato nei principi e non solo nelle modalità operative. La vittima più illustre di una tale rivoluzione è sicuramente il processo pubblico statale, che già da molti anni gode di pessima salute e che appare sempre più inidoneo a soddisfare i bisogni della società italiana. Incertezza del diritto, bulimia normativa, procedure spesso calpestate, tempi biblici, costi esorbitanti e scarsissima capacità di incidere sugli interessi concreti delle parti, hanno reso il processo italiano uno dei monumenti statali all’inefficienza e all’ingiustizia. Le spinte deflattive ed il progressivo ritiro dello Stato dal fenomeno processuale hanno reso la situazione ancora più insostenibile, creato sacche di ingiustizia convenzionalmente accettata e ridotto la fiducia dei cittadini al lumicino. Occorre superare tutte le inadeguatezze del giudice statale, immaginando una revisione complessiva del processo, ma mettendo in conto che qualcosa di radicalmente nuovo, di diverso e potenzialmente rivoluzionario potrà presto sostituirlo, cercando nella tecnica e nella robotica le risposte che il giudice umano, calato in un sistema che non funziona, da tempo non riesce più a rendere.

 

Gli algoritmi sono una tentazione piacevole, una sirena attraente, ma come ogni scorciatoia, rischiano di generare rimedi peggiori del male. Ciò che ha reso il diritto così irrinunciabile per tutti gli assetti sociali avanzati è la sua profonda tensione dialettica, la capacità di mutarsi, rinnovarsi e tener conto di quanto accade al suo interno, ma soprattutto all’esterno, facendosi interprete del sentire comune e non limitandosi ad una sequenza meccanica di proposizioni logiche concatenate tra di loro. Affidarsi a modelli matematici per la risoluzione di conflitti o per arrivare alla composizione di interessi comuni comporta la rinuncia ad una componente immateriale, sfuggente, ma allo stesso tempo essenziale per la giustizia, che fa riferimento al complesso emozionale e spirituale dell’uomo.

 

Il futuro del diritto dovrà tener conto dell’evoluzione tecnologica e quasi sicuramente la fenomenologia contenziosa cederà ampio spazio a quella collaborativa. Le risposte che la società richiede al diritto vanno sempre più alla ricerca della soddisfazione, piuttosto che di provvedimenti calati dall’alto, spesso slegati da un’effettiva utilità. In un mio recente lavoro ho cercato di proporre all’avvocatura un concetto, afferente alla ricerca, da parte della giustizia futura, di punti di equilibrio mobili, in uno schema che superi la staticità della sentenza e si orienti sempre più verso l’accordo, la convenzione o altre e nuove forme di composizione degli interessi e dei conflitti. Probabilmente le modalità di asseverazione orizzontale e diffusa e la ricerca, sempre più intensa, di comunità e corpi intermedi capaci di “farsi giustizia da soli”, evitando le pastoie del processo pubblico statale, stanno già riscrivendo il rapporto possibile tra cittadino e giustizia per tutti. La velocità del mondo contemporaneo rende difficile una previsione calzante su ciò che accadrà nei prossimi cinque o dieci anni. Quel che è certo è che è davvero improbabile ipotizzare che i sistemi giurisdizionali italiani, oggettivamente vecchi, rattoppati e in affanno, possano affrontare i tempi che abbiamo davanti senza ripensare totalmente se stessi. L’auspicio di Nuova Avvocatura Democratica è che questa rivoluzione avvenga tenendo al centro del sistema l’umanità e non cedendo il passo alla disumanizzazione del diritto.

 

 

  1. L’avvocato del futuro: uomo, macchina, o cyborg?

Alla luce di quanto osservato nell’esposizione che precede, non possiamo non chiederci cosa ci aspetti, né possiamo escludere possibilità che fino a dieci anni fa relegavamo probabilmente più alla sfera del genere fantasy che a una concreta prospettiva storica. In questa breve riflessione ho già accennato al concetto di “deificazione” dell’umano. Si tratta di un processo effettivamente in atto, che ha portato l’uomo sapiens a toccare con mano le potenzialità creatrici e distruttive proprie delle divinità. La vita, la morte, l’intelligenza, la clonazione, la colonizzazione di nuovi mondi e persino la scoperta e l’esplorazione di altri universi, sono divenuti campi di applicazione concreti, che fanno compagnia non solo alle divagazioni dei più visionari, ma impegnano quotidianamente migliaia di individui, in tutto il mondo.

Anche l’avvocato è una figura che vive da vicino i cambiamenti indotti da questo stravolgimento tematico. Negli ultimi cinque anni, grazie alla politica forense, ho potuto toccare con mano una realtà forense che va ben oltre quella con cui mi sono rapportato in ragione della mia esperienza professionale. Il quadro, non molto confortante, mi appare conforme a quanto spesso registrato dagli osservatori della nostra categoria: l’avvocatura italiana, mediamente, è conservatrice e poco incline a guardare con favore al cambiamento. Intendiamoci, umanamente ciò è persino comprensibile. Divenire avvocato, fino alla fine degli anni 70, è stato un modo per accedere ad un benessere quasi automatico. Il fenomeno dell’impoverimento e della proletarizzazione della professione, che sempre più spesso esplode e si manifesta, era praticamente estraneo alle generazioni di avvocati che hanno operato nel paese dal secondo dopoguerra all’inizio degli anni 80. Il progressivo declino della categoria, coinciso e quasi sicuramente causato dall’esplosione demografica dei legali iscritti all’Ordine, ci consegna un’avvocatura sempre più distante da se stessa, sempre meno cosciente delle proprie necessità politiche. Gli avvocati italiani non sembrano voler pensare a se stessi, a cosa essere e diventare, ma preferiscono concentrarsi sulla difesa dell’esistente, molto spesso rifiutando di capire che il futuro, a dispetto di ciò che si desidera, potrebbe essere totalmente diverso dal passato.

 

Immaginare cosa sarà l’avvocato del futuro può apparire anche un mero abuso di retorica e fantasia. Certo, senza immaginare quello che accadrà, è molto probabile che saremo travolti dai fatti, senza che a guidarli non sia l’intelligenza dell’uomo, bensì quella delle macchine.

Napoli, 25 giugno 2018

Avv. Salvatore Lucignano

Segretario Nazionale NAD

 

 

 

 

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