LA DIFFAMAZIONE A MEZZO WEB. ASPETTI TEORICI E PROFILI GIURISPRUDENZIALI

26 Maggio, 2018 | Autore : |

Pubblichiamo la relazione illustrata dalla socia Avv. Paola Visone al convegno NAD tenutosi a Nola il 22 maggio 2018, dal titolo “La diffamazione a mezzo web”. 

 

L’argomento scelto per questo convegno, ovvero quello della diffamazione a mezzo web, è quanto mai attuale e delicato. In una realtà, quale  la nostra, ove essere connessi, navigare nel cd. cyber spazio rappresenta la quotidianità per ciascuno di noi, il web non va considerato quale mero oggetto, ma come un luogo, privo di confini geografici e temporali, che consente di diffondere e scambiare idee, opinioni, notizie, suoni, immagini e, in generale, dati e contenuti di varia natura.

La diffusione capillare e in tempo reale del pensiero  nel cd. cyber spazio, tuttavia,  se da un lato crea nuove opportunità di esercizio dei diritti fondamentali, altrettanto amplifica le possibilità di una loro violazione. Ed è proprio su questo aspetto che intendiamo soffermarci in tale sede.

Steve Jobs scientemente sosteneva  : “la mia non è una fede nella tecnologia. E’ una fede nelle persone”. Ecco, forse è proprio questa la chiave di lettura del presente incontro, occorre sensibilizzare i potenziali internauti ad un uso consapevole   e corretto del web per evitare in tal modo che le opportunità, innegabili, che tale strumento fornisce ai suoi potenziali utenti, si trasformi in una vera e propria arma capace di ledere i diritti fondamentali del singolo.

È comprensibile, pertanto, l’impegno che gli ordinamenti democratici pongono  nell’ individuare delle risposte adeguate  a forme di lesione dei diritti  e delle libertà dell’individuo  fino ad alcuni anni fa assolutamente ignoti.

La rete non può  e non deve essere intesa come una “zona franca”,  come un’isola felice che il mare del diritto può solo lambire;  al contrario, la rete va  intesa quale  luogo  ove l’individuo svolge la sua personalità ed in quanto tale  reclama giuridico rilievo. Anche in rete devono essere rispettati il diritto al nome, all’immagine, all’onore, alla reputazione e i nuovi diritti della persona, alla riservatezza, all’identità personale e non ultimo, il diritto all’oblio.

La  rapidità con cui circolano le informazioni in rete, l’impossibilità di controllarne spesso provenienza e autorevolezza e, ancora, la possibilità che quelle informazioni si riproducano all’infinito rendendo di fatto impossibile la totale eliminazione di quelle errate e diffamatorie sono, tuttavia, solo alcune delle problematiche connesse alla navigazione in Internet.

Internet rappresenta un luogo ad altissimo potenziale democratico, consentendo a chiunque di esprimere, condividere e scambiare in modo libero opinioni, notizie e immagini. Ma è proprio la democraticità di tale strumento che se da un lato rappresenta un suo punto di forza dall’altro amplifica in maniera esponenziale i rischi connessi ad un uso poco consapevole di tale strumento.   In internet le notizie e i commenti non sono, di norma, frutto dell’attività di professionisti e non sono oggetto di controllo; da ciò ne deriva certamenteun guadagno in termini di libertà e spontaneità della comunicazione, il prezzo da pagare si traduce in un deficit di tutele e garanzie per i diritti del singolo e della collettività.

La diffusione di Internet e dei social network,  accompagnata dalla illusoria percezione dell’anonimato dietro cui si celano gli utenti del web, crea terreno fertile per coloro i quali utilizzano in maniera distorta  questi importanti mezzi di diffusione della notizia.

Tra l’altro la difficoltà di offrire ai potenziali internauti  un web disciplinato, con la conseguente ed altrettanto estrema difficoltà di verificare e regolamentare tutti i contenuti che transitano in esso è strettamente connessa all’assenza di limiti geografici entro cui circoscrivere il fenomeno.

La tecnologia internet, infatti, è riuscita a creare una rete di comunicazioni istantanee potenzialmente infinite e continue,  che non facilmente si riesce a ricondurre ad un singolo Stato. Da qui la necessità di un’ azione congiunta, a livello nazionale e  sovranazionale, che veda la partecipazione e la collaborazione di tutti i soggetti a vario titolo  coinvolti.

Come sopra accennato, Internet è uno strumento ad alta democraticità, perché consente a chiunque di esprimere liberamente e in tempo reale le proprie idee ed opinioni. Ma quali sono i limiti di liceità di una tale libertà di informazione, ove si condividano notizie e opinioni potenzialmente lesive dell’altrui reputazione? Qual è il giusto bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero, diritto fondamentale dell’individuo, di cui all’art. 21 Cost. e la tutela di beni quali l’onore e la reputazione, costituzionalmente garantiti all’art 2 della Carta fondamentale?

Occorre, riguardo a tali interrogativi, chiarire  quali sono i termini del discorso: in particolare, quando si parla di diritto alla reputazione si intende fare riferimento alla considerazione  che un individuo gode nell’ambiente in cui vive; il valore sociale dell’individuo dipende, infatti, dalla percezione  che gli altri hanno sotto il profilo  del decoro personale  e che può essere leso dalla diffusione di notizie o dall’attribuzione  di fatti  che diminuiscano o in qualche modo compromettano questa dimensione sociale del soggetto.

La reputazione è oggetto di  tutela penale; l’art 595 c.p., rubricato “Diffamazione”punisce, infatti, con la pena della reclusione fino a due anni ovvero della multa  finoa  duemilasessantacinque euro, chiunque, fuori dai casi di cui all’art 594 c.p., comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione. Il secondo e il terzo comma del predetto articolo individuano due aggravanti ad effetto speciale e a gravità crescente che ricorrono rispettivamente nei casi in cui l’offesa consiste nell’ attribuzione di un fatto determinato ovvero quando l’offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico.

Tanto premesso, occorre ora  comprendere come si caratterizzi il delitto di diffamazione consumato attraverso quel nuovo mezzo di trasmissione- comunicazione, rappresentato dal web.

Nell’era dei cd. “nativi digitali” è, infatti sempre più frequente imbattersi in casi di diffamazione consumati proprio a mezzo web. La  cronaca è piena di storie, il più delle volte con esito  drammatico, che raccontano  di un uso distorto del web e delle potenzialità lesive  di tale strumento.

Non da ultimo il caso della giovane trentunenne della provincia napoletana, Tiziana  Cantone, il cui video hard era finito in internet, ottenendo , in pochissimo tempo, una diffusione ed un’ eco mediatica gigantesca.

La storia, come tutti sappiamo, si è conclusa in modo tragico. La giovane donna dopo avere lottato a lungo affinchè quei video e i relativi commenti venissero cancellati dal web, si è suicidata. Ebbene sì, la sua è stata una vera e propria battaglia, condotta contro persone che vigliaccamente  dal sicuro delle proprie stanze, seduti dinanzi ad un pc  e con un semplice clic, hanno tentato di distruggerne la reputazione.

Il video hard  fu inviato  dalla stessa Tiziana a quattro suoi amici ,utilizzando l’applicazione  di messaggistica istantanea Whatsapp. Poco dopo l’invio il video iniziò a comparire su diversi siti web accompagnato da commenti  poco piacevoli e diventando virale in pochissimo tempo.

Per la pubblicazione non autorizzata del video risultano indagate quattro persone per il reato di diffamazione. La diffamazione che nel caso di specie si configura è quella di cui al terzo comma dell’art 595 cp.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è, infatti,  oramai consolidata nel ritenere che l’immissione nella rete  di frasi  e/o immagini offensive  ovvero denigratorie  rientri a pieno titolo nello schema di delitto  di diffamazione  commesso attraverso  il peculiare mezzo di pubblicità della rete e, dunque, nella ipotesi aggravata di cui al comma terzo del presente articolo. L’art. 595 comma terzo cod. pen. punisce, infatti,  ogni “offesa recata col mezzo della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità…”; rientrano, quindi, nella previsione della norma anche quelle forme di offesa  realizzate attraverso Internet o altri mezzi di comunicazione.

È evidente, dunque, che  il legislatore ha ritenuto scientemente di non cristallizzare in una elencazione tassativa, in un numerusclausus,”i mezzi tecnici idonei” alla trasmissione di notizie diffamatorie, ma, anche  in considerazione della imprevedibilità del progresso tecnologico, ha preferito elaborare categorie generali, lasciando all’interprete il compito di verificare se, alla luce delle nuove e continue innovazioni tecniche e alla immissione sul mercato di nuovi strumenti comunicativi, la fattispecie concreta possa essere ricondotta a quella astratta prevista dalla norma.

Chiunque può essere soggetto attivo del reato de quo, trattandosi di reato comune; per quanto concerne, invece, il soggetto passivo, ai fini della sua individuazione non occorre  che l’offensore ne indichi  espressamente  il nome, ma è sufficiente  che la persona  cui l’offesa  è diretta  sia determinata  ovvero individuabile in maniera non equivoca.

Qualche precisazione merita, tuttavia, la individuazione dei soggetti responsabili del reato de quo. Se da un lato non può revocarsi in dubbio la responsabilità di colui che materialmente  rilascia commenti o dichiarazioni offensive sul web, dall’altro più complesso risulta il riconoscimento di una eventuale responsabilità penale dell’amministratore o gestore del sito sul quale sono state pubblicate le espressioni diffamatorie.

L’orientamento giurisprudenziale sul punto è ondivago. In un primo momento, infatti, attraverso l’equiparazione del sito web alla stampa tradizionale, la giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità  dell’amministratore/gestore del sito internet, richiamando le norme sulla responsabilità dell’editore di una testata giornalistica, in particolare gli artt. 57 e 57 bis  c.p., relativi ai reati commessi a mezzo stampa, che riconoscono la responsabilità del direttore o del vice direttore che omette di esercitare sul contenuto  del periodico  da lui diretto il controllo necessario a impedire  che col mezzo della pubblicazione  siano commessi reati.

Le norme richiamate riconoscono, dunque, in capo al direttore/ vice-direttore di una testata giornalistica una peculiare posizione di garanzia, con conseguente obbligo giuridico di impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati.

Sulla base di tali considerazioni preliminari e facendo riferimento all’art 14  delle disposizioni sulla legge in generale e, dunque, al divieto di analogia in materia penale, la giurisprudenza più recente ha escluso la possibilità di applicazione  delle norme sulla stampa  al mezzo di comunicazione telematico. Tale tesi trova, inoltre, fondamento  nel principio  di rilevanza costituzionale  di cui all’art 27 co 1 per cui la responsabilità penale è personale, con conseguente esclusione di qualsivoglia forma di responsabilità oggettiva o per fatto altrui.

In tale senso sembra andare una recente pronuncia  della Corte di Cassazione penale a Sezioni Unite (sent. 31022/2015), che dopo aver scientemente analizzato la differenza ontologica del mezzo cartaceo  rispetto al web,  ha escluso la responsabilità del gestore del sito anche per l’oggettiva difficoltà per questi di impedire  le pubblicazioni di contenuti diffamatori  postati direttamente dall’utente.

Sul tema della diffamazione a mezzo web si è pronunciata anche la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, considerata la portata del fenomeno che va ben oltre i confini nazionali.

La Corte EDU in alcune recenti pronunce  ha ritenuto che chiamare il gestore di un sito internet a rispondere per il contenuto  pubblicato  da un terzo restringerebbe oltre misura la libertà  di espressione  e rappresenterebbe una ipotesi di responsabilità oggettiva, incompatibile  con la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.

La Corte ha sottolineato inoltre, che occorre valutare “sia il comportamento del portale sia quello di colui che  si ritiene  diffamato il quale può chiedere la rimozione del commento” (Corte EDU sent. 22947 del 2 febbraio 2016). Per cui chiamare il gestore di un sito internet a rispondere della eventuale diffamatorietà  dei commenti  postati dai lettori, se,  non appena avuta notizia  del loro carattere illecito,  ha provveduto a rimuoverli, non è conforme alla Convenzione. La procedura di rimozione  di contenuti pubblicati  da terzi, nota anche come “notice  and take down” garantisce, secondo la Corte Europea dei diritti dell’Uomo  un ragionevole bilanciamento  tra la tutela della reputazione dei singoli e la libertà di manifestazione del pensiero.

Tornando, dunque, all’ analisi degli elementi costitutivi del reato di diffamazione  a mezzo web occorre  soffermarsi sull’elemento oggettivo che  consta di tre requisiti, ovvero: l’assenza dell’offeso; l’offesa all’altrui reputazione; la comunicazione con più persone.

L’assenza del soggetto passivo al momento dell’azione criminosa, che si deduce dall’inciso “fuori dai casi indicati nell’articolo precedente” con cui si apre l’art. 595 c.p., consiste nell’impossibilità che la persona offesa percepisca direttamente l’addebito diffamatorio.L’impossibilità di difendersi dall’addebito ovvero di ritorcere l’offesa determinano la maggior gravità della diffamazione rispetto all’ingiuria.

Il secondo requisito dell’elemento oggettivo della diffamazione consiste nell’offesa dell’altrui reputazione. La prevalente dottrina intende l’“offesa” non già nel significato di “lesione”, bensì come probabilità o possibilità che l’uso di parole o di atti destinati a ledere l’onore provochi una effettiva lesione.  Difatti, la diffamazione viene qualificata come reato di pericolo.

Per quanto riguarda le modalità di aggressione, fermo restando il requisito dell’assenza del soggetto passivo, l’offesa all’altrui reputazione può essere realizzata con ogni modalità, trattandosi di reato a forma libera. Integrano il reato de quo anche  le espressioni dubitative, specie nella forma dell’insinuazione, purché siano idonee a ledere o a mettere in pericolo l’altrui reputazione. Secondo dottrina e giurisprudenza prevalente, il reato di diffamazione può ritenersi integrato anche in conseguenza di un comportamento omissivo consistente nella divulgazione di una verità incompleta o nella mancata correzione  di errori o imprecisioni, nonché ,infine, nell’omesso aggiornamento di una notizia già fornita.

Per quanto concerne il terzo ed ultimo requisito ovvero quello della comunicazione con più persone occorre che al momento dell’addebito diffamatorio vi siano  almeno due persone in grado di percepire l’offesa e di comprenderne il significato.

La giurisprudenza ritiene sussistente il delitto anche se il colpevole comunica l’offesa ad una sola persona, ma con  modalità  che siano tali da far sì che la notizia  sicuramente venga a conoscenza di altri  ed egli si rappresenti o voglia  tale evento o comunque che la notizia sia destinata nelle stesse intenzioni del soggetto  attivo ad essere riferita  ad almeno un’altra persona che ne abbia successivamente conoscenza, oppure ancora che sia contenuta  in un documento che, per sua natura, sia destinato ad essere visionato  da più persone (Cass. Pen. Sez. V, 10 febbraio 2015 n. 34178; Cass. Pen. Sez V, 26 maggio  2016 n.522).  Allo stesso modo si  ritiene che vada escluso il reato allorché la persona, alla quale è stata comunicata l’offesa, l’abbia proposta ad altri di propria iniziativa al di fuori di qualsiasi incarico, esplicito od implicito, da parte dell’agente. Non rileva, invece, ai fini della configurazione del detto requisito la simultaneità della comunicazione, ben potendo l’offesa essere comunicata a diversi soggetti in  diversi tempi. In questo ultimo caso il reato è consumato nel momento in cui si perfeziona la comunicazione  con la seconda persona.

Sotto il profilo soggettivo, la diffamazione  è, per concorde dottrina e giurisprudenza, un  delitto doloso.

Secondo un orientamento  dottrinale più risalente nel tempo, ai fini della configurazione del dolo nel delitto di diffamazione era necessaria  l’intenzione di offendere la persona e di ledere il suo sentimento dell’onore.

Di diverso avviso, la dottrina e la giurisprudenza più recenti secondo cui se il legislatore avesse voluto esigere l’intenzione di offendere, avrebbe configurato il delitto di diffamazione come reato a dolo specifico e avrebbe richiesto l’accertamento dei fini perseguiti dall’agente. Al contrario, il delitto in questione è a dolo generico, e  si esaurisce nella volontaria esecuzione dell’azione tipica, rappresentandosene l’attitudine a ledere o comunque a porre in pericolo il bene giuridico onore.

Non è, dunque, necessario l’animusiniurandiveldiffamandi, inteso come fine di ledere la reputazione di un’altra persona, potendosi ritenere sufficiente un dolo generico, consistente nella volontà cosciente e libera di propagare notizie e commenti con la consapevolezza della loro attitudine a ledere l’altrui reputazione, sia come dolo diretto che eventuale, con conseguente accettazione del “rischio” dell’offesa (Cass. Pen. Sez. V, 4 novembre 2015 n. 3078).

Punctumdolens della diffamazione a mezzo web è l’ individuazione del momento in cui il reato può dirsi consumato; in particolare, occorre stabilire se integri il requisito della comunicazione con più persone il mero inserimento del messaggio offensivo in un  sito internet ovvero occorra l’effettiva percezione dello stesso da parte di più soggetti.

Posto che oggi non è più un problema fornire la prova della  visita del sito da parte di utenti, giacchè quasi tutti i server hanno la possibilità di accertare il numero di visitatori del sito, anche con cadenza giornaliera  e in tempo reale, dovrebbe propendersi per la prima soluzione  ovvero quella per cui il reato de quo si consuma nel momento  in cui l’addebito diffamatorio venga portato a conoscenza di almeno due persone, considerato oltretutto che la diffamazione è un reato di evento e che la Rete, da un lato, consente una repentina modificazione delle pagine web, con possibile tempestiva eliminazione degli scritti offensivi, e, dall’altro, presenta sovente problemi tecnici che di fatto impediscono la pubblicazione del messaggio diffamatorio.

La stessa giurisprudenza di legittimità ha in un primo momento accolto tale tesi, sottolineando, proprio con riguardo a un caso di diffamazione telematica, come essa si consumi nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato (Cass. Pen. Sez. V sent. 21 giugno 2006 n.25875)

Nel tempo si è, tuttavia,  assistito ad un revirement giurisprudenziale per cui,  nelle ipotesi in cui il sito sul quale viene inserito il messaggio sia per sua natura destinato a essere visitato da un numero indeterminato di soggetti,la consumazione avviene mediante la semplice immissione del messaggio offensivo in un determinato sito web, perché deve presumersi che all’immissione faccia seguito, in tempi ravvicinati, il collegamento da parte dei lettori.

Se è vero, infatti, che la diffamazione è un reato di evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa, è parimenti vero che quando il mezzo utilizzato per diffondere l’espressione offensiva sia, come internet, per sua natura destinato a essere visionato da una pluralità indeterminata di soggetti, deve presumersi come avvenuta la diffusione dell’offesa, salvo che non venga fornita prova contraria.

Invero, per addivenire a conclusioni più precise occorredistinguere a seconda del luogo virtuale in cui è pubblicato il messaggio offensivo. La conclusione cui oggi si è addivenuti è quella per cui per le comunicazioni tramite posta elettronica, e più in generale per quelle inviate, tramite un canale comunicativo diretto, a destinatari ben individuati, il reato si consuma con la percezione del messaggio da parte del secondo destinatario, percezione della quale occorre fornire prova positiva; diversamente a dirsi per i casi in cui  la diffamazione si consumi mediante la pubblicazione dell’addebito diffamatorio su siti intrinsecamente destinati alla fruizione da parte della comunità degli utenti; in questo ultimo caso, infatti,  il momento consumativo della diffamazione retroagisce, invece, all’atto dell’immissione del messaggio in Rete, salva la possibilità di fornire prova della mancata o ritardata percezione dello stesso.

A ben vedere non è cambiato il criterio di fondo per cui in assenza di percezione delle comunicazioni diffamatorie il reato non può dirsi consumato. La diffamazione che è reato di evento si consuma nel momento e luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione diffamatoria e dunque nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento stesso in cui viene attivato il collegamento.

Da ultimo, non può non darsi atto, seppure brevemente, dei casi in cui la condotta tenuta dall’agente, ancorchè offensiva dell’altrui reputazione, vada considerata non antigiuridica. La tutela dei beni quali l’onore e la reputazione va, infatti,  contemperata con una delle libertà fondamentali dell’individuo, costituzionalmente garantita dall’art. 21, ovvero la libertà di manifestazione del pensiero, con particolare riferimento alle sue due varianti del diritto di critica e di cronaca, riconducibili alla causa di giustificazione  dell’esercizio del diritto di cui all’art 51 c.p.

Per quanto concerne il contemperamento tra delitto di diffamazione e esercizio del diritto di cronaca,  che si estrinseca nel potere-dovere di portare a conoscenza  dei lettori fatti di interesse  pubblico, la dottrina e la giurisprudenza  si sono sin da subito interrogate sulla riconoscibilità del diritto de quo a favore di tutti i soggetti, giornalisti e non.

Rispetto a tale questione si è concluso nel senso per cui, trattandosi di un diritto costituzionalmente garantito, afferente la libera manifestazione del pensiero, non vi sarebbero valide ragioni per riconoscere tale tutela  solamente al giornalista, negandola ad altri soggetti, anch’essi titolari del medesimo diritto di valenza costituzionale. Sulla base di tali premesse si è pertanto ritenuto  che in caso di diffamazione a mezzo internet da parte di un non giornalista  o pubblicista può essere individuata la scriminante del diritto di cronaca e di critica  in base agli usuali criteri previsti  dalla giurisprudenza  e dalla dottrina  per la diffamazione a mezzo stampa.

La giurisprudenza ha costantemente ribadito  le tre condizioni  sulla base delle quali  l’esercizio del diritto di cronaca  può avere efficacia scriminante  rispetto al reato di diffamazione, individuati nel limite della verità, della pertinenza e della continenza.

Il principio della verità si collega alla funzione stessa del diritto in esame; un fatto che se conosciuto  determina una lesione della altrui reputazione merita di essere divulgato solo quando concorra la necessità della comunità di essere informata; ciò presuppone che il fatto sia vero, non potendo esservi un interesse della collettività alla conoscenza di notizie false ed è  altresì importante che non vi siano omissioni tali da alterare la veridicità della notizia.

Di recente la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su un contenzioso tra il Codacons e un dirigente  dell’Istituto superiore sanità, riconoscendo a quest’ultimo il diritto ad ottenere un risarcimento per due comunicati stampa diffusi dal sito del Codacons e ripresi dal programma “Striscia la notizia” nel mese di novembre del 2000, ove si accusava l’uomo di avere percepito denaro, per una sua associazione, da una azienda costruttrice  di telefoni cellulari e questo avrebbe  influenzato le sue dichiarazioni  in merito alla pericolosità  delle onde elettromagnetiche, senza tuttavia indicare la entità esigua della somma percepita e la sua assoluzione nel procedimento penale    per i suddetti fatti. Il Codacons a sua volta presentava ricorso per Cassazione sostenendo che  i comunicati presenti sul sito costituivano espressione del legittimo esercizio del diritto di cronaca. Nel decidere, tuttavia, la Corte ha confermato quanto statuito in grado di appello,  evidenziando la incompletezza della notizia e il tono insinuante della esposizione.

Le altre due condizioni che consentono di ritenere sussistente la scriminante del diritto di cronaca sono date  dalla pertinenza della notizia  per cui i fatti narrati devono  rivestire interesse  per l’opinione pubblica e la continenza che  richiede la correttezza  della esposizione dei fatti narrati, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all’altrui reputazione.

Per quanto concerne, invece, il contemperamento tra delitto di diffamazione e diritto di critica, occorre premettere che tale diritto va inteso come libertà  di dissentire dalle opinioni espresse da altri, sottoponendo a vaglio censorio le altrui opinioni. In un primo tempo la giurisprudenza aveva ritenuto di poter estendere i limiti individuati in relazione al diritto di cronaca, anche a quello di critica; diversamente, l’orientamento più recente  ne ha riconosciuto la piena autonomia, individuando i limiti  scriminanti del diritto di critica  nella rilevanza sociale dell’argomento e nella correttezza delle espressioni adoperate, purchè l’esercizio della critica non trasmodi in attacchi personali, con cui si intenda colpire la sfera  privata  dell’offeso.

La diffamazione realizzata tramite Internet non differisce  sotto il profilo più strettamente procedurale da quella realizzata aliunde. Si tratta di un reato perseguibile a querela di parte entro 90 giorni  dalla divulgazione dell’addebito diffamatorio. È, inoltre, possibile per il soggetto passivo richiedere, in aggiunta al risarcimento del danno,  la rettifica, al titolare del sito o al provider, della notizia diffamatoria; invero, la stessa potrà essere eseguita anche direttamente dal diffamato in un sito  su cui abbia la possibilità di diffondere  notizie.

Giunti alla conclusione di questo interessante incontro, occorre però   dare una risposta all’interrogativo posto in premessa: per quanto ancora sarà differibile un intervento legislativo in tema di diffamazione telematica?

Sarebbe auspicabile, invero,  un intervento  volto a colmare quanto prima il vulnus normativo in materia. Un primo segnale in tale senso è pervenutocon il disegno di legge  n. 925-B, riportante “Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante”, attualmente in Commissione per esame.

L’art 2 del DDL, recante “modifiche al codice penale”, per la prima volta tipizza la diffamazione a mezzo web, prevedendo un aumento di pena sino alla metà per i casi in cui l’offesa venga arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica o in atto pubblico. Il riferimento all’offesa arrecata per mezzo della stampa viene sostituito, dunque, con l’offesa arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, prevedendo la possibilità che l’offesa venga posta in essere in via telematica e rimodulando il trattamento sanzionatorio: il nuovo art 595 co 3 c.p. sostituisce, infatti, con l’aumento di pena della metà l’attuale pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

Altra importante novità contenuta nella proposta di legge, riguarda la competenza territoriale per il reato di diffamazione a mezzo web. L ’art 1 co 6 della proposta di legge prevede, infatti, che per il delitto di diffamazione mediante comunicazione telematica  è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa. Il che, dunque, renderebbe necessario, ove venisse approvato tale disegno, una lettura compatibile con le norme di procedura penale in tema di competenza territoriale in via generale. In caso contrario, il rischio potrebbe essere quello di assistere alla duplicazione dei procedimenti a fronte di un articolo pubblicato su entrambi i supporti: cartaceo e on line.Il primo procedimento, ovvero quello per la pubblicazione on line, presso il Tribunale del luogo ove risiede la persona offesa; il secondo, per la pubblicazione cartacea,  presso il Tribunale del luogo  di stampa del quotidiano.

Il disegno di legge indicato ad oggi rappresenta un’importante opportunità per introdurre expressisverbis la diffamazione a mezzo internet tra le fattispecie penalmente rilevanti ed evitare, in tal modo, di dover ricorrere ad inutili forzature e letture analogiche dell’art 595 comma terzo c.p. L’intervento è oramai improcrastinabile considerata altresì  l’importanza del web nella vita di ciascuno di noi.

 

Avv. Paola Visone

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